Cassazione Penale, Sentenza n. 10901/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Villone impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino (28/03/2023) che lo ha condannato per bancarotta fraudolenta aggravata (distrazione e occultamento di beni per oltre 2 milioni di euro) rideterminando la pena a 2 anni di reclusione. Il ricorrente deduce due motivi: (1) violazione dell'art. 99 c.p. (recidiva) perché il precedente penale era per bancarotta semplice, reato che può essere doloso o colposo, e quindi la recidiva semplice non poteva essere applicata senza prova che il precedente fosse per delitto non colposo; (2) violazione dell'art. 61, comma 1, n. 2 c.p. (nesso teleologico) perché non sussisterebbe prova della connessione eziologica tra la bancarotta fraudolenta e i reati fiscali (oggi prescritti), sicché non poteva essere applicata la circostanza aggravante del fine di evadere le imposte.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte rileva che incombe sul ricorrente l'onere di provare il carattere colposo del precedente (quando il reato precedente è valutabile come doloso o colposo) e che il ricorrente non ha prodotto la copia integrale della sentenza di condanna idonea a provare il carattere colposo. Sul secondo motivo la Corte conferma che il nesso teleologico ai sensi dell'art. 61, 1° comma, n. 2 c.p. è applicabile anche se il reato fine è estinto per prescrizione e che, dall'istruttoria, risultano gravi falsificazioni contabili finalizzate sia a danneggiare i creditori sia a evadere imposte, sicché la circostanza aggravante è correttamente valorizzata. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), artt. 216 e 219
art. 216, primo comma, n. 1; art. 219, primo e secondo comma, n. 1
Le disposizioni sono la base normativa del reato di bancarotta documentale/fraudolenta contestato; la Corte ha ritenuto provata la distrazione/occultamento di attività aziendali e la falsificazione delle scritture contabili ai fini della bancarotta e del nesso con le frodi tributarie
La Corte ricorda che, quando il reato precedente (es. bancarotta semplice) è punibile sia a titolo di dolo sia di colpa, grava sull'imputato l'onere di provare che il precedente era colposo per escludere la recidiva; in mancanza della prova (esibizione della sentenza integrale) la recidiva può essere applicata
Codice penale, art. 61, comma 1, n. 2
art. 61, primo comma, n. 2
La circostanza aggravante del nesso teleologico può essere applicata anche se il reato fine è estinto per prescrizione; è sufficiente che dall'istruttoria emergano elementi che le condotte strumentali (es. falsificazione delle scritture) siano state poste in essere con lo scopo di realizzare il reato fine (es. evasione fiscale)
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari), artt. 2 e 4
I reati fiscali contestati come fini risultarono prescritti, ma la loro estinzione non preclude l'accertamento del nesso teleologico tra le falsificazioni contabili e l'intento di evadere imposte
Richiamato nel nodo probatorio relativo alla tenuta dei libri contabili; la Corte distingue tra contabilità semplificata o mancata tenuta dei libri e la falsificazione attiva delle scritture, ritenendo che quest'ultima integra il fondamento del reato
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per la conseguente condanna alle spese del procedimento
Costituzione / giurisprudenza costituzionale
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000 (menzionata)
Richiamata in relazione al giudizio sulla colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso e all'equità nella determinazione della somma a titolo di ammenda
Massime di principio
- Quando il precedente penale riguarda un reato che può essere doloso o colposo (es. bancarotta semplice), grava sul ricorrente in Cassazione l'onere di dimostrare che il precedente fosse colposo, ad esempio producendo la copia integrale della sentenza di condanna.
- La circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61, 1° comma, n. 2 c.p.) può essere applicata anche se il reato fine è estinto per prescrizione: l'estinzione non cancella la funzione logico-probatoria del fatto complessivamente contestato.
- La semplice assenza o tenue tenuta dei libri contabili non equivale automaticamente a falsificazione: è necessario dimostrare alterazioni o artifici contabili concreti che colleghino la condotta al danno dei creditori o all'evasione fiscale.
- In Cassazione i motivi devono essere provati e documentati: argomentazioni generiche o non supportate da atti (esibizione della sentenza precedente) rischiano l'inammissibilità del ricorso.
- Se il ricorrente propone ricorso infondato o non conforme ai requisiti di prova richiesti, può essere condannato alle spese e a un contributo alla Cassa delle ammende; la Corte valuta anche la colpa nella proposizione del ricorso per modulare la sanzione.
- Le decisioni di merito che emergono da dettagli istruttori (perizie contabili, riscontri sui bilanci) hanno forte rilevanza in Cassazione quando motivano l'esistenza del nesso teleologico o della falsificazione documentale; contestarle richiede puntuale confronto con la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
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