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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20771/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rinvio dell'esecuzione per grave infermità ai sensi dell'art. 147 c.p. e/o di applicazione della detenzione domiciliare (art. 47-ter Ord. pen.). I motivi principali erano: 1) nullità processuale per omessa notificazione dell'avviso d'udienza al co-difensore avv. Vincenzo Alesci; 2) censura sulla presunta errata valutazione del Tribunale secondo cui la detenzione domiciliare non poteva essere eseguita in territorio estero, alla luce del d.lgs. 15/02/2016 n.38 (attuazione decisione quadro 2008/947/GAI) e della giurisprudenza; 3) travisamento dei fatti in relazione alla valutazione della pericolosità sociale (erronea attribuzione di reati di mafia).

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Sul piano processuale ha dichiarato la questione di nullità manifestamente infondata perché la mancata spedizione dell'avviso al co-difensore non era stata tempestivamente eccepita in udienza e pertanto la nullità è preclusa (art. 182, comma 2, c.p.p.). Sul piano di merito ha ritenuto infondata la censura sull'eseguibilità all'estero della detenzione domiciliare: il d.lgs. n.38/2016 e la decisione quadro 2008/947/GAI disciplinano il reciproco riconoscimento per sanzioni non detentive eseguibili nella comunità (es. affidamento in prova, sanzioni sostitutive), ma la detenzione domiciliare è una misura che mantiene carattere detentivo (divieto assoluto di allontanamento dal domicilio, sanzionata come evasione) e pertanto esce dal campo di applicazione della decisione quadro e del d.lgs. n.38/2016. La Corte ha inoltre osservato che la Spagna aveva attuato la decisione quadro pertinente, ma ciò non muta l'esclusione della detenzione domiciliare dal regime di mutuo riconoscimento. Infine la condizione di latitanza della ricorrente, non contestata, giustificava la valutazione di pericolosità sociale ostativa alle misure alternative. Spese a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 147 cod. pen.

    Riferimento normativo invocato dalla ricorrente in relazione al rinvio dell'esecuzione per grave infermità; non ha formato il centro della decisione di cassazione, che si è concentrata su eseguibilità all'estero e profili processuali.

  • art. 47-ter Ordinamento penitenziario

    Norma che disciplina la detenzione domiciliare: la Corte ne sottolinea le caratteristiche custodiali (divieto assoluto di allontanamento, sanzione per evasione) e ne trae la conclusione che la misura non rientra tra le sanzioni non detentive riconoscibili ai fini dell'esecuzione in altro Stato membro.

  • d.lgs. 15/02/2016 n.38

    Decreto di recepimento della decisione quadro 2008/947/GAI: la Corte interpreta il d.lgs. come volto al reciproco riconoscimento delle sanzioni non detentive eseguite nella comunità e ne ricava che la detenzione domiciliare non è compresa nel campo di applicazione.

  • Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio

    Fonte UE cui il d.lgs. n.38/2016 dà attuazione: mira a far eseguire in altro Stato misure non carcerarie che consentono l'esecuzione nella comunità; la Corte applica il criterio materiale della decisione per escludere la detenzione domiciliare dal suo ambito.

  • d.lgs. 7/9/2010 n.161

    Citato come parte del quadro normativo europeo di mutuo riconoscimento (attuazione decisione quadro 2008/909/GAI); richiamato a titolo di contesto sul processo di conformazione al sistema UE.

  • d.lgs. 15/02/2016 n.36

    Decreto che attua la decisione quadro 2009/829/GAI (misure cautelari): la Corte distingue l'ambito di applicazione tra i diversi decreti attuativi e non estende l'eseguibilità all'estero della detenzione domiciliare con riferimento a questa norma.

  • art. 2 d.lgs. n.38/2016

    Definizioni normative: la Corte richiama la nozione di sanzioni sostitutive e gli elementi che le caratterizzano per valutare quali misure siano soggette a mutuo riconoscimento.

  • art. 4 d.lgs. n.38/2016

    Elenca gli obblighi e prescrizioni caratterizzanti le sanzioni eseguibili all'estero; la Corte osserva che non figura l'"obbligo di rimanere in un luogo determinato" che è essenziale per la detenzione domiciliare, motivando l'esclusione di quest'ultima.

  • art. 284 c.p.p.

    Norma richiamata per le modalità esecutive della detenzione domiciliare secondo il codice di procedura penale; utile a dimostrare la natura restrittiva e custodiale della misura.

  • art. 100, comma 7, d.P.R. 30/06/2000 n.230

    Richiamato per delineare i limiti dell'intervento dei servizi sociali nell'ambito della detenzione domiciliare, a supporto della tesi sulla natura prevalentemente contenitiva della misura.

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    Principio processuale secondo cui la nullità a regime intermedio deve essere eccepita tempestivamente: la Corte applica questo principio per dichiarare preclusa la doglianza sull'omessa notifica dell'avviso d'udienza.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n.38/2016

    Prevede la riassunzione della competenza nazionale in casi di sottrazione all'esecuzione o di valutazione della durata e osservanza delle prescrizioni; richiamato per precisare limiti e meccanismi di controllo anche quando l'esecuzione è delegata allo Stato di esecuzione.

Massime di principio

  • In procedure camerali davanti al Tribunale di sorveglianza, l'omissione dell'avviso d'udienza a uno dei difensori di fiducia è nullità 'a regime intermedio' e va eccepita immediatamente in udienza; se non dedotta tempestivamente è preclusa.
  • Le misure alternative alla detenzione che si svolgono nella comunità (es. affidamento in prova, sanzioni sostitutive) possono in linea di principio essere eseguite in altro Stato membro ai sensi della decisione quadro 2008/947/GAI e del d.lgs. n.38/2016, quando ricadono negli obblighi/prescrizioni previsti dall'art.4.
  • La detenzione domiciliare italiana è una misura di natura custodiale (divieto assoluto di allontanamento, sanzione per evasione) e non rientra nel campo di applicazione del mutuo riconoscimento per sanzioni non detentive: pertanto, di regola, non è eseguibile in altro Stato membro ai sensi del d.lgs. n.38/2016.
  • Nelle fattispecie in cui la persona è latitante o vi sia valutata pericolosità sociale, i Tribunali possono ritenere preclusa l'adozione di misure di rinvio o alternative; la condizione di latitanza influisce negativamente sulla concessione di misure non detentive.
  • Prima di richiedere o autorizzare l'esecuzione di misure alternative in altro Stato membro è necessario verificare che lo Stato di esecuzione abbia attuato la decisione quadro pertinente e che la misura richiesta rientri materialmente nel novero delle sanzioni e obblighi mutuamente riconoscibili.
  • Esistono questioni aperte (giurisprudenziali) circa l'eseguibilità all'estero di misure cautelari come gli arresti domiciliari sulla base della decisione quadro 2009/829/GAI; pertanto in casi analoghi occorre prestare attenzione alla specifica normativa europea e agli orientamenti giurisprudenziali più aggiornati.

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