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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15339/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da lavori di bonifica eseguiti nel 1997 a Valona, nell'ambito di un progetto di riqualificazione urbana commissionato dall'Ambasciata Italiana in Albania. La società esecutrice agiva per ottenere il pagamento di Euro 22.192,27, invocando l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Nei gradi di merito la domanda era stata rigettata per prescrizione decennale, ritenuta decorrere dalla conclusione dei lavori. In appello la società sosteneva che una missiva del 26 giugno 2007 contenente una ricognizione di debito dovesse interrompere la prescrizione. Con il ricorso per cassazione deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1309, 1988 e 2944 c.c., oltre a travisamento dei fatti e della prova: affermava che il riconoscimento di debito non ha natura negoziale né recettizia in senso stretto, può risultare anche da atto compiuto per finalità diverse, ed è sufficiente la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito; pertanto la Corte d'appello avrebbe errato nel negare efficacia interruttiva a un atto interno dell'amministrazione contenente tale consapevolezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, dando continuità all'orientamento consolidato secondo cui la ricognizione di debito non è fonte autonoma di obbligazione ma ha solo efficacia confermativa del rapporto fondamentale, e produce effetti interruttivi della prescrizione solo se la dichiarazione è indirizzata al creditore, proviene dall'obbligato o da un organo che ne abbia la rappresentanza, ed esprime una specifica intenzione ricognitiva, univoca e recettizia. Nel caso concreto, l'atto valorizzato dalla ricorrente proveniva da un soggetto privo di rappresentanza legale del Ministero ed era un atto interno non rivolto alla società creditrice, sicché non poteva interrompere la prescrizione. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    È richiamato come titolo della domanda proposta dalla società per il pagamento delle somme relative ai lavori eseguiti.

  • art. 1309 c.c.

    È evocato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne accoglie la censura; la decisione ruota invece sulla disciplina della ricognizione di debito e dell'interruzione della prescrizione.

  • art. 1988 c.c.

    La Corte ribadisce che la ricognizione di debito non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma ha effetto confermativo del rapporto fondamentale.

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento del diritto interrompe la prescrizione solo se è volontario, consapevole, inequivoco, esternato e recettizio, cioè diretto al creditore.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, dedotto ai nn. 3 e 5.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La ricognizione di debito non crea un'obbligazione autonoma, ma presuppone un rapporto fondamentale già esistente e produce effetti solo come riconoscimento del credito altrui.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto deve essere volontario, consapevole, inequivoco, esternato e recettizio, cioè indirizzato al creditore.
  • Un atto interno della pubblica amministrazione, se non proveniente da un organo munito di rappresentanza dell'ente e non diretto al creditore, non è idoneo a interrompere la prescrizione.
  • Per attribuire efficacia interruttiva a una dichiarazione di riconoscimento, non basta la mera consapevolezza dell'esistenza del debito; occorre una specifica intenzione ricognitiva manifestata in modo univoco verso il creditore.
  • Quando l'atto è privo di rappresentanza legale o resta interno all'ente debitore, manca l'affidamento del creditore su un comportamento conforme e non si verifica interruzione della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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