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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10628/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2009, notificati a una società in accomandita semplice e ai suoi soci, con contestazione di maggiori ricavi e maggiori imponibili ai fini IRPEF, IRAP e IVA, oltre a sanzioni. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente i ricorsi, rideterminando in parte i ricavi non dichiarati e i correlati redditi dei soci, e aveva escluso la nullità degli avvisi ritenendo sufficiente la motivazione. In appello i contribuenti avevano censurato il mancato riconoscimento di alcuni costi, in particolare delle rimanenze iniziali e di ulteriori componenti negativi. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto due motivi: 1) omesso rilievo della nullità degli avvisi per violazione del contraddittorio endoprocedimentale nella verifica e per difetto di motivazione; 2) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, sostenendo che la Commissione regionale si sarebbe limitata a rinviare alla decisione di primo grado senza un’autonoma argomentazione sul mancato riconoscimento delle rimanenze iniziali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione relativa al contraddittorio preventivo non risultava trattata nella sentenza impugnata e, secondo gli stessi ricorrenti, non era stata riproposta in appello: si tratta dunque di censura nuova, non proponibile per la prima volta in cassazione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione della sentenza regionale non era meramente apparente: la CTR aveva espresso adesione al percorso logico del primo giudice, ma aveva anche svolto una propria valutazione, rilevando la mancanza di documentazione di dettaglio a supporto delle rimanenze iniziali invocate dai contribuenti. La censura, inoltre, mirava in sostanza a una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato se previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno sia della dedotta violazione del contraddittorio sia del vizio di motivazione; la Corte non ne ricava un vizio rilevante nel caso concreto.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione al contraddittorio endoprocedimentale; la Corte non accoglie la censura perché nuova in cassazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, senza che la Corte ravvisi una violazione rilevante ai fini dell'accoglimento.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato per sostenere la nullità dell'accertamento per violazione del contraddittorio; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo; non assume autonoma decisività nella decisione.

  • art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ribadisce che la nullità per difetto di motivazione nel processo tributario si configura solo in caso di motivazione mancante o del tutto incomprensibile.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione; la Corte precisa che il controllo è ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 36 D.Lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. per la censura di motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o solo apparente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove o temi di contestazione non dedotti e trattati nei gradi di merito, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio; il ricorrente deve anche indicare specificamente dove la questione sia stata proposta nei precedenti gradi.
  • Nel processo tributario la nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto oppure sia talmente inconciliabile o incomprensibile da non consentire di ricostruire la ratio decidendi; non basta una motivazione sintetica o per relationem se sia possibile individuare le ragioni della decisione.
  • La motivazione per relationem è ammissibile anche nel processo tributario quando la sentenza di appello riproduca o faccia proprie, in modo comprensibile e autonomo, le ragioni della decisione richiamata, consentendo di verificarne la coerenza logico-giuridica.
  • La censura che sollecita una nuova valutazione delle prove o delle risultanze di fatto non è proponibile in sede di legittimità, poiché mira a trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito.
  • Per contestare utilmente la motivazione di una sentenza non basta affermare il dissenso rispetto all'apprezzamento del giudice di merito: occorre evidenziare un reale vizio di motivazione nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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