Cassazione Civile, Ordinanza n. 22273/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da rapporti collegati all'affitto di un complesso aziendale e al successivo utilizzo di una sua porzione. La società ricorrente aveva convenuto in giudizio la controparte chiedendo di accertare che non fosse dovuto un importo di euro 182.134,96, versato a titolo di canone per l'affitto del capannone e delle aree utilizzate nel periodo 1 novembre 2013 - 10 maggio 2014, con conseguente condanna alla restituzione dell'indebito; in subordine chiedeva la compensazione con eventuali crediti per consumi. La controparte aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per fatture relative a servizi e prestazioni asseritamente resi nello stesso periodo. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda principale, ma la corte d'appello aveva invece ritenuto dovuti i canoni pagati alla ditta individuale, ritenendo intervenuta una cessione del contratto con accettazione tacita della società utilizzatrice. Nel ricorso principale per cassazione la società ha denunciato omesso/carente esame di plurimi fatti e documenti, sostenendo che la nomina del terzo fosse inefficace e inopponibile, che il rapporto a monte fosse scaduto, che il terzo non potesse subentrare senza adesione della procedura concordataria proprietaria e che i pagamenti fossero stati effettuati solo per evitare il blocco dell'accesso al capannone. Nel ricorso incidentale la controparte ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto rinunciata la prova testimoniale riproposta, per il solo fatto che le parti avevano chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, perché la censura sul vizio motivazionale mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e non indicava un fatto storico decisivo omesso ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre ritenuto non specificamente censurata la ratio decidendi della corte territoriale, che aveva isolato il rapporto tra le parti del subcontratto e valorizzato la cessione del contratto come fonte della legittimazione a ricevere i canoni. Il ricorso incidentale è stato rigettato: la richiesta concorde di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in appello è stata considerata incompatibile con la persistenza dell'istanza istruttoria e quindi indicativa di rinuncia alla prova testimoniale non ammessa in primo grado. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la nomina del terzo nel contratto, ma la Corte non fonda la decisione su una sua specifica interpretazione; lo cita nel ricostruire i fatti e la tesi della ricorrente
"ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta"
la cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto; nella specie la Corte d'appello aveva ritenuto integrato un consenso tacito/concludente da parte della società utilizzatrice
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni, documenti, argomentazioni difensive o una complessiva rilettura del materiale istruttorio
è richiamato per precisare che il "fatto" rilevante ai fini del vizio motivazionale può essere anche un fatto principale o secondario in senso probatorio
la censura deve rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza nella indicazione dei documenti e degli atti richiamati
il richiamo ai documenti deve rispettare gli oneri di deposito e specificità richiesti per il ricorso per cassazione
le prove non ammesse o non coltivate in primo grado possono essere riproposte in appello; la Corte collega tale regime alla necessità di insistere tempestivamente nelle istanze istruttorie
richiamato per descrivere la fase di trattazione dell'appello che precede la decisione
richiamato nella scansione della fase di appello, in particolare per la sospensione della provvisoria esecuzione
la richiesta di precisazione delle conclusioni presuppone l'esaurimento della fase istruttoria o la mancata ammissione delle prove; se formulata concordemente, può valere come rinuncia alle prove riproposte
è menzionato come alternativa alla rimessione in decisione con eventuale assunzione di mezzi istruttori in appello
la richiesta di fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni è incompatibile con la persistenza dell'istanza istruttoria e può essere letta come rinuncia alle prove
richiamato nel motivo incidentale insieme agli artt. 112, 350, 352 e 356 c.p.c.; la Corte nega la violazione lamentata
richiamato nel motivo incidentale; la Corte esclude che la sentenza di merito abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamata come fonte introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono deducibili come fatto omesso le argomentazioni difensive, le questioni giuridiche, la complessiva rilettura delle prove o il semplice dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio.
- La censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su una qualificazione del rapporto contrattuale e sull'irrilevanza, nel rapporto interno tra le parti, di vicende relative al rapporto a monte, il ricorso che attacchi solo il diverso quadro complessivo dei rapporti è inammissibile per difetto di pertinenza.
- La cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto, che può risultare anche da un comportamento concludente quando dagli atti emerga in modo univoco l'accettazione della nuova controparte contrattuale.
- Nel giudizio di appello, la richiesta concorde di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, formulata quando sia stata riproposta una prova non ammessa in primo grado, può essere interpretata come rinuncia alla prova stessa, perché segnala che la fase istruttoria è stata considerata esaurita.
- Ai fini della ripetizione dell'indebito, se il giudice di merito accerta che il pagamento è stato eseguito in esecuzione di un rapporto contrattuale validamente cessionato o comunque efficace tra le parti del rapporto interno, la pretesa restitutoria non può essere accolta.
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