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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21507/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditori)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita di imbarcazione conclusa il 24 settembre 2005. L'acquirente aveva agito in garanzia per vizi contro i venditori, ottenendo in primo grado una condanna al risarcimento del danno per euro 17.000. La corte d'appello ha però riformato la decisione, ritenendo maturata la decadenza dall'azione di garanzia per mancata tempestiva denuncia dei vizi: secondo quanto riportato in sentenza, l'acquirente aveva riferito che, dopo la consegna e trascorsi circa due mesi di permanenza a terra, erano comparse progressivamente vistose bolle su gran parte della superficie dell'imbarcazione, mentre la contestazione scritta era del 12 gennaio 2006. Nel ricorso per cassazione l'acquirente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1495 c.c., sostenendo che solo all'esito di un accertamento tecnico preventivo del 2006 aveva avuto reale contezza della gravità dei difetti, non meramente estetici ma tali da compromettere la stabilità del mezzo. Ha inoltre chiesto la rimessione della questione alle Sezioni Unite. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione di fatto sulla tempestività della denuncia e sull'interpretazione della lettera del 12 gennaio 2006, senza neppure prospettare una rinuncia implicita all'eccezione di decadenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo unico non denunciasse un vero errore di diritto, ma contestasse l'apprezzamento di fatto compiuto dalla corte territoriale sulla tardività della denuncia dei vizi e sull'interpretazione degli atti di parte. Ha quindi confermato la declaratoria di decadenza dell'acquirente dall'azione di garanzia ex art. 1495 c.c., ha negato i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    Norma richiamata come base dell'azione di garanzia per vizi nella vendita.

  • art. 1495 c.c.

    La denuncia dei vizi deve essere tempestiva; se il venditore eccepisce la tardività, incombe sull'acquirente l'onere di provare di avere denunciato i vizi nel termine di legge, quale condizione per l'esercizio dell'azione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il ricorso non rispettava il paradigma del vizio di motivazione come novellato, perché tendeva a sollecitare una rivalutazione di fatto non consentita in cassazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio sulla proposta del relatore.

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio e la possibile declaratoria di inammissibilità/rigetto secondo il rito camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nella garanzia per vizi della cosa venduta, se il venditore eccepisce la tardività della denuncia, spetta all'acquirente dimostrare di avere denunciato i vizi entro il termine di legge.
  • La questione della tempestività della denuncia dei vizi è questione di fatto, rimessa al giudice di merito; in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione degli atti e delle risultanze probatorie sotto la veste della violazione di legge.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o dell'interpretazione di una comunicazione scritta già apprezzata dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre censure di merito non consentite, la Corte può dichiararlo inammissibile senza procedere all'esame delle ulteriori richieste, come quella di rimessione alle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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