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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13783/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta contro il pagamento intimato in base a un mutuo fondiario stipulato nel 2004. L'opponente aveva eccepito la nullità del contratto per superamento del limite di finanziabilità previsto dalla disciplina di settore, sostenendo che il finanziamento erogato eccedesse la soglia consentita rispetto al valore dei beni ipotecati. A sostegno della domanda aveva prodotto gli atti di acquisto degli immobili gravati da ipoteca, assumendo che il prezzo di compravendita fosse indice del valore dei beni. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo non provato il superamento del limite di finanziabilità e considerando rinunciate le ulteriori doglianze. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno denunciato: violazione delle regole sulle prove e sull'onere probatorio; omesso rilievo della non contestazione da parte della banca; errata esclusione della consulenza tecnica d'ufficio; e vizio di motivazione, sostenendo che il prezzo risultante dagli atti di acquisto dovesse essere valorizzato come indice del valore di mercato degli immobili e che spettasse alla banca provare il rispetto dei limiti di finanziabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo, pur articolato in più censure, ammissibile sul piano formale, ma lo ha reputato complessivamente infondato o, per alcuni profili, inammissibile. Ha affermato che la sentenza impugnata si fondava sulla ratio secondo cui il prezzo di compravendita non può essere assunto come unico elemento per dimostrare il superamento della soglia di finanziabilità, occorrendo invece una prova del valore di mercato o almeno del valore prudenziale degli immobili ipotecati. Ha quindi escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la banca aveva contestato specificamente l'idoneità probatoria del prezzo di acquisto; ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., perché non vi è stata inversione dell'onere della prova ma solo una valutazione negativa dell'assolvimento di tale onere da parte degli opponenti; ha ritenuto inconferente il richiamo all'art. 191 c.p.c. e non sindacabile la scelta del giudice di merito di non disporre la consulenza tecnica, trattandosi di apprezzamento di fatto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese di legittimità e con gli ulteriori effetti di legge sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.lgs. n. 385 del 1993

    il limite di finanziabilità rileva come parametro da verificare rispetto al valore della garanzia; nel caso concreto la Corte lo assume come presupposto già non più controverso, concentrandosi solo sulla prova del suo superamento.

  • delibera CICR 22 aprile 1995

    costituisce il parametro regolamentare richiamato dagli opponenti per dedurre il superamento del limite di finanziabilità.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    consente la deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione, ma non la rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione è apprezzamento riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per anomalie motivazionali nei limiti consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di trasformare in censura di legittimità una critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate dai ricorrenti in tema di allegazioni e contestazioni della controparte.

  • art. 183 c.p.c.

    evocato in relazione alla produzione documentale tardiva e alla memoria di parte nel giudizio di merito.

  • art. 191 c.p.c.

    la disciplina della consulenza tecnica d'ufficio è inconferente se la CTU non è stata disposta; comunque la scelta di ammetterla o meno rientra nel potere valutativo del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando ritiene non assolto l'onere da parte di chi ne era gravato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    regola la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione fondato sulla nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità, incombe sull'opponente l'onere di provare i fatti costitutivi della dedotta nullità, e tale prova non può essere normalmente desunta dal solo prezzo indicato negli atti di compravendita degli immobili ipotecati.
  • Il prezzo di acquisto del bene può costituire un indizio del valore, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare il valore di mercato o il valore prudenziale richiesto per verificare il rispetto della soglia di finanziabilità.
  • La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. presuppone che la contestazione o non contestazione sia stata erroneamente apprezzata in modo giuridicamente rilevante; non è ammissibile usarla per sollecitare una nuova valutazione del fatto probatorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice altera il riparto dell'onere della prova; non quando reputa insufficiente o non convincente la prova offerta dalla parte onerata.
  • La decisione di ammettere o meno una consulenza tecnica d'ufficio, e la valutazione della sua utilità ai fini probatori, appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale ammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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