Cassazione Civile, Ordinanza n. 24186/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di ottenere contributi dovuti alla Gestione separata per i redditi prodotti nell'anno 2009 da un'avvocata iscritta all'Albo ma non alla Cassa forense, per mancato raggiungimento del reddito minimo utile all'obbligo di iscrizione alla Cassa. La Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'INPS, rigettando la domanda di accertamento negativo proposta dalla professionista, ritenendo non prescritto il credito contributivo e fissando il dies a quo della prescrizione al 16 luglio 2010, quale data di scadenza del versamento con maggiorazione dello 0,40%, mentre l'atto interruttivo era stato ricevuto il 9 luglio 2015. Con il ricorso per cassazione la professionista ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del D.M. 10 giugno 2010, dell'art. 18, comma 4, D.Lgs. 241/1997, dell'art. 55 R.D.L. 1827/1935, dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995 e dell'art. 2935 c.c., sostenendo che il termine iniziale della prescrizione dovesse essere individuato nel 6 luglio 2010 e non nel 16 luglio 2010, con conseguente maturazione della prescrizione prima della messa in mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ha precisato che, per i contributi relativi all'anno 2009, rilevava il termine differito al 6 luglio 2010 previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, mentre il secondo termine con maggiorazione dello 0,40% non costituisce un termine alternativo di adempimento e non sposta la decorrenza della prescrizione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura è stata proposta come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
D.M. 10 giugno 2010
Ha previsto, per i versamenti dovuti entro il 16 giugno 2010, il differimento al 6 luglio 2010 senza maggiorazione e, dal 7 luglio al 5 agosto 2010, il pagamento con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
art. 18, comma 4, D.Lgs. 241/1997
I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi; la norma consente di ancorare la scadenza contributiva al termine fiscale, anche se differito da D.P.C.M.
art. 55 R.D.L. 1827/1935
I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati, sicché il dies a quo coincide con la scadenza del pagamento.
Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla prescrizione dei contributi previdenziali; il testo non riporta una specifica interpretazione autonoma della Corte su questa disposizione oltre al principio generale sulla decorrenza dalla scadenza del versamento.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è un mero adempimento dichiarativo e non un presupposto del credito contributivo.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione rileva anche l'eventuale differimento del termine di versamento stabilito da fonte normativa; pertanto il dies a quo va individuato nel termine effettivamente previsto per il pagamento in quel determinato anno.
- Il secondo termine di pagamento con maggiorazione dello 0,40% non costituisce un autonomo termine alternativo di adempimento dell'obbligazione contributiva e non sposta la data di scadenza da cui decorre la prescrizione.
- Quando il termine di prescrizione è già decorso prima della ricezione dell'atto interruttivo, il credito contributivo è prescritto e la decisione di merito che abbia ritenuto diversamente deve essere cassata con rinvio.
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