Cassazione Civile, Ordinanza n. 35789/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore originario e poi proseguita dalla curatela fallimentare, avente a oggetto alcuni atti dispositivi immobiliari compiuti dal debitore e dalla coniuge: una compravendita di due appartamenti in favore dei figli e successivi conferimenti di altri immobili in due società a responsabilità limitata amministrate da una figlia. I ricorrenti, soccombenti in appello, hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari deducendo: 1) violazione degli artt. 100 c.p.c. e 168 l.fall., sostenendo che l'azione revocatoria sarebbe di natura solo conservativa ma che comunque la procedura concorsuale ne avrebbe impedito la prosecuzione; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. per insussistenza della partecipatio fraudis dei figli acquirenti; 3) omesso esame di provvedimenti del tribunale richiamati in appello; 4) violazione di norme processuali e del giudicato esterno, assumendo l'esistenza di precedenti decisioni irrevocabili su revocatorie relative agli stessi fatti; 5) carenza di interesse/legittimazione della curatela subentrata al creditore originario. Le società ricorrenti incidentali hanno inoltre dedotto nullità del procedimento per la riassunzione effettuata dalla curatela del fallimento della coniuge, violazione degli artt. 100 c.p.c. e 168 l.fall. e motivazione apparente in ordine ai presupposti della revocatoria, contestando anche la valutazione sul pregiudizio arrecato ai creditori dai trasferimenti immobiliari e dal loro conferimento in quote sociali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme; ha escluso che l'art. 168 l.fall. precluda l'azione revocatoria, poiché essa ha funzione conservativa e non è un'azione esecutiva; ha giudicato infondati i motivi fondati sul preteso giudicato esterno, rilevando la genericità dei precedenti invocati e comunque la mancanza di identità soggettiva delle parti nei diversi giudizi; ha reputato carente di specificità il quinto motivo del ricorso principale; quanto al ricorso incidentale, ha respinto la censura di nullità del procedimento, spiegando che la riassunzione da parte della curatela era ammissibile perché il fallimento della coniuge era comunque partecipe, quale disponente, degli atti revocandi, e ha ritenuto infondata anche la doglianza sulla motivazione apparente, osservando che il conferimento degli immobili in società rendeva più difficoltosa la soddisfazione del credito, trasformando cespiti immobiliari in quote sociali di più incerta realizzazione, e che non era stata provata l'adeguatezza del patrimonio residuo a garantire i creditori. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico in solido dei ricorrenti, con compensazione solo tra i figli e le società, e con ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
Richiamato per escludere il difetto di interesse o di legittimazione processuale prospettato dai ricorrenti; il soggetto che fa valere in giudizio un diritto assumendone la titolarità è legittimato a promuovere o proseguire l'azione.
La Corte lo interpreta come norma riferita alle sole azioni esecutive; non preclude l'azione revocatoria ordinaria, che ha funzione soltanto conservativa.
L'azione revocatoria richiede la sussistenza dei suoi presupposti, tra cui il pregiudizio alle ragioni creditorie e, per gli atti a titolo oneroso, la partecipazione fraudolenta del terzo nei casi previsti dalla norma.
Richiamato nelle doglianze relative alla valutazione delle prove e dei documenti; la Corte non ravvisa vizi decisivi nella valutazione di merito.
Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie; la Corte ritiene insindacabile in cassazione la valutazione compiuta dai giudici di merito nei limiti di legge.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per asserita motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la decisione di merito contiene una motivazione sufficiente e non meramente apparente.
Richiamato nel motivo di nullità del procedimento per la riassunzione; la Corte lo ritiene non violato nel caso concreto.
Richiamato nel motivo sulla legittimazione della curatela subentrata; la Corte non accoglie la tesi della carenza di interesse o legittimazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale disposizione che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ha funzione esclusivamente conservativa del patrimonio del debitore: l'accoglimento rende inefficace l'atto di disposizione nei confronti del solo creditore che l'ha proposta, senza attribuirle natura di azione esecutiva.
- L'art. 168 l.fall. si riferisce alle azioni esecutive e non impedisce la proposizione o la prosecuzione dell'azione revocatoria ordinaria, anche se sia intervenuta un'istanza di concordato preventivo poi rimasta senza esito e seguita dal fallimento.
- Il giudicato esterno può essere utilmente invocato solo se vi sia piena identità soggettiva tra i giudizi e se i precedenti richiamati siano specificamente individuati; la mera analogia dell'oggetto o la genericità del richiamo non bastano.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando ricorra la doppia conforme e non sia adeguatamente specificato il fatto storico decisivo effettivamente trascurato.
- In tema di revocatoria, il pregiudizio per il creditore sussiste anche quando l'atto di disposizione non renda impossibile ma solo più difficoltosa o incerta la soddisfazione del credito, ad esempio trasformando beni immobili in quote sociali di più incerta liquidazione.
- La valutazione della residua consistenza patrimoniale del debitore e dell'effettiva lesione della garanzia patrimoniale è apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto e ammissibile.
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