Sentenza del 07/12/2016 n. 25158 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’avviso riguardava l’ICI 2002 su aree di proprietà del contribuente, considerate edificabili; il contribuente contestava tale qualificazione e deduceva che alcune aree appartenessero in parte a terzi, oltre a eccepire la decadenza dell’ente dal potere di accertamento. La Commissione tributaria aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione dell’atto; in appello la decisione era stata riformata, ritenendo decisiva la qualificazione urbanistica risultante dal PRG, anche in base alla L. n. 213/2005, art. 11-quaterdecies, comma 16. Le eredi hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma la questione preliminare esaminata è stata la tardività dell’impugnazione: l’hanno giustificata sostenendo di non aver conosciuto il processo per omessa comunicazione dell’avviso d’udienza e per la tardiva comunicazione del deposito della sentenza.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine lungo previsto dall’art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992. Ha ritenuto che la mancata comunicazione dell’udienza non giustificasse l’impugnazione tardiva: tale nullità deve essere fatta valere impugnando tempestivamente la sentenza, oppure, nei limiti consentiti, con impugnazione tardiva; altrimenti la decisione diviene definitiva. La Corte non ha quindi esaminato nel merito i tre motivi, né le contestazioni relative all’edificabilità, alla proprietà delle aree o alla decadenza. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese della fase di legittimità, liquidate in 2.000 euro, oltre spese forfettarie e oneri di legge; è stato inoltre disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. La decisione impugnata era la sentenza d’appello che aveva riformato la pronuncia favorevole al contribuente.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3
l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l'ignoranza del processo, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell'azione
L’impugnazione oltre il termine lungo è ammessa solo se la parte dimostra di non aver avuto alcuna conoscenza del processo a causa della nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso d’udienza. La mera omessa comunicazione dell’udienza o la tardiva conoscenza del deposito della sentenza non sono sufficienti, in particolare per chi si era già costituito.
Nè assume rilievo l'omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c. , comma 1, in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato
L’omessa comunicazione della data di trattazione deve essere fatta valere impugnando la sentenza; se non viene dedotta con un’impugnazione ammissibile e tempestiva, la decisione acquista efficacia definitiva.
Nel processo tributario la nullità derivante dalla omessa od irregolare comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l'impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 327 c.p.c..
La nullità conseguente all’omessa o irregolare comunicazione dell’avviso d’udienza non consente di impugnare senza limiti temporali: va fatta valere tempestivamente oppure ricorrendo all’impugnazione tardiva soltanto alle condizioni stabilite dall’art. 327 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata comunicazione dell’avviso d’udienza non rende automaticamente ammissibile un’impugnazione proposta oltre il termine lungo: la parte deve rispettare i termini e i rimedi previsti per far valere la nullità.
- Chi si è costituito in giudizio non può normalmente sostenere di aver ignorato l’esistenza del processo; l’impugnazione tardiva richiede la prova della mancata conoscenza del procedimento per le specifiche nullità indicate dalla giurisprudenza.
- La nullità della sentenza per omessa o irregolare comunicazione dell’udienza va contestata impugnando la sentenza tempestivamente o, se ne ricorrono i presupposti, mediante impugnazione tardiva. Se non viene fatta valere nei modi consentiti, la sentenza passa in giudicato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, i motivi di merito non vengono esaminati; la decisione impugnata resta quindi ferma, senza che la Cassazione si pronunci sulle contestazioni sostanziali.
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