Cassazione Civile, Ordinanza n. 20811/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicatari)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione immobiliare avente ad oggetto un negozio. Dopo il decreto di trasferimento emesso all'esito della vendita forzata, gli aggiudicatari hanno agito sostenendo di essere subentrati nel contratto di locazione commerciale stipulato in precedenza dall'originario proprietario con la conduttrice e di avere quindi diritto ai canoni maturati dal decreto di trasferimento in poi. L'originario proprietario ha contestato che la procedura esecutiva avesse potuto trasferire la piena proprietà, sostenendo che dagli atti esecutivi risultava pignorata solo la nuda proprietà e che, poiché l'usufruttuaria era già deceduta prima del pignoramento, il bene sarebbe stato pignorato come diritto inesistente; da ciò faceva discendere la nullità dell'intera procedura esecutiva, della vendita e del decreto di trasferimento, con conseguente insussistenza del diritto degli aggiudicatari ai canoni. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi: nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione; omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'esecuzione; violazione delle regole sul pignoramento di diritti esistenti e sull'indicazione del bene pignorato; violazione dell'art. 586 c.p.c. sul contenuto del decreto di trasferimento; e, in via consequenziale, violazione dell'art. 1602 c.c. sul subentro dell'acquirente nel rapporto di locazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di ricorso perché diretti a far valere, in un giudizio diverso da quello esecutivo, vizi e difformità della procedura esecutiva che avrebbero dovuto essere denunciati con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La Corte ha richiamato il principio per cui le contestazioni sulla legittimità degli atti esecutivi e sulla validità/efficacia della vendita forzata devono essere fatte valere entro il processo esecutivo, nei termini e con i rimedi previsti, a tutela della stabilità dell'aggiudicazione e dell'affidamento dell'aggiudicatario. Ha quindi ritenuto assorbito il quinto motivo, che dipendeva dall'esito dei precedenti. In conclusione, il ricorso è stato rigettato; le spese sono state poste a carico del ricorrente nei confronti degli aggiudicatari, mentre sono state compensate nei rapporti con la conduttrice, che aveva chiesto l'accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per asserita contraddittorietà della motivazione
richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per asserita insufficienza/contraddittorietà motivazionale
richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'intera procedura esecutiva
richiamato come norma sul vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso
richiamato come norma sul vizio di nullità della sentenza o del procedimento
richiamato per sostenere l'obbligo del creditore procedente di indicare i diritti esistenti da sottoporre a esecuzione
richiamato per affermare che il decreto di trasferimento deve riportare fedelmente la descrizione del bene contenuta nell'ordinanza di vendita
richiamato per sostenere il subentro dell'acquirente nel contratto di locazione in caso di acquisto della piena proprietà del bene locato
richiamato nel quinto motivo, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione
indicato come rimedio necessario per denunciare i vizi della procedura esecutiva e dell'erroneo trasferimento del cespite
richiamato per affermare l'inopponibilità, salvo collusione, di iniziative extra ordinem dirette a incidere sulla situazione dell'aggiudicatario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Le contestazioni relative a vizi del pignoramento, dell'ordinanza di vendita, del decreto di trasferimento e, più in generale, della validità o efficacia della vendita forzata devono essere fatte valere nel processo esecutivo con l'opposizione agli atti esecutivi o con gli altri rimedi endoesecutivi previsti, non potendo essere riproposte in un separato giudizio dopo la conclusione dell'esecuzione.
- Il sistema delle opposizioni esecutive ha natura chiusa e perentoria: la mancata tempestiva attivazione dei rimedi processuali comporta decadenza dalla possibilità di far valere i relativi vizi, a tutela della stabilità dell'aggiudicazione e dell'affidamento qualificato dell'acquirente all'asta.
- Anche le difformità tra la descrizione del bene risultante dagli atti esecutivi e la sua consistenza reale devono essere denunciate nel processo esecutivo, non potendo essere fatte valere autonomamente dopo il trasferimento del bene.
- L'effetto traslativo della vendita forzata e la posizione dell'aggiudicatario sono tendenzialmente stabili e non sono aggredibili da iniziative extra ordinem dell'esecutato, salvo ipotesi eccezionali espressamente riconosciute dall'ordinamento.
- La rilevanza sostanziale di un eventuale errore nella qualificazione del bene pignorato non supera, di per sé, il limite processuale derivante dalla mancata proposizione nei termini dei rimedi oppositivi previsti dall'ordinamento.
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