Sentenza del 23/06/2020 n. 1830 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazione degli estratti di ruolo - Prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento relative - Effetti - Inammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento cui si riferivano, deducendo anche la prescrizione sopravvenuta. La controversia riguardava l’efficacia della notifica delle cartelle, eseguita, in ragione della temporanea assenza del destinatario, mediante deposito presso la Casa comunale, affissione all’Albo pretorio e invio delle raccomandate informative ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire: l’Agente della Riscossione aveva dimostrato la regolare notifica delle cartelle e il contribuente non le aveva impugnate entro i termini previsti. La prescrizione eventualmente maturata dopo la notifica non rende ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo una volta scaduti i termini per contestare la cartella. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, le date, gli importi né la statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Nella fattispecie le cartelle erano state legittimamente notificate con deposito presso la Casa Comunale ed affissione all'Albo Pretorio, stante la temporanea assenza del destinatario, con invio delle rispettive raccomandate informative, il tutto ai sensi dell'art.140 cpc.
La notifica è stata ritenuta regolare perché, in caso di temporanea assenza del destinatario, risultavano eseguiti gli adempimenti indicati: deposito presso la Casa comunale, affissione all’Albo pretorio e invio delle raccomandate informative.
D.P.R. 602/1973, artt. 77 e 79
Sono indicati tra i riferimenti normativi della decisione; dal testo fornito non è riportato uno specifico passaggio interpretativo né è possibile precisare quale profilo di tali disposizioni sia stato decisivo.
È indicata tra i riferimenti normativi della decisione; il testo fornito non specifica quale principio dell’articolo sia stato applicato.
Massime di principio
- Se l’Agente della Riscossione prova la regolare notifica della cartella, il contribuente deve impugnarla entro i termini previsti: trascorsi tali termini, l’impugnazione dell’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
- La prescrizione eventualmente maturata dopo la notifica non consente, secondo la decisione descritta, di superare la preclusione derivante dalla mancata tempestiva impugnazione della cartella.
- Quando il destinatario è temporaneamente assente, una notifica eseguita con gli adempimenti dell’art. 140 c.p.c. e documentata come regolare può far decorrere i termini di impugnazione.
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