Cassazione Penale, Ordinanza n. 13731/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1.000 di ammenda per la violazione dell'art. 7, comma 15-bis, del Codice della strada. Ha dedotto: 1) violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata applicazione di pene sostitutive; 2) violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità penale, sostenendo che mancasse il presupposto dell'avvenuta pregressa attività illecita già sanzionata. La Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità, osservando che la motivazione sul diniego delle pene sostitutive era sufficiente, non illogica e fondata sulla negativa personalità dell'imputato e sui molteplici precedenti penali. Ha ritenuto la seconda censura inammissibile perché basata su un presupposto contrario al dato normativo, dal momento che la disposizione incriminatrice non richiede che la condotta vietata sia accompagnata da sequestro e successiva confisca di somme di denaro, né che ciò caratterizzi la precedente condotta già sanzionata.
Norme richiamate
La fattispecie incriminatrice non richiede, per la sua integrazione, che la condotta vietata sia accompagnata da sequestro e successiva confisca di somme di denaro, né che la precedente condotta sanzionata presenti tali caratteristiche.
Le pene sostitutive possono essere negate sulla base di una motivazione coerente e non illogica che valorizzi la negativa personalità dell'imputato e i suoi molteplici precedenti penali, in quanto indice di scarsa idoneità rieducativa della misura.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile il trattamento sanzionatorio quando il giudice di merito abbia motivato in modo sufficiente, coerente e non illogico il diniego di una pena sostitutiva.
- Il diniego delle pene sostitutive può essere legittimamente fondato sulla negativa personalità dell'imputato e sulla presenza di molteplici precedenti penali, se tali elementi depongono per una scarsa efficacia rieducativa della misura.
- Una censura che muova da un presupposto incompatibile con il dato normativo è inammissibile, specie quando attribuisce alla norma incriminatrice requisiti non previsti dal legislatore.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
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