Cassazione Civile, Ordinanza n. 00812/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva chiesto all'amministrazione finanziaria l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas naturale per usi industriali, ex art. 26, comma 3, d.lgs. n. 504/1995, sull'intero gas immesso in consumo in un Comune montano. L'ufficio aveva invece applicato aliquote diverse, distinguendo tra impieghi per usi civili e impieghi per usi industriali, ritenendo che parte dell'energia termica fosse ceduta a terzi per finalità civili. La società aveva versato l'imposta e domandato il rimborso della maggiore accisa, ma il diniego era stato confermato in primo e secondo grado. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 26, commi 2 e 3, d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che la complessa attività industriale di approvvigionamento, stoccaggio, rigassificazione, riscaldamento e distribuzione del gas giustificasse l'aliquota industriale; 2) violazione dell'art. 23 l. n. 87/1953 per mancata rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26; 3) richiesta di declaratoria di incostituzionalità dell'art. 26, comma 2, TUA per asserita violazione degli artt. 3, 11 e 117 Cost. e domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per contrasto con la direttiva 2003/96/CE.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'aliquota ridotta per usi industriali spetti solo quando il gas naturale sia impiegato per attività industriali produttive di beni e servizi o per le altre ipotesi espressamente previste dall'art. 26, comma 3, mentre resta esclusa quando il gas, anche attraverso un processo produttivo complesso, sia destinato alla produzione di calore poi ceduto a terzi per usi civili. Ha quindi considerato corretta la decisione di merito che aveva negato il rimborso. Ha inoltre giudicato manifestamente infondate la questione di legittimità costituzionale e non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La società è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 26, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
"Il gas naturale ... destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali ... è sottoposto ad accisa"; "Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi ... alla produzione di acqua calda ... non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili"; "Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi ... in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi ..."
La disciplina agevolativa è di stretta interpretazione; l'uso industriale richiede un impiego del gas connesso ad attività industriali produttive o alle ipotesi espressamente elencate, mentre la produzione di calore destinata a terzi per usi civili resta fuori dal regime agevolato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
La Corte ha escluso la necessità della trattazione in pubblica udienza.
La memoria è stata depositata ai sensi di tale norma nel procedimento camerale.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
La doglianza sull'omessa rimessione della questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta infondata.
artt. 3, 11 e 117 Cost.
La questione di costituzionalità dell'art. 26, comma 2, è stata giudicata manifestamente infondata.
direttiva 2003/96/CE del Consiglio, 27 ottobre 2003
La Corte ha escluso un contrasto della disciplina interna con la direttiva sulle accise energetiche.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di accise sul gas naturale, l'aliquota ridotta per usi industriali si applica solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e non è estensibile per analogia in ragione della mera complessità del processo tecnico-produttivo.
- La qualificazione dell'impiego del gas come uso industriale o uso civile dipende dalla destinazione finale dell'energia termica e dalla sua connessione funzionale con impieghi produttivi dell'impresa; se il calore è ceduto a terzi per usi civili, il regime agevolato è escluso.
- Le valutazioni di opportunità economica o di premialità per attività svolte in aree disagiate non possono essere trasposte, in assenza di specifica previsione normativa, sul piano dell'interpretazione delle agevolazioni fiscali.
- La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la censura mira a ottenere una diversa scelta di politica fiscale non ricavabile dal testo normativo e dai suoi criteri applicativi.
- Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE quando, alla luce dell'interpretazione della norma interna e della disciplina europea, non emergono reali profili di incompatibilità
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