Cassazione Penale, Sentenza n. 7344/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della misura cautelare della custodia in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (artt. 74 e 73 D.P.R. 9/10/1990, n. 309) e per plurimi reati di cessione di stupefacenti. L'abbruzzese deduce insufficienza e vizio di motivazione del giudizio di gravità indiziaria in relazione al ruolo di "fornitore stabile" contestato a suo carico (sottolineando che le prove indicano al più rapporti commerciali occasionali o concorsuali), contesta la valutazione probatoria delle intercettazioni e l'assenza di riscontri oggettivi per i singoli reati fine, censura l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 1 c.p. (metodo/agevolazione mafiosa) per mancanza di specifica motivazione e contesta le esigenze cautelari e la scelta della misura. Ha proposto inoltre motivi nuovi relativi all'annullamento dell'ordinanza nei confronti di un coindagato (Bevilacqua) e all'insussistenza dell'aggravante 416 bis.1.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto fondati i motivi relativi al giudizio di gravità indiziaria in relazione alla partecipazione associativa (mancata specifica e adeguata motivazione sul superamento del mero rapporto contrattuale e sulla rilevanza obiettiva del ricorrente per il sodalizio) e al mancato accertamento motivato dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 1 c.p.; per tali profili ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p. Il motivo relativo ai singoli reati di cessione è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e il quarto motivo è stato assorbito. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è annullata e il provvedimento cautelare va riesaminato dal Tribunale secondo i principi indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u. stupefacenti), artt. 73 e 74
Contestati i reati di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e l'associazione finalizzata; la Corte richiama che per qualificare un fornitore come "stabile" integrante l'associazione occorre dimostrare continuità, rilevanza economica e superamento del mero rapporto contrattuale
Codice Penale, art. 416 bis, comma 1 (aggravante per finalità e metodo mafioso)
L'aggravante richiede motivazione specifica che indichi il nesso tra condotta dell'indagato e l'uso del metodo mafioso o la finalità di agevolazione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza non abbia fornito tale approfondimento per l'imputato
Codice di Procedura Penale, art. 309, comma 7
La Corte ha annullato e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi di questa norma
Massime di principio
- La qualifica del fornitore come "stabile" membro di un'associazione richiede motivazione puntuale: durata dell'accordo, modalità operative, continuità delle forniture, rilevanza economica delle transazioni e la prova che la volontà delle parti abbia superato il mero rapporto contrattuale
- Il giudice deve distinguere chiaramente tra reato concorsuale/contrattuale (rapporti commerciali) e partecipazione associativa: non basta la frequenza di consegne o rapporti di fiducia, occorrono elementi che evidenzino l'affectio societatis
- Le intercettazioni necessitano di riscontri oggettivi (sequestri, riscontri testimoniali specifici, elementi materiali) per sostenere, da sole, accuse di cessione ripetuta o di appartenenza associativa; interpretazioni alternative vanno affrontate e confutate nella motivazione
- L'aggravante 'di tipo mafioso' (art. 416 bis.1) richiede una motivazione specifica sul nesso funzionale tra condotta dell'imputato e la finalità o il metodo mafioso: affermazioni generiche non sono sufficienti
- In sede di misure cautelari il giudice deve adottare una motivazione particolarmente accurata quando la posizione dell'indagato è 'fisiologicamente' conflittuale (es. fornitori), esplicitando perché la condotta supera il rapporto sinallagmatico
- L'annullamento del provvedimento cautelare per vizi motivazionali impone il rinvio al giudice di merito che dovrà riesaminare sia la sussistenza della gravità indiziaria sia l'esistenza di esigenze cautelari, alla luce dei principi indicati
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