Cassazione Civile, Ordinanza n. 16986/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva introdotto davanti al Giudice di pace un'opposizione ex art. 615 c.p.c. contro alcuni estratti di ruolo riferiti a debiti per tasse automobilistiche, deducendo la mancata valida notifica delle cartelle presupposte e, in ogni caso, la prescrizione dei crediti. Sosteneva inoltre che la controversia, concernendo la legittimità dell'atto esecutivo e la prescrizione del debito fiscale, dovesse essere devoluta al giudice ordinario. Nel corso di quel giudizio ha poi proposto regolamento preventivo di giurisdizione per ottenere la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario. L'Agenzia della riscossione ha resistito sostenendo invece la giurisdizione del giudice tributario, poiché le domande del contribuente investivano in sostanza la pretesa tributaria e la prescrizione sarebbe stata fatta valere come effetto estintivo maturato in relazione alla notifica, valida o invalida, delle cartelle. La Procura generale ha concluso anch'essa per la giurisdizione tributaria.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che la controversia, pur formalmente incardinata come opposizione ex art. 615 c.p.c. e pur riguardando estratti di ruolo e dedotta prescrizione, avesse ad oggetto la contestazione della pretesa fiscale e della definitività o meno delle cartelle, senza investire atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella. Hanno quindi escluso la giurisdizione del giudice ordinario e hanno rimesso al giudice di merito la liquidazione delle spese del giudizio di regolamento.
Norme richiamate
opposizione proposta dal contribuente
l'opposizione esecutiva non è idonea a radicare la giurisdizione ordinaria quando la controversia, in sostanza, investe la pretesa tributaria e fatti estintivi anteriori alla definitività della cartella o comunque non riguardanti atti esecutivi successivi.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento
la giurisdizione tributaria abbraccia tutte le controversie sui tributi e sulla pretesa fiscale fino alla notificazione della cartella o dell'atto equipollente; solo gli atti dell'esecuzione forzata successivi a tale momento spettano al giudice ordinario.
art. 19 d.P.R. n. 546 del 1992
elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie
l'elenco è suscettibile di interpretazione estensiva e consente di attrarre alla giurisdizione tributaria le controversie che investono la pretesa fiscale e gli atti prodromici.
artt. 49 e segg. d.P.R. n. 602 del 1973
nel combinato disposto con l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 delineano il discrimine tra giurisdizione tributaria e ordinaria nell'attuazione della pretesa tributaria.
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
la notifica dell'intimazione di pagamento segna, quando prevista, il momento rilevante ai fini del riparto di giurisdizione insieme alla cartella.
art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973
come emendato dalla Corte costituzionale n. 114/2018, concorre a definire il perimetro delle opposizioni proponibili nell'esecuzione tributaria.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria è dato dalla fase del procedimento in cui si colloca la doglianza: restano riservate al giudice tributario le questioni che incidono sulla pretesa fiscale fino alla notificazione della cartella o dell'intimazione, mentre spettano al giudice ordinario le sole contestazioni relative alla legittimità formale degli atti esecutivi successivi.
- La deduzione della prescrizione del credito tributario appartiene alla giurisdizione tributaria quando il relativo fatto estintivo è prospettato come maturato prima della cartella o comunque in relazione alla mancata, inesistente o nulla notificazione degli atti prodromici, perché in tal caso l'accertamento della prescrizione presuppone la verifica della validità della notifica della pretesa fiscale.
- Anche quando il contribuente formalmente propone opposizione ex art. 615 c.p.c., la giurisdizione va individuata in base al petitum sostanziale: se la controversia mira a contestare l'an o il quantum della pretesa tributaria o la sua definitività, la lite resta devoluta al giudice tributario.
- Il giudice ordinario conosce solo degli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, non delle contestazioni sulla fondatezza sostanziale del debito o sulla prescrizione maturata prima della fase esecutiva.
- Per evitare frazionamento della tutela e garantire concentrazione delle questioni sulla pretesa fiscale, ogni contestazione che riguardi la validità, l'efficacia e gli effetti estintivi connessi agli atti prodromici deve essere attratta alla giurisdizione tributaria.
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