Cassazione Penale, Ordinanza n. 09562/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per false od omesse dichiarazioni finalizzate al conseguimento del reddito di cittadinanza. Con un unico motivo ha lamentato la mancanza di motivazione sul primo motivo di appello, sostenendo che la norma incriminatrice sarebbe stata abrogata dall'art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022; ha inoltre dedotto che i fatti non sarebbero riconducibili ad altra incriminazione, che non vi sarebbe continuità normativa tra l'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 e l'art. 8 del d.l. n. 48 del 2023, trattandosi di benefici diversi, con presupposti e nomen iuris differenti, e che al più la condotta potrebbe avvicinarsi all'art. 316-ter c.p., ma con differenze oggettive e soggettive.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo riproduttivo di deduzioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, oltre che contrario al dato normativo e alla giurisprudenza di legittimità. Ha osservato che l'art. 1, comma 318, della l. n. 197 del 2022 ha sì abrogato l'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, ma con efficacia dal 10 gennaio 2024, sicché per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 la disciplina continua ad applicarsi. Ha inoltre affermato che l'art. 8 del d.l. n. 48 del 2023 è in continuità normativa con la precedente fattispecie, integrando un'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo e non di abrogazione, con conseguente irrilevanza della tesi difensiva sul trattamento più mite. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
false od omesse dichiarazioni per il conseguimento del beneficio del reddito di cittadinanza
Costituiva la norma incriminatrice applicata ai fatti contestati; secondo la Corte, è stata abrogata con efficacia differita al 10 gennaio 2024 e continua ad applicarsi ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.
art. 1, comma 318, l. n. 197 del 2022
Ha disposto l'abrogazione dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 con decorrenza dal 10 gennaio 2024, senza effetto retroattivo favorevole per i fatti anteriori al 31 dicembre 2023.
È stato ritenuto in continuità normativa con la precedente fattispecie relativa al reddito di cittadinanza, perché punisce con identica struttura le false od omesse dichiarazioni relative all'assegno di inclusione.
Richiamato dalla difesa come possibile termine di raffronto; la Corte riferisce la tesi difensiva secondo cui la fattispecie contestata si differenzierebbe da tale reato per profili oggettivi e soggettivi.
È stata applicata per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2000
Richiamata per il criterio secondo cui la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando il motivo di ricorso ripropone censure già esaminate e motivatamente disattese in appello, senza confrontarsi realmente con la ratio della decisione impugnata, può essere dichiarato inammissibile.
- L'abrogazione di una norma incriminatrice non produce effetti retroattivi favorevoli se il legislatore ha previsto una disciplina transitoria che mantenga applicabile la pregressa fattispecie per i fatti commessi entro una certa data.
- La successione di leggi penali nel tempo va distinta dalla vera e propria abrogazione della norma: se la nuova disciplina mantiene continuità strutturale con la precedente, si applicano i criteri della successione di leggi e non quelli dell'abolitio criminis.
- La mera sostituzione del beneficio o del procedimento amministrativo di riferimento non esclude, di per sé, la continuità normativa tra vecchia e nuova incriminazione, se la condotta tipica resta sostanzialmente identica.
- In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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