Cassazione Civile, Ordinanza n. 32262/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente consortile)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della proprietaria di terreni siti in agro di Brindisi, di un avviso di pagamento per contributo di bonifica 2014, successivamente seguito da ingiunzione, emessi nell’interesse del consorzio di bonifica e notificati da società concessionaria della riscossione. La CTP aveva annullato la pretesa, mentre la CTR ha accolto l’appello del consorzio ritenendo sufficiente, ai fini dell’obbligo contributivo, il Piano di classifica approvato dalla Regione Puglia e la conseguente presunzione di beneficio per i fondi inclusi nel perimetro di contribuenza. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo consistente nella mancata adozione del piano generale di bonifica e nell’omessa valutazione di specifiche criticità del piano di classifica, con dedotta conseguenza di venir meno della presunzione di beneficio e di inversione dell’onere della prova; 2) violazione della normativa regionale pugliese, assumendo che il piano di classifica avesse natura solo transitoria e che, in difetto del piano generale, il consorzio dovesse provare in concreto il vantaggio specifico dei fondi; 3) violazione delle norme statali e regionali in tema di contributi consortili, sostenendo che il tributo presupponesse opere effettivamente eseguite e un beneficio diretto e concreto, non essendo sufficiente una mera utilità astratta o potenziale delle opere di bonifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che il piano di classifica era stato adottato in conformità alla disciplina transitoria della L.R. Puglia n. 4/2012, la quale ne consentiva l’adozione prima dell’approvazione del piano generale di bonifica e prevedeva un successivo adeguamento; ha inoltre osservato che le contestazioni sulla mancata adozione del piano generale erano comunque irrilevanti e che, quanto alle censure sul piano di classifica e sulla prova del beneficio, la ricorrente chiedeva in realtà una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità. Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il beneficio fondiario può essere anche potenziale o attuale, e che l’attività continuativa di manutenzione e controllo delle opere idrauliche, posta in essere dal consorzio, è idonea a giustificare il contributo dei proprietari compresi nel perimetro. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore del consorzio e applicazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione per omesso esame del fatto decisivo è stato ritenuto infondato perché il fatto dedotto era irrilevante oppure già valutato dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le doglianze di violazione di legge sono state respinte perché la CTR ha applicato correttamente la disciplina regionale e statale sui contributi di bonifica.
art. 42, comma 7, L.R. Puglia n. 4/2012
I Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell’approvazione del Piano generale di bonifica
La norma transitoria consente l’adozione del piano di classifica in attesa del piano generale di bonifica, con successivo adeguamento.
artt. 2 e 3 L.R. Puglia n. 4/2012
Sono norme programmatiche che fissano termini per la delimitazione dei comprensori e per la redazione del piano generale di bonifica, destinati a maturare dopo l’entrata in vigore della legge.
art. 11 r.d. n. 215/1933
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi del necessario nesso tra opere e beneficio concreto; la Corte ha invece ribadito la rilevanza del beneficio anche potenziale e dell’attività continuativa del consorzio.
Richiamato quale base dell’obbligo contributivo dei proprietari dei fondi compresi nel comprensorio di bonifica beneficiati dalle opere.
artt. 17 e 18 L.R. Puglia n. 4/2012
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che il tributo richieda opere effettive e beneficio concreto; la Corte ha disatteso tale impostazione.
Deliberazione G.R. Puglia n. 1150 del 18.6.2013
Richiamata come conferma del sistema di riparto fondato sul beneficio; la Corte ha valorizzato l’orientamento secondo cui il consorzio svolge anche attività continuativa di manutenzione e controllo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
La Corte ha ribadito che il giudice di merito non deve esaminare espressamente tutte le prove e tutte le tesi, essendo sufficiente una motivazione logica e coerente.
La valutazione delle prove e del loro significato compete al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio motivazionale.
Massime di principio
- In materia di contributi di bonifica, l’adozione di un piano di classifica può essere legittimamente effettuata in via transitoria anche prima dell’approvazione del piano generale di bonifica, quando la normativa regionale lo preveda espressamente e disponga il successivo adeguamento.
- La contestazione del contributo di bonifica non può risolversi in una generica critica del piano di classifica o in una richiesta di nuova valutazione del fatto, ma deve investire in modo specifico gli elementi che fondano la presunzione di beneficio per i fondi inclusi nel perimetro di contribuenza.
- Il sindacato di legittimità non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito circa l’attendibilità e sufficienza delle prove, essendo sufficiente che la sentenza esponga in modo логico gli elementi ritenuti decisivi.
- L’obbligo contributivo consortile può giustificarsi non solo in presenza di opere puntualmente eseguite a vantaggio immediato del singolo fondo, ma anche in ragione dell’attività continuativa di manutenzione, vigilanza e controllo del sistema idraulico, da cui derivi un beneficio anche potenziale o di salvaguardia territoriale.
- La mancata prova di una specifica insussistenza del beneficio non è surrogata dalla sola allegazione dell’assenza del piano generale di bonifica, quando il piano di classifica sia stato adottato in conformità alla disciplina transitoria applicabile.
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