Cassazione Civile, Sentenza n. 18289/2020 del 03/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Volteco s.p.a. avverso la sentenza d'appello che l'aveva ritenuta concorrente, in solido con l'appaltatore Orler Simonino & C. s.n.c. e con il direttore dei lavori Alberto Ghedina, nella responsabilità per i gravi difetti di impermeabilizzazione di un invaso artificiale (perdita e svuotamento del bacino). Volteco deduceva, tra l'altro, ultravpetizione per diversa qualificazione della domanda, erronea applicazione dell'art. 1669 c.c. (poiché l'opera non sarebbe assimilabile a un edificio), omesso esame di fatti decisivi, errata ripartizione dell'onere della prova e responsabilità non provata rispetto alla causa efficiente unica individuata dal CTU. Orler e Ghedina hanno proposto ricorsi incidentali fondati su prescrizione, mancanza di riconoscimento di nuova obbligazione e mancata prova della loro colpa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Volteco e i ricorsi incidentali di Orler e Ghedina. Ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva accertato la responsabilità concorrente e la solidarietà passiva di Volteco, Orler e Ghedina nei confronti di Impianti Turistici Boe' s.p.a., sulla base delle risultanze istruttorie e della CTU: Volteco non era mera fornitrice ma aveva partecipato alla posa e all'assistenza tecnica del prodotto; l'appaltatore e il direttore dei lavori avevano omesso la diligenza richiesta. Sono state respinte le censure relative a ultravpetizione e a vizi di motivazione; è stato inoltre ritenuto che il comportamento riparatorio e le disponibilità a intervenire avevano integrato riconoscimento di vizi con effetto interruttivo o riavvio della prescrizione nei termini applicabili. I ricorrenti sono stati condannati, in solido fra loro, al pagamento delle spese del grado di giudizio, e la Corte ha disposto la dichiarazione ex art. 13, c.1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Il giudice può qualificare diversamente la fattispecie rispetto a quanto richiesto dalle parti purché petitum e causa petendi restino immutati; non configura ultrapetizione la diversa qualificazione giuridica se i fatti su cui si basa la domanda corrispondono a quelli dedotti.
Regola la responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera; la giurisprudenza consente che il comportamento riparatorio o il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore comportino il venir meno della decadenza annuale e l'operare della prescrizione ordinaria decorso nuovo termine.
Norma collegata alla disciplina dei vizi dell'opera; richiamata nel quadro della responsabilità contrattuale dell'appaltatore.
Applicata alla fattispecie per qualificare l'invaso come bene immobile destinato a lunga durata soggetto alla tutela contro il pericolo di rovina o gravi difetti; la Corte ha ritenuto la norma pertinente anche per opere non tipicamente 'edifici' se destinate stabilmente al territorio.
Principio di responsabilità che giustifica la solidarietà fra più autori del danno: può estendersi anche a situazioni in cui alcuni rispondono a titolo contrattuale e altri a titolo extracontrattuale, se le inadempienze hanno concorso efficacemente al danno.
Richiamato in riferimento alla responsabilità extracontrattuale; la Corte ha ritenuto compatibile l'azionabilità su base extracontrattuale ove i fatti siano gli stessi e la qualificazione giuridica differente non alteri petitum e causa petendi.
Regola l'onere della prova; la Corte ha invece ritenuto che, alla luce della CTU e delle risultanze, la responsabilità concorrente potesse essere desunta senza imporre al committente oneri probatori insuperabili nei confronti di terzi.
Riferito alla questione dell'animus novandi; la Corte ha precisato che il riconoscimento dei vizi non richiede necessariamente la confessione stragiudiziale della responsabilità per ritenersi assumere nuova obbligazione.
Richiamato in tema di piena cognizione del giudice e valutazione delle prove; la Corte ha confermato l'ampio potere di valutazione del giudice di merito nei limiti della motivazione razionale.
Attinente alla prova per presunzioni; applicata nel quadro dell'apprezzamento probatorio complessivo.
Norma sulla prescrizione; richiamata nelle questioni sollevate su termini prescrizionali e su quando decorre la prescrizione in presenza di riparazioni o riconoscimenti.
Collegata alla disciplina della prescrizione e delle interruzioni; richiamata nel ragionamento sulla riapertura della prescrizione.
Richiamato per definire i beni immobili ai fini della qualificazione dell'opera come bene immobile destinato a lunga durata.
Invocato nella critica circa l'uso di una CTU proveniente da un procedimento in cui il ricorrente incidentale non era parte; la Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo se le critiche non erano state tempestivamente dedotte in primo grado.
art. 24 Cost.
Rilievo costituzionale sulla tutela difensiva; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato di essere stato privato della possibilità di contestare la CTU nel merito.
art. 13, c.1-quater, d.P.R. 115/2002
Norma richiamata per la dichiarazione sui contributi unificati dovuti; la Corte ha disposto la dichiarazione prevista nei confronti dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- Il giudice non incorre in ultravpetizione se, pur applicando una diversa qualificazione giuridica o norma, il petitum e la causa petendi restano i medesimi fatti dedotti dalle parti.
- Un fornitore che partecipa attivamente alla posa o all'assistenza tecnica del prodotto può essere ritenuto corresponsabile dei vizi dell'opera, non essendo automaticamente 'mero' fornitore.
- L'invaso artificiale destinato a durare nel tempo può essere qualificato come bene immobile ai fini dell'applicazione delle norme sul rischio di rovina o gravi difetti (art. 1669 c.c.).
- L'esecuzione di interventi riparatori o la manifestazione di disponibilità a ulteriori riparazioni può integrare un riconoscimento dei vizi e determinare l'interruzione o il riavvio dei termini prescrizionali, con effetto di far decorrere un nuovo termine prescrizionale più ampio.
- La valutazione delle risultanze tecniche (CTU) e l'apprezzamento della prova sono di esclusiva competenza del giudice di merito; in cassazione sono ammissibili censure su questi punti solo se sussistono vizi motivazionali gravi o omissioni di fatti decisivi chiaramente identificati.
- Il direttore dei lavori è tenuto a una diligenza qualificata (diligentia quam in concreto) e può essere ritenuto responsabile qualora ometta la vigilanza e i necessari controlli tecnici durante l'esecuzione dell'opera.
- La solidarietà tra più coautori del danno può essere riconosciuta anche se le posizioni giuridiche (contrattuale vs extracontrattuale) differiscono, quando le condotte abbiano concorso efficacemente al verificarsi del danno.
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