Cassazione Civile, Sentenza n. 18302/2020 del 03/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (organi pubblici)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato davanti alle Sezioni Unite la sentenza n. 133/2019 della Sezione disciplinare del CSM, depositata il 19 dicembre 2019, che gli aveva inflitto la rimozione per avere omesso di astenersi, quale pubblico ministero, all’udienza preliminare dell’11 marzo 2009 nel procedimento n. 9134/07 davanti al giudice per l’udienza preliminare del Giudice di pace di Siracusa. In quel procedimento era difensore di un imputato un avvocato legato al magistrato da una risalente amicizia; tra gli imputati figurava anche il padre dell’avvocato. Il magistrato era stato assolto dalle ulteriori incolpazioni. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del ne bis in idem, sostenendo che il fatto fosse già compreso in un precedente procedimento disciplinare concluso con assoluzione per le condotte anteriori al 30 maggio 2011. Con il secondo ha eccepito la decadenza dall’azione disciplinare per decorso del termine biennale, contestando che operasse la sospensione dei termini in ragione del procedimento penale. Con il terzo ha censurato l’efficacia attribuita al giudicato penale e lamentato la pretermissione del precedente giudicato disciplinare assolutorio. Con il quarto ha sostenuto che l’omessa astensione fosse disciplinarmente rilevante soltanto in presenza di un interesse privato concretamente perseguito. Con il quinto, in via subordinata, ha contestato la valutazione della gravità e offensività del fatto ai fini dell’esimente del fatto di scarsa rilevanza, rilevando che la condanna penale per abuso d’ufficio riguardava una fattispecie più ampia. Con il sesto, anch’esso subordinato, ha censurato la scelta della rimozione e la sua proporzionalità, assumendo che fossero stati valorizzati elementi relativi a fatti diversi o già valutati.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: il precedente giudicato disciplinare non aveva deciso lo specifico episodio dell’udienza dell’11 marzo 2009; il ne bis in idem richiede identità del fatto storico e, per l’omessa astensione, ciascun procedimento trattato costituisce un episodio specifico, non un illecito necessariamente reiterato. Il secondo motivo è infondato: la sospensione dei termini prevista dall’art. 15, comma 8, lett. a), del d.lgs. n. 109/2006 opera quando l’azione penale riguarda la medesima vicenda storica, anche se l’illecito disciplinare e quello penale non coincidono in ogni elemento; nella specie l’omessa astensione all’udienza dell’11 marzo 2009 era elemento costitutivo della condotta contestata penalmente e non un mero presupposto estraneo. Il terzo motivo è infondato: il giudicato penale vincolava quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell’imputato, mentre la rilevanza disciplinare e la consapevolezza delle circostanze concrete restavano oggetto di autonomo accertamento; il precedente giudicato disciplinare non riguardava quello specifico fatto. Il quarto motivo è infondato: l’illecito di omessa astensione non richiede dolo specifico, effettivo vantaggio o danno, né un pregiudizio concreto; è sufficiente la consapevole trattazione del procedimento in presenza di un interesse personale o di terzi, attuale e oggettivo, idoneo anche solo potenzialmente a entrare in conflitto con l’interesse istituzionale. Il quinto motivo non è accolto: la condanna penale irrevocabile a un anno e sei mesi di reclusione per abuso d’ufficio, comprendente anche la condotta di omessa astensione, è stata ritenuta compatibile con l’esclusione della scarsa rilevanza del fatto e con la compromissione dell’immagine del magistrato. Il sesto motivo è dichiarato inammissibile: la Sezione disciplinare aveva motivato la rimozione facendo riferimento alla condanna penale, ai precedenti disciplinari, alle circostanze concrete e al discredito arrecato, e la valutazione della sanzione, sorretta da motivazione congrua, non era sindacabile in sede di legittimità. Non è stata disposta la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 649 c.p.p.
Ai fini della preclusione per il “medesimo fatto”, ai sensi della norma, occorre avere riguardo al “fatto storico” alla stregua degli elementi che lo individuano, costituiti dalla condotta, dall’evento naturalistico, ove esistente, e dal relativo nesso causale.
Il ne bis in idem impedisce un nuovo giudizio solo quando vi sia identità del fatto storico, da verificare considerando condotta, eventuale evento e nesso causale, oltre alle circostanze concrete di tempo, luogo e persona.
art. 15, comma 8, lett. a), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
Questa Corte, con principio enunciato nell’interpretazione della fattispecie dell’abrogato D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 59, u.c., ma mai smentito, reputa che la disposizione – secondo cui i termini previsti per il procedimento disciplinare a carico dei magistrati sono sospesi “se per il medesimo fatto viene iniziata l’azione penale” – non possa ricevere un’interpretazione restrittiva: la norma opera non solo in caso di identità tra i fatti oggetto dei due procedimenti, ma anche in presenza della loro comune riferibilità ad una “medesima vicenda storica” (Cass., sez. un., 28 marzo 2014, n. 7310).
La sospensione dei termini del procedimento disciplinare opera se l’azione penale riguarda la stessa vicenda storica, anche quando le fattispecie disciplinare e penale non siano integralmente coincidenti.
art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
Il dovere di astensione, previsto dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c), consiste nella “consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge” e, dunque, non richiede – sotto il profilo soggettivo – uno specifico intento finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti, essendo sufficiente la consapevolezza nell’agente di quelle situazioni di fatto, in presenza delle quali l’ordinamento esige che lo stesso non compia un determinato atto, versando in una situazione tale da ingenerare, se non il rischio, quantomeno il sospetto di parzialità di chi lo compie, con la conseguenza che ad integrare l’elemento psicologico dell’illecito non è necessaria la “coscienza dell’antigiuridicità” del comportamento di violazione del precetto, ma è sufficiente la conoscenza di quelle circostanze di fatto, nonchè l’adozione, cosciente e volontaria, dell’atto medesimo, pur versandosi in quella situazione.
L’illecito disciplinare richiede la consapevolezza delle circostanze di fatto che impongono l’astensione e la volontaria trattazione del procedimento; non occorrono un intento specifico di favorire o danneggiare, la consapevolezza dell’antigiuridicità o un vantaggio effettivamente conseguito.
art. 20, comma 2, lett. a), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
Il giudicato penale di condanna sia vincolante, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 20, comma 2, lett. a), “quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso”; mentre il giudicato disciplinare non sia vincolante, non riguardando il fatto in questione.
La condanna penale irrevocabile vincola il giudice disciplinare quanto all’esistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua commissione da parte dell’imputato; la responsabilità disciplinare resta soggetta alla valutazione propria del giudizio disciplinare.
art. 3-bis d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
Questa Corte ha chiarito che si tratta di quei casi in cui, pur perfezionata la fattispecie tipica, il fatto, per le particolari circostanze del caso concreto, non sia lesivo del bene tutelato (Cass., sez. un., 8 ottobre 2018, n. 24672), onde l’illecito non sussiste, ove manchi la lesione o la messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto effettuato ex post.
La causa di non punibilità per scarsa rilevanza richiede che, valutato ex post e in concreto, il fatto tipico non abbia leso né messo in pericolo il bene tutelato.
art. 12, commi 5 e 6, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
Si tratta, come è già stato precisato, di tre diverse ipotesi alternative tra di loro, ricorrendo una sola delle quali va disposta obbligatoriamente la rimozione del magistrato (Cass., sez. un., 25 giugno 2019, n. 16984).
La rimozione è obbligatoria quando ricorre una delle ipotesi tassative alternative previste dalla disposizione; resta possibile applicarla anche al di fuori di tali ipotesi nei casi in cui la gravità dell’illecito e la compromissione dei valori della funzione giudiziaria la giustifichino, secondo una valutazione di merito adeguatamente motivata.
art. 133 c.p.
Con riferimento all’illecito disciplinare del magistrato, dovranno valutarsi i fatti, l’elemento psicologico, i motivi, la personalità dell’incolpato nel suo complesso (Cass. 20 marzo 2019, n. 7928).
La scelta e la graduazione della sanzione disciplinare devono considerare la gravità concreta dei fatti, l’elemento soggettivo, i motivi e la personalità complessiva dell’incolpato; per la rimozione la motivazione deve dare adeguatamente conto della gravità e dell’insufficienza di sanzioni meno severe.
Massime di principio
- Il divieto di bis in idem in materia disciplinare richiede l’identità del fatto storico, verificata attraverso gli elementi costitutivi e le specifiche circostanze di tempo, luogo e persona. La mera inclusione di più episodi in una contestazione originaria o la loro appartenenza a un contesto complessivo non crea preclusione se il precedente giudizio non ha deciso lo specifico episodio; la violazione dell’obbligo di astensione in un singolo procedimento è un illecito riferito a quel procedimento, non una condotta necessariamente reiterata.
- La sospensione dei termini del procedimento disciplinare dei magistrati, quando per il medesimo fatto è esercitata l’azione penale, opera anche se le fattispecie disciplinare e penale non coincidono integralmente, purché siano riferibili alla stessa vicenda storica e la condotta disciplinare costituisca parte della condotta penalmente contestata.
- Il giudicato penale irrevocabile di condanna vincola il giudizio disciplinare quanto all’esistenza materiale del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua commissione da parte dell’imputato. Non determina invece automaticamente la responsabilità disciplinare, che va accertata secondo i presupposti e i beni tutelati propri del procedimento disciplinare.
- L’illecito disciplinare del magistrato del pubblico ministero per inosservanza dell’obbligo di astensione è integrato dalla consapevole e volontaria trattazione di un procedimento in presenza di un interesse personale o di terzi, attuale e oggettivo, che possa anche solo potenzialmente interferire con l’interesse istituzionale. Non sono necessari un dolo specifico di favorire o danneggiare, un vantaggio o danno effettivo, né un concreto sviamento dell’attività.
- La scarsa rilevanza del fatto disciplinare va accertata ex post e in concreto, verificando l’assenza di lesione o messa in pericolo del bene tutelato; la valutazione spetta al giudice disciplinare ed è sindacabile in cassazione nei limiti degli errori giuridici e dei vizi motivazionali indicati dalla decisione.
- La rimozione può essere applicata anche al di fuori dei casi in cui la legge la impone obbligatoriamente, quando una valutazione concreta e adeguatamente motivata dimostri che la gravità dell’illecito compromette i valori della funzione giudiziaria e il prestigio dell’ordine, e che le sanzioni meno severe sarebbero insufficienti. La commisurazione deve considerare i criteri di gravità del fatto, elemento soggettivo, motivi e personalità dell’incolpato.
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