Cassazione Civile, Sentenza n. 18290/2020 del 03/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Edilizia aveva chiesto l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di appalto e la restituzione della caparra confirmatoria (lire 2.000.000.000) dopo che Coop aveva escusso la relativa fideiussione sostenendo che si era avverata la condizione risolutiva (mancata approvazione del progetto planovolumetrico e impossibilità di acquisire i terreni). In primo grado il Tribunale ritenne imputabile a Coop la mancata approvazione e dichiarò indebita l'escussione; la Corte d'appello riformò, invece, dichiarando risolto il preliminare per avveramento della condizione e legittima l'escussione della fideiussione. Edilizia impugnava in cassazione deducendo violazione di norme su onere della prova e buona fede (artt. 1358, 1359, 2697 c.c.) e censurando la valutazione sulla responsabilità della Coop.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Edilizia ritenendo che la Corte d'appello avesse correttamente valutato i fatti e le prove: Edilizia non ha dimostrato che la mancata approvazione del piano fosse dipesa da comportamento colposo o doloso della Coop e il provvedimento amministrativo indicava ragioni oggettive ostative all'approvazione dell'originario progetto. Di conseguenza la sentenza di appello, che aveva dichiarato risolto il contratto e legittima l'escussione della fideiussione, è stata confermata; Edilizia è stata condannata alle spese di lite e al possibile versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
art. 2932 cod. civ.
Richiamato come base per la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare; la corte ha valutato la pretesa alla luce delle condizioni contrattuali e dell'avveramento della condizione risolutiva
art. 1359 cod. civ.
La fittizia avveramento della condizione per fatto della controparte non è stata riconosciuta perché la ricorrente non ha provato che la mancata approvazione fosse imputabile alla Coop; la Corte d'appello ha correttamente posto l'onere probatorio a carico di chi invoca l'avveramento per fatto altrui
art. 1358 cod. civ.
Richiamato in connessione con il dovere di buona fede nell'esecuzione e nella collaborazione contrattuale; la Corte non ha rilevato violazione della buona fede da parte della Coop sulla base degli atti amministrativi e delle circostanze del caso
art. 2697 cod. civ.
Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha confermato che chi afferma un fatto posto a fondamento della propria pretesa deve fornire la prova, e che Edilizia non ha assolto tale onere
art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ.
Articolo invocato in cassazione per dedurre errore di diritto; la Corte ha ritenuto infondati i motivi di diritto proposti perché si trattava di valutazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità
art. 378 cod. proc. civ.
Menzi onata come norma procedurale: le parti hanno depositato memorie ex art. 378 e la Corte ha tenuto conto degli atti
art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115/2002
Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente se dovuto
art. 13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002
Collegato al precedente comma per la quantificazione del contributo unificato; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento
Massime di principio
- Chi sostiene l'avveramento di una condizione risolutiva per fatto della controparte deve provare che la mancata esecuzione dipende da comportamento colposo o doloso dell'altra parte; l'onere della prova grava su chi lo afferma
- La fittizia operatività dell'art. 1359 c.c. (avveramento della condizione per fatto della controparte) non si applica automaticamente: serve prova specifica dell'interferenza o dell'ostruzione imputabile all'altra parte
- La presentazione di atti o di un progetto alternativo non è di per sé contraria al dovere di buona fede; va valutata alla luce degli atti amministrativi e delle ragioni oggettive che hanno impedito l'approvazione
- Le valutazioni di fatto compiute dalla Corte d'appello, purché adeguatamente motivate e conformi al diritto, sono difficilmente sindacabili in sede di cassazione che controlla principalmente errori di diritto
- L'escussione di una fideiussione è legittima se la risoluzione del contratto è ritenuta avvenuta e la garanzia è maturata e non rinnovata; il giudice verifica la legittimità sulla base della dinamica contrattuale e processuale
- Documenti amministrativi (es. provvedimenti di archiviazione o dinieghi) possono avere rilievo probatorio significativo: se attestano ragioni oggettive ostative all'approvazione, indeboliscono la tesi che la mancata approvazione sia imputabile a comportamenti delle parti private
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