Cassazione Civile, Sentenza n. 18303/2020 del 03/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità pubblica)
La controversia
La Sezione disciplinare del CSM, ravvisando il fumus degli illeciti disciplinari contestati in sette degli otto capi di incolpazione, aveva disposto il 30 aprile 2019 la sospensione cautelare facoltativa della magistrata dalle funzioni e dallo stipendio, il collocamento fuori ruolo e la corresponsione dell’assegno alimentare previsto dalla legge. La misura era stata adottata poco dopo il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale e con le funzioni monocratiche deliberato il 21 marzo 2019. In un precedente giudizio, le Sezioni Unite avevano cassato le ordinanze cautelari per insufficienza della motivazione sulla collocazione temporale delle condotte reiterate, rinviando alla Sezione disciplinare affinché chiarisse se vi fossero state condotte successive al trasferimento e, in tal caso, ne valutasse l’incidenza sull’attualità delle esigenze cautelari. In sede di rinvio, con ordinanza del 15 gennaio 2020, la Sezione disciplinare aveva confermato la sospensione, ritenendo che il trasferimento non avesse avuto concreta attuazione e che i fatti contestati, considerati insieme a precedenti condotte analoghe, dimostrassero l’inadeguatezza di misure meno afflittive. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto che la misura fosse divenuta inefficace perché la decisione in sede di rinvio era intervenuta oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, invocando l’art. 311, comma 5-bis, c.p.p. e sostenendo l’applicabilità al procedimento disciplinare delle regole del processo penale in materia di misure cautelari. Con il secondo motivo ha denunciato inosservanza del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite e dei limiti del giudizio di rinvio; motivazione apparente o eccentrica, anche per il richiamo a precedenti disciplinari e amministrativi che assumeva non essere stati trattati in contraddittorio e per la mancata considerazione di precedenti favorevoli e delle valutazioni positive di professionalità; nonché travisamenti nella ricostruzione dei fatti e nell’esclusione della loro origine esclusivamente locale.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Il primo motivo è infondato: l’art. 311, comma 5-bis, c.p.p. è disposizione di stretta interpretazione, riferita alle misure cautelari personali adottate nel procedimento penale, non richiamata dal d.lgs. n. 109 del 2006 e incompatibile con il procedimento disciplinare dei magistrati; i richiami al codice di procedura penale previsti da tale decreto sono circoscritti e vanno interpretati restrittivamente. Del secondo motivo, la censura di motivazione apparente e quella relativa ai precedenti asseritamente non trattati in contraddittorio sono state dichiarate inammissibili, anche per difetto di specificità e perché la doglianza sul contraddittorio non risultava dimostrata come già proposta nel giudizio di merito. È stata ritenuta infondata la contestazione secondo cui il giudice di rinvio avrebbe ecceduto i propri poteri: dopo una cassazione per vizio di motivazione, il giudice di rinvio può riesaminare i fatti non coperti dal principio di diritto e, nei limiti processuali, accertarne di ulteriori, purché non fondi la decisione sugli elementi già censurati come illogici. È stata inoltre ritenuta inammissibile la richiesta di riesame del materiale probatorio, riservato al giudice disciplinare di merito. Nel merito della censura principale, la Corte ha stabilito che la Sezione disciplinare si era uniformata alla precedente decisione: aveva chiarito che il trasferimento amministrativo non aveva avuto concreta attuazione e che non risultavano funzioni esercitate nel breve intervallo prima della sospensione; aveva quindi motivato la misura sulla base delle condotte anteriori, della loro gravità e continuità con precedenti comportamenti, e dell’inadeguatezza dei trasferimenti rispetto alla perdita di credibilità ed equilibrio ritenuta priva di limiti territoriali. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il Ministro della giustizia non si era costituito né aveva svolto difese. Non è stata disposta la dichiarazione relativa all’ulteriore contributo unificato, essendo il procedimento esente.
Norme richiamate
art. 311, comma 5-bis, c.p.p.
la disposizione contenuta nell’art. 311 c.p.p., comma 5-bis, – da considerare di stretta interpretazione – si applica esclusivamente alle misure cautelari personali adottate nell’ambito del procedimento penale come risulta in modo inequivoco dall’espresso riferimento in esso contenuto all’annullamento con rinvio di un’ordinanza che ha applicato o confermato una misura coercitiva personale ex art. 309 c.p.p., comma 9.
La disposizione riguarda esclusivamente le misure cautelari personali del procedimento penale e non si estende alle misure cautelari disciplinari adottate nei confronti dei magistrati.
art. 24 del d.lgs. n. 109/2006
In base al consolidato e condiviso orientamento di questa Corte tali richiami devono interpretarsi restrittivamente e soltanto nei limiti della compatibilità con la disciplina dettata dal D.Lgs., n. 109 del 2006, dovendo applicarsi, per il resto, le regole del codice di procedura civile.
Il rinvio alle forme e ai termini del codice di procedura penale per il ricorso per cassazione non comporta l’applicazione generale delle sue disposizioni al procedimento disciplinare: i richiami del d.lgs. n. 109/2006 sono limitati e operano solo se compatibili.
art. 623 c.p.p.
in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge) il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, mantenendo tutte le facoltà che competevano originariamente al giudice del rinvio quale giudice di merito, relativamente ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza oggetto di annullamento, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati.
Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per vizio di motivazione, il giudice può rivalutare i fatti e svolgere ulteriori accertamenti entro il capo annullato, purché rispetti il principio di diritto e non riproponga gli elementi motivazionali già giudicati illogici.
art. 22 del d.lgs. n. 109/2006
l’adozione della misura cautelare della sospensione di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio presuppone una valutazione circa la rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi nonchè la loro oggettiva gravità e la loro compatibilità con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali in assoluto o nel distretto ove erano state esercitate in precedenza, dipendendo da tali valutazioni – in applicazione del criterio di gradualità quale precipitato del principio generale di proporzionalità posto dal codice di procedura penale (art. 275 c.p.p., commi 1 e 2) – l’irrogazione della misura della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio o altra misura meno severa.
La sospensione cautelare richiede una delibazione della possibile sussistenza e della gravità oggettiva dei fatti e della loro incompatibilità con l’esercizio della giurisdizione. La scelta fra sospensione e misura meno severa deve rispettare gradualità e proporzionalità.
art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 109/2006
L’adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari (così come delle sanzioni disciplinari) alle effettive esigenze da soddisfare in concreto, comportano non solo la graduazione ma anche la flessibilità delle misure stesse, come confermato del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 3, secondo cui la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio resta sempre revocabile anche d’ufficio in qualsiasi momento, laddove si evidenzi un mutamento in melius del quadro cautelare, il che conferma la necessità di una valutazione ampia e approfondita del comportamento dell’interessato.
La sospensione cautelare è revocabile anche d’ufficio in ogni momento se il quadro cautelare migliora; la misura deve quindi essere rivalutabile e adeguata alle esigenze concrete.
art. 18, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 109/2006
a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 3, lett. b), la “lettura di rapporti dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei Consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonchè delle prove acquisite nel corso delle indagini” è contemplata come attività non obbligatoria, ma rimessa alla discrezione del giudice.
La lettura degli atti e dei rapporti indicati dalla norma è rimessa alla discrezionalità del giudice disciplinare; la mancata lettura o indicazione non determina, di per sé, inutilizzabilità o nullità della decisione.
art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 109/2006
stante la gravità della condotta, è inadeguata la più lieve misura cautelare del trasferimento d’ufficio D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 13, comma 2, (c.d. trasferimento cautelare per così dire “colpevole”, sotto il profilo del fumus);
La misura del trasferimento cautelare può essere ritenuta inadeguata quando la gravità delle condotte e gli elementi del quadro cautelare non consentono di soddisfare le esigenze mediante una misura meno severa.
art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 109/2006
altrettanto inadeguato è il trasferimento provvisorio ai sensi dell’art. 22, comma 1 (alternativo alla sospensione per i casi di “minore gravità”);
Il trasferimento provvisorio previsto come alternativa alla sospensione per i casi meno gravi non è adeguato quando la valutazione motivata della gravità dei fatti richiede la misura più severa.
art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 109/2006
pertanto, si impone l’applicazione della più grave misura cautelare richiesta della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 22 nonchè il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della Dott.ssa F.S.M. (con corresponsione in suo favore di un assegno alimentare nella misura indicata nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 10, comma 2);
In caso di sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, il collocamento fuori ruolo è accompagnato dall’assegno alimentare nella misura prevista dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Risultando dagli atti che il procedimento in esame è esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).
Se il procedimento è esente dal contributo unificato, non va resa la dichiarazione prevista per l’eventuale obbligo di versare un ulteriore contributo.
Massime di principio
- L’art. 311, comma 5-bis, c.p.p., in quanto disposizione di stretta interpretazione relativa alle misure cautelari personali del processo penale, non si applica alle misure cautelari del procedimento disciplinare a carico dei magistrati. I rinvii del d.lgs. n. 109/2006 al codice di procedura penale sono circoscritti ai casi espressamente previsti e operano solo nei limiti della compatibilità.
- Quando la cassazione con rinvio è pronunciata per vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva i poteri del giudice di merito di riesaminare i fatti non presupposti come definitivi dal principio di diritto e di accertarne altri, nel rispetto delle preclusioni processuali e senza fondare la decisione sugli elementi già censurati come illogici.
- La sospensione cautelare di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio presuppone una valutazione della possibile sussistenza, della gravità oggettiva e della compatibilità dei fatti contestati con l’esercizio delle funzioni giudiziarie. La scelta della misura deve rispettare gradualità e proporzionalità e motivare l’inadeguatezza delle misure meno severe.
- Il trasferimento amministrativo per incompatibilità ambientale e la sospensione cautelare disciplinare sono misure ontologicamente distinte, con natura, procedimento e finalità differenti; il trasferimento non preclude la successiva sospensione anche in relazione al medesimo nucleo di fatti, purché la decisione cautelare valuti autonomamente i fatti e dia conto dell’attualità delle esigenze e dell’adeguatezza della misura.
- La sospensione cautelare disciplinare deve restare flessibile e può essere revocata anche d’ufficio in qualsiasi momento se muta in senso favorevole il quadro cautelare.
- Nel procedimento disciplinare dei magistrati, la lettura dei rapporti, degli atti dei fascicoli personali e delle prove acquisite durante le indagini, prevista dall’art. 18, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 109/2006, è facoltativa; la mancata acquisizione, lettura o menzione di tali risultanze non determina automaticamente inutilizzabilità o nullità della decisione.
- Nel giudizio di cassazione disciplinare non è consentito un nuovo apprezzamento della materialità dei fatti e del risultato istruttorio, che spettano al giudice disciplinare di merito; restano sindacabili l’adeguatezza della motivazione e i vizi di legittimità nei limiti propri del giudizio di cassazione.
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