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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18287/2020 del 03/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Oriente impugnava la conferma, da parte del Consiglio nazionale (decisione n.21/2018), della sanzione disciplinare della censura inflitta dal Collegio di disciplina di Catania. Le contestazioni riguardavano: mancata informazione al committente di un errore progettuale; informazioni non veritiere/ errori grafici nelle tavole progettuali e nelle DIA (posizionamento delle ‘‘cappuccine''); mancata diligenza nell'esecuzione dell'incarico e commistione tra opere condominiali e porzioni esclusive; difetti nella gestione dei rapporti con l'amministrazione (firme e istruttorie difformi); mancata rettifica degli errori fino alla richiesta di sanatoria e presentazione di istanze viziate da errori. In Cassazione il ricorrente deduceva, tra l'altro, vizio di irretroattività normativa, errata qualificazione della responsabilità (colposa vs dolosa), errori sulla decorrenza della prescrizione e omesso esame di eccezioni difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per omissione dell'attestazione di conformità della copia analogica del ricorso telematico (mancata produzione dell'asseverazione ex art.9 L.53/1994), ai sensi dell'art.369 c.p.c., considerato che gli intimati non si erano costituiti. Per tale motivo la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze sostanziali relative alla violazione del codice deontologico, alla prescrizione e alla qualificazione della responsabilità. Non sono state liquidate spese di giudizio per la mancata costituzione degli intimati; è stato disposto l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002).

Norme richiamate

  • Art. 5 codice deontologico (contestato)

    Contestato dal Collegio di disciplina come obbligo di correttezza e informazione verso il cliente; il Consiglio nazionale ritenne che Oriente non avesse informato il cliente dell'errore progettuale. La Cassazione non ha pronunciato sul merito.

  • Art. 10 codice deontologico (contestato)

    Contestata per produzione di informazioni non veritiere/ errori grafici nelle tavole e nelle DIA; il Consiglio nazionale ritenne la violazione per gli errori che hanno inciso sulle determinazioni amministrative. La Cassazione non ha valutato il merito.

  • Art. 14, 15, 27 (comma 2), 30 codice deontologico (contestati)

    Riguardano diligenza, corretto rapporto con l'amministrazione, obbligo di rettifica e adempimento degli incarichi. Il Consiglio nazionale ritenne sussistenti le violazioni; la Cassazione ha omesso di entrare nel merito per motivi di improcedibilità formale.

  • Art. 46 codice deontologico (versione 2009-2013)

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che, nel periodo 2009-2013, erano sanzionabili solo le condotte dolose; il ricorso sollevava il profilo della diversa portata della norma rispetto a quella successiva. La Cassazione non ha deciso sulla questione sostanziale.

  • Art. 369 c.p.c.

    Applicato dalla Corte per la sanzione processuale collegata all'omessa attestazione di conformità della copia analogica del ricorso telematico: la mancanza determina l'improcedibilità se non sanata secondo i termini e le modalità previste.

  • Art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di attestazione di conformità delle copie analogiche degli atti telematici; la Corte ha ritenuto che l'omissione non sanata abbia determinato l'improcedibilità.

  • D.Lgs. 82/2005, art. 23, comma 2

    Richiamato nella parte che disciplina la notifica a mezzo PEC e la possibilità di non riconoscimento della conformità: la giurisprudenza richiede che il ricorrente possa depositare l'asseverazione fino all'udienza se gli intimati non si costituiscono.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    Norme richiamate come basi dei motivi di cassazione (violazione di norme processuali e omesso esame di fatto decisivo). La Corte, tuttavia, ha deciso per improcedibilità formale senza entrare nel merito delle doglianze dedotte ai sensi di tali numeri.

  • Art. 2935 c.c. (prescrizione)

    Richiamato nelle doglianze del ricorrente in relazione alla decorrenza della prescrizione; il Consiglio nazionale aveva ritenuto che alcuni illeciti fossero permanenti e la prescrizione decorrente dalla scoperta, ma la Cassazione non ha pronunciato sulla questione sostanziale.

  • Art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Richiamato dalla Corte per disporre l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • La regolarità formale degli atti processuali è preliminare: l'omissione dell'attestazione di conformità della copia analogica del ricorso telematico può determinare l'improcedibilità del ricorso, e la Corte può decidere senza entrare nel merito.
  • Se le notificazioni avvengono tramite PEC e gli intimati non si costituiscono, il ricorrente deve depositare l'asseverazione di conformità dell'atto analogico fino all'udienza per evitare l'improcedibilità.
  • Le questioni sostanziali (es. retroattività di norme deontologiche, natura colposa vs dolosa, decorrenza della prescrizione) rischiano di non essere esaminate in Cassazione se sussistono vizi processuali formali; pertanto vanno sollevate e documentate rispettando tutti i requisiti formali.
  • In procedimenti disciplinari, la determinazione sulla prescrizione può dipendere dalla qualificazione dell'illecito (eventuale carattere 'permanente' comporta decorrenza dalla scoperta), ma tale valutazione è di merito e richiede decisione motivata quando si entra nel merito.
  • Per i professionisti: tenere documentazione rigorosa delle comunicazioni con il cliente e delle rettifiche apportate agli elaborati, informare tempestivamente il committente di errori progettuali e sanare gli atti amministrativi per minimizzare rischi disciplinari e amministrativi.

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