Sentenza n. 1392/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3788/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3788/2024, relativa all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero all’erogazione della Carta elettronica, del valore nominale annuo di 500 euro, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza, notificata al Ministero il 13 novembre 2024, non è stata impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria del 28 maggio 2025, ed è quindi divenuta definitiva. Nonostante ciò, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. La ricorrente ha chiesto l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata non era stata impugnata e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, inoltre, una penalità di mora a carico del Ministero, pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza, la parte interessata dovrà attivarsi per l’insediamento del commissario. Il commissario ad acta è stato nominato per il caso di ulteriore inottemperanza nella persona del dirigente della competente Direzione generale ministeriale, o di un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il TAR ha precisato anche le regole relative alla presentazione della parcella e al deposito telematico degli atti. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
comma 3; comma 4, lett. e)
Consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e di disporre, in caso di persistente inottemperanza, sia misure esecutive mediante commissario ad acta sia una penalità di mora.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il giudice ha ritenuto inutilmente decorso il termine dilatorio per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche, ritenendo così integrato anche tale presupposto dell’ottemperanza.
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine per la presentazione della relativa parcella; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Richiamato, insieme all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale indicata in sentenza, per la disciplina del rimborso connesso all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è definitivo, la mancata impugnazione risulta da idonea certificazione e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di un giudicato che impone il pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il puntuale e integrale adempimento entro un termine assegnato, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L’incarico di ausiliario del giudice e di commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta e le relative spese sono liquidati successivamente dal giudice secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo dell’incarico, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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