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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37996/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione a sanzione amministrativa collegata a violazioni del codice della strada. In primo grado l'opposizione del conducente era stata accolta, ma il Tribunale, in sede di appello proposto dalla Prefettura, ha riformato la decisione. Il ricorrente ha quindi impugnato in cassazione deducendo due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 186, commi 7 e 9, e 223 del d.lgs. n. 285/1992, nonché dell'art. 14 L. n. 689/1981; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 218, 186, comma 7, e 223 del d.lgs. n. 285/1992. Il ricorso contestava, in sostanza, la legittimità del provvedimento prefettizio di sospensione della patente e il corretto inquadramento della disciplina applicabile. La Corte, richiamando un proprio precedente, ha ritenuto che la sospensione provvisoria della patente ex art. 223 c.d.s. abbia natura cautelare e preventiva, e che il controllo giurisdizionale debba limitarsi alla verifica dei presupposti esistenti al momento dell'adozione del provvedimento, senza valutazioni ex post sugli esiti dell'opposizione al verbale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la proposta del relatore e ha affermato che la sospensione provvisoria della patente disposta dal Prefetto ai sensi dell'art. 223 c.d.s. è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, finalizzata a tutelare immediatamente l'incolumità e l'ordine pubblico; il sindacato del giudice deve riguardare solo la sussistenza dei presupposti al momento dell'esercizio del potere, non potendo fondarsi su valutazioni successive. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. n. 285/1992

    la Corte richiama la norma che prevede, in caso di rifiuto dell'accertamento, la sanzione penale e la conseguente sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, oltre agli effetti ulteriori previsti dalla disposizione

  • art. 223 d.lgs. n. 285/1992

    è qualificato come fonte del potere prefettizio di sospensione provvisoria della patente, misura cautelare e preventiva, da applicarsi in presenza delle ipotesi di reato cui si collega la sanzione accessoria

  • art. 218 d.lgs. n. 285/1992

    viene richiamato dal ricorrente, ma la Corte osserva che la disciplina applicabile è quella relativa alla sanzione amministrativa accessoria e che, in ogni caso, i termini previsti sarebbero stati rispettati

  • art. 14 L. n. 689/1981

    richiamato come parametro di censura dal ricorrente, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva nel rigettare le doglianze

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore

  • art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e la definizione del ricorso in esito alla proposta di manifesta infondatezza

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato se dovuto

Massime di principio

  • La sospensione provvisoria della patente disposta dal Prefetto ai sensi dell'art. 223 c.d.s. ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria in senso stretto, ed è finalizzata alla tutela immediata dell'incolumità e dell'ordine pubblico.
  • Il controllo giurisdizionale sul provvedimento prefettizio di sospensione deve limitarsi alla verifica della sussistenza, al momento dell'adozione, dei presupposti di legge; non è consentito fondare l'illegittimità del provvedimento su valutazioni ex post o sugli esiti successivi dell'opposizione all'illecito amministrativo.
  • Quando la norma attribuisce al Prefetto una misura cautelare in materia di patente, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nella valutazione di opportunità, ma solo verificare la corretta ricorrenza dei presupposti tipizzati dalla legge.
  • La censura che invochi la disciplina dell'art. 218 c.d.s. è infondata se la fattispecie riguarda una sanzione amministrativa accessoria collegata alle ipotesi previste dall'art. 223 c.d.s., e comunque occorre verificare in concreto il rispetto dei termini procedimentali previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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