Cassazione Civile, Ordinanza n. 15422/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione dello stato passivo di un fallimento. Nel decreto del Tribunale di Lecce, pronunciato sull'impugnazione proposta da un creditore concorrente, venivano ammessi due crediti: uno della società ricorrente in via chirografaria per una somma principale e in via privilegiata ex art. 2770 c.c. per un importo minore, e un altro credito di diversa società in via privilegiata. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il proprio credito non avrebbe dovuto essere ammesso al chirografo, perché era assistito da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo divenuto definitivo prima del fallimento; inoltre richiamava una relazione del commissario giudiziale di un precedente concordato preventivo che avrebbe riconosciuto la natura ipotecaria del credito. Con l'unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 45 l. fall., dell'art. 647 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., oltre che nullità del provvedimento, assumendo che il giudice avrebbe dovuto riconoscere l'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo e la conseguente collocazione privilegiata del credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale si fosse conformato al consolidato orientamento secondo cui il decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. prima del fallimento non è opponibile alla procedura, anche se provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. o non opposto tempestivamente. Quanto alla relazione del commissario giudiziale del concordato preventivo, la Corte l'ha ritenuta irrilevante nel giudizio di legittimità perché non menzionata nel provvedimento impugnato e perché il ricorso non indicava quando e come la questione fosse stata introdotta, con conseguente difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese e con statuizione sul raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente in relazione all'opponibilità del credito alla procedura concorsuale; la Corte non ne modifica il contenuto, ma ritiene corretta l'applicazione del principio per cui il credito non munito di titolo esecutivo giudiziale definitivo non è opponibile al fallimento.
la dichiarazione giudiziale di esecutorietà è decisiva perché soltanto con essa il decreto ingiuntivo diviene opponibile alla procedura; la provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. non basta.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il principio sull'assenza di opponibilità del decreto ingiuntivo non esecutivo.
invocato come vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato.
invocato in via subordinata per nullità del provvedimento impugnato.
usato come base dell'inammissibilità, perché la decisione impugnata si è conformata alla giurisprudenza consolidata della Corte.
la questione relativa alla relazione del commissario giudiziale è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo indicato dove e come fosse stata dedotta nei gradi di merito.
richiamato nel provvedimento impugnato per il riconoscimento di un privilegio speciale su una parte del credito.
la sua applicazione, quale provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, non basta a renderlo opponibile al fallimento.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non è opponibile alla procedura concorsuale, anche se sia stato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. o non sia stato opposto tempestivamente.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non possono essere introdotte questioni non trattate nel provvedimento impugnato senza specificare in ricorso dove e come esse siano state dedotte nei gradi di merito, altrimenti difetta l'autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c.
- L'inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. ricorre quando la decisione impugnata si sia conformata a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorso non offra argomenti idonei a mutarlo.
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