Cassazione Penale, Sentenza n. 32593/2025 del 03/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per ripetuta violazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele IVA) per gli anni 2015 e 2016, avendo indicato costi inesistenti nelle dichiarazioni IVA e determinando un'evasione di €8.154,00 per il 2015 e €8.078,00 per il 2016. In cassazione ha proposto quattro motivi: (1) censura dell'uso dello "spesometro" come mezzo presuntivo inidoneo a provare la dichiarazione infedele; (2) violazione dell'art. 39 DPR n. 600/1973 perché l'accertamento sarebbe stato fondato su presunzioni semplici anziché su presunzioni "gravi, precise e concordanti"; (3) vizio di motivazione per apparente contraddittorietà circa l'ammissibilità del metodo induttivo/documentale; (4) mancanza di motivazione sull'esclusione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: lo "spesometro" è stato considerato strumento di accertamento documentale (determinazione del reddito sulla base di documentazione contabile e dati provenienti da terzi) e non mero mezzo presuntivo inidoneo; quindi la determinazione dell'imposta evasa era legittima. Per questo sono cadute anche le doglianze collegate (rilievi sull'art. 39 DPR 600/1973 e sulla presunta contraddittorietà) in quanto il giudizio è stato fondato su elementi documentali e non su semplici presunzioni/indizi. Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha osservato che la ricorrente non ha allegato in sede di gravame circostanze nuove o ragioni che giustificassero il riconoscimento delle attenuanti; pertanto non sussisteva obbligo della Corte di appello di fornire ulteriore motivazione. La ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 4 (dichiarazione infedele)
La norma incrimina la compilazione infedele della dichiarazione fiscale; la Corte ha ritenuto che la prova dell'ammontare dell'imposta evasa possa essere desunta da accertamenti documentali come lo "spesometro" quando fondati su dati contabili e documentazione conservata dai soggetti che hanno rapporti d'affari con l'imputato.
art. 5 (omessa dichiarazione) - citato a confronto
Richiamato nel contraddittorio teorico per distinguere l'ipotesi di omessa dichiarazione: la Corte osserva che, pur essendo lo "spesometro" frequentemente utilizzato anche per verificare l'omessa dichiarazione, esso resta uno strumento documentale utile anche per la dichiarazione infedele quando sussistono elementi contabili concreti.
art. 39, commi 1, lettera d) e 2
La ricorrente invocava l'esigenza che le pretese tributarie si fondino su presunzioni "gravi, precise e concordanti"; la Corte ha distinto tra presunzioni/indizi e accertamento documentale: quando la determinazione è fondata su documentazione contabile specifica (e.g. dati di "spesometro"), non si applicano i limiti propri delle "presunzioni" richieste per l'accertamento induttivo basato su mere inferenze.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma processuale che autorizza la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione inammissibile o ricorso infondato; la Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento di €3.000,00.
Giurisprudenza citata - Cass. Sez. III, 6 febbraio 2008, n. 5786
Cass. Sez. III, 6/2/2008, n. 5786
Precedente secondo cui, ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele, il giudice può legittimamente utilizzare i verbali della Guardia di Finanza e ricorrere all'accertamento induttivo se le scritture sono irregolari; il Collegio lo richiama per legittimare l'uso di atti di accertamento e data base esterni.
Giurisprudenza citata - Cass. Sez. I, 13 settembre 2021, n. 33951
Cass. Sez. I, 13/9/2021, n. 33951
Richiamata in relazione all'onere della parte in appello: in assenza di motivata contestazione della motivazione di primo grado, non grava sulla Corte d'appello l'obbligo di fornire ulteriore giustificazione per l'esclusione delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Lo "spesometro" e altri dati documentali provenienti da terzi possono legittimamente essere utilizzati per determinare il reddito imponibile e la misura dell'imposta evasa anche in ipotesi di dichiarazione infedele, purché l'accertamento sia basato su documentazione concreta e ricostruzione coerente.
- È importante distinguere tra accertamento induttivo (basato su inferenze e richiedente presunzioni "gravi, precise e concordanti") e accertamento documentale (fondato su dati contabili/registrazioni), perché i requisiti probatori richiesti non sono gli stessi.
- Se la difesa contesta la mancata concessione di attenuanti generiche, deve proporre in appello argomentazioni specifiche e circostanze concrete giustificative; la mera affermazione senza dettagli non obbliga il giudice di secondo grado a integrare la motivazione.
- La prova tributaria può fondarsi su verbali e documenti redatti dalla Guardia di Finanza e su registrazioni di soggetti terzi; il contribuente ha l'onere di contestarne la concludenza e veridicità.
- In sede di impugnazione è essenziale focalizzare e motivare specificamente le censure già nel gravame; omissioni o censure generiche possono rendere il ricorso inammissibile o improduttivo.
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