Cassazione Civile, Ordinanza n. 10693/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dall’escussione, da parte di un Comune quale stazione appaltante, di una polizza fideiussoria stipulata nell’ambito di un’associazione temporanea di imprese per un appalto pubblico, dopo il fallimento della capogruppo mandataria. La compagnia assicurativa, avendo pagato il creditore garantito, ha agito in regresso verso i soggetti coinvolti ottenendo decreto ingiuntivo. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dai debitori ingiunti, ritenendo la polizza di natura assicurativa e non di garanzia autonoma; la Corte d’appello ha invece riformato la decisione, qualificando la polizza come contratto autonomo di garanzia e riconoscendo il diritto della compagnia ad agire in rivalsa nei confronti di tutti i partecipanti all’ATI, confermando il decreto ingiuntivo. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 92, comma 5, d.P.R. 207/2010, dell’art. 1711 c.c. e degli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che la polizza non le fosse opponibile perché essa avrebbe rivestito soltanto il ruolo di impresa cooptata al 20% e non di impresa associata; ha quindi censurato l’interpretazione della clausola dell’atto costitutivo dell’ATI, affermando che la Corte territoriale aveva erroneamente desunto la sua partecipazione come associata concorrente dalla dichiarazione della quota, dalla sottoscrizione del mandato e dal comportamento tenuto in gara.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere un riesame del merito e dell’apprezzamento delle prove già compiuti dalla Corte d’appello, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che alcune doglianze risultavano formulate senza specificare dove e quando fossero state dedotte nel processo di merito, con conseguente violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. Quanto alla denunciata violazione dei canoni ermeneutici, la Corte ha osservato che il ricorso si limitava a contrapporre una diversa interpretazione della clausola contrattuale rispetto a quella motivatamente resa dal giudice di merito, senza indicare puntualmente i canoni violati né dimostrare in che modo il giudice se ne fosse discostato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
art. 92, comma 5, d.P.R. 207/2010
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inopponibilità della polizza in ragione della qualità di impresa cooptata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.
Invocato insieme alle norme sull’interpretazione contrattuale; non oggetto di autonoma decisione di merito per l’inammissibilità del ricorso.
Le regole ermeneutiche contrattuali sono richiamate per ribadire che la loro violazione è censurabile solo indicando specificamente i canoni asseritamente violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciabile in cassazione; la Corte rileva che la doglianza formalmente proposta per violazione di legge in realtà mira a un riesame del fatto.
La Corte ravvisa inammissibilità delle censure formulate senza specificare se, dove e quando le questioni e i documenti richiamati siano stati dedotti nel giudizio di merito.
Richiamato dalla ricorrente per produzioni documentali autonome; la Corte evidenzia che ciò non sana la mancata indicazione processuale richiesta dall’art. 366, n. 6, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di interpretazione contrattuale in una richiesta di riesame del merito e delle risultanze probatorie.
- Chi deduce la violazione dei canoni ermeneutici deve indicare in modo specifico quali regole interpretative sarebbero state violate e in quale passaggio il giudice di merito se ne sia discostato; altrimenti il motivo è inammissibile.
- L’interpretazione di un atto negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di interpretazione o per motivazione del tutto inidonea.
- Le doglianze che presuppongono documenti o questioni processuali già svolte nel merito devono rispettare l’onere di specificazione di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., indicando dove e quando siano state dedotte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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