Cassazione Civile, Ordinanza n. 26164/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato per cassazione, ex art. 111 Cost., la sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato la legittimità di due delibere dell’Autorità di regolazione: una che imponeva agli operatori di ritornare alla fatturazione mensile per i servizi di telefonia fissa e almeno quadrisettimanale per quelli mobili, e una che irrogava una sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza. Secondo la ricorrente, il giudice amministrativo avrebbe ecceduto i limiti della giurisdizione, creando una norma inesistente e attribuendo all’Autorità un potere di "storno dei giorni erosi" o di rimborso automatico non previsto dall’ordinamento; avrebbe inoltre invaso la sfera del legislatore, della giurisdizione ordinaria e della stessa Autorità amministrativa, anche omettendo di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. I controricorrenti hanno resistito sostenendo la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che le doglianze della società non denunciavano un effettivo difetto di giurisdizione, ma si risolvevano in censure di merito sull’interpretazione della disciplina applicabile e sulla valutazione della legittimità dei provvedimenti dell’Autorità. Il Consiglio di Stato, secondo la Corte, si è limitato a interpretare la normativa di settore e a confermare il provvedimento amministrativo, senza sostituirsi al legislatore o all’Autorità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
Il ricorso avverso le sentenze del giudice amministrativo è ammissibile solo per effettivi motivi attinenti alla giurisdizione, non per errori di interpretazione o applicazione della legge.
violazione degli artt. 111 Cost., 362 c.p.c.
Il controllo della Corte di cassazione sulle decisioni dei giudici speciali è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione.
art. 23 Cost.
prestazione patrimoniale imposta autoritativamente agli operatori in contrasto con l'art. 23 Cost.
La doglianza era prospettata come violazione del principio di legalità delle prestazioni patrimoniali imposte, ma la Corte l’ha ricondotta a critica di merito sull’esistenza del potere amministrativo.
art. 2, comma 12, lett. d), g) ed h), L. n. 481 del 1995
Richiamato dal giudice amministrativo come base del potere conformativo/regolatorio dell’Autorità.
art. 2, comma 20, lett. d), L. n. 481 del 1995
È la norma indicata come fondamento del rimedio generale attivato dall’Autorità a tutela degli utenti, distinto da un vero potere sanzionatorio.
art. 2, comma 37, L. n. 481 del 1995
Norma richiamata nel quadro dei poteri delle Autorità di regolazione.
art. 2, comma 12, lett. g), L. n. 481 del 1995
Viene richiamato per affermare che l’indennizzo può anche avere carattere automatico.
art. 2, comma 20, lett. d), L. n. 481 del 1995
L’Autorità avrebbe potuto imporre un indennizzo/rimedio generale per comportamenti lesivi dei diritti degli utenti.
art. 19-quinquiesdecies D.L. n. 148 del 2017
La Corte riporta la lettura del giudice amministrativo secondo cui la norma successiva avrebbe solo ribadito/completato una tutela già desumibile dalla disciplina previgente, non costituendo sanatoria di carenza di potere.
fatto notorio ex art. 115, II co., c.p.c.
La periodicità mensile della fatturazione nei contratti di durata veniva valorizzata come dato notorio.
Richiamato insieme all’art. 1375 c.c. come base dei doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione e conclusione del contratto.
La trasparenza informativa e la correttezza contrattuale imponevano di rendere noto il mutamento della periodicità di fatturazione.
art. 71, comma 1, Codice del consumo
Il giudice amministrativo ha ritenuto che già questa disposizione, senza bisogno di ricorrere ad altre norme consumeristiche, imponesse trasparenza verso gli utenti.
art. 5, paragrafo 1, lett. e), Dir. 2011/83/UE
Richiamata come conferma eurounitaria che, nei contratti a prestazioni continuative con tariffa fissa, il riferimento ordinario dei costi è il mese.
art. 267 TFUE
La Corte esclude che l’omesso rinvio pregiudiziale integri, di per sé, un vizio denunciabile come eccesso di potere giurisdizionale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una decisione del giudice amministrativo è ammissibile solo quando si deduca un reale sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione; non basta lamentare un’erronea interpretazione della legge o una cattiva valutazione del caso concreto.
- L’interpretazione delle norme, anche se basata sulla loro ratio e non sul solo dato letterale, rientra nel compito del giudice e non integra di per sé usurpazione della funzione legislativa.
- Il giudice speciale eccede la giurisdizione nei confronti del legislatore solo se applica una norma da lui stesso creata o compie un radicale stravolgimento del sistema normativo; la mera esistenza di una possibile interpretazione diversa configura al più error in iudicando.
- Le censure che investono la legittimità di un provvedimento amministrativo, ove risolte in una conferma della sua validità, non equivalgono a sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione se la decisione non assume contenuto sostanzialmente provvedimentale sostitutivo.
- L’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è, di regola, sindacabile come vizio di giurisdizione nel giudizio ex art. 111 Cost., quando la questione resti interna alla corretta applicazione del diritto e non determini sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione.
- Nell’ambito dei servizi di pubblica utilità e dei mercati fortemente tecnici, le Autorità indipendenti possono avvalersi di poteri conformativi e rimedi generali previsti dalla legge per tutelare utenti e trasparenza, senza che ciò integri automaticamente una sanzione in senso stretto.
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