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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29622/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

Un dirigente veterinario aveva ottenuto in primo grado il risarcimento del danno nei confronti dell'azienda sanitaria datrice di lavoro, per l'inadempimento dell'obbligo di procedere alla graduazione/pesatura degli incarichi dirigenziali, con liquidazione di euro 150 mensili per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c., sostenendo che la quota di retribuzione di posizione variabile non percepita sarebbe confluita nel fondo per la retribuzione di risultato, con conseguente incremento di quest'ultima e quindi con indebita locupletazione del lavoratore; inoltre deduceva che il contratto individuale avrebbe previsto una retribuzione di posizione unificata idonea a precludere ulteriori pretese, e che non vi fosse inadempimento imputabile perché la graduazione era attività complessa già avviata; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle eccezioni relative alla pretesa accettazione della retribuzione unificata e alla non imputabilità dell'inadempimento. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo e infondato il primo quanto alla pretesa abdicazione derivante dal contratto individuale; ha invece accolto il ricorso limitatamente al profilo della compensatio lucri cum damno, rilevando che il giudice di merito non aveva adeguatamente verificato se, per effetto del mancato pagamento della retribuzione di posizione variabile, le corrispondenti risorse fossero effettivamente confluite nel fondo della retribuzione di risultato e avessero generato un vantaggio compensabile con il danno dedotto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in parte, limitatamente alla questione della compensatio lucri cum damno relativa al possibile incremento della retribuzione di risultato per effetto delle somme non erogate a titolo di retribuzione di posizione variabile; ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, affinché accerti in fatto se tale effetto compensativo si sia effettivamente verificato e decida applicando i principi indicati. Sono stati invece respinti gli altri profili di censura, inclusa la dedotta omessa pronuncia sulla pretesa accettazione del trattamento economico unificato e sulla non imputabilità dell'inadempimento.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova; il datore di lavoro deve provare i fatti estintivi, impeditivi o la non imputabilità dell'inadempimento rispetto alla pretesa risarcitoria.

  • art. 1218 c.c.

    Usato come parametro della responsabilità contrattuale del datore di lavoro per l'omesso adempimento dell'obbligo di graduazione e pesatura degli incarichi.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Indicata come norma processuale del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Indicata come norma processuale del motivo di ricorso per omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la censura di omessa pronuncia; la Corte precisa che la mancata motivazione su una questione di diritto è irrilevante se il giudice è comunque pervenuto alla soluzione corretta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alle motivazioni di un precedente conforme.

  • art. 2077 c.c.

    Richiamato per affermare che il contratto individuale non può derogare in peius alla disciplina collettiva a danno del lavoratore.

  • art. 45, co. 1, d. lgs. 165/2001

    Richiamato per ribadire il divieto di superare in senso peggiorativo, tramite contratto individuale, le previsioni della contrattazione collettiva.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per il potere della Corte di cassazione di correggere la motivazione e decidere sulla questione di diritto senza rinvio, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 50, co. 4, CCNL di Area 1998 - 2001

    Interpretato nel senso che le risorse dei fondi per la retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate e le eventuali disponibilità residue confluiscono temporaneamente nel fondo per la retribuzione di risultato, con successiva riassegnazione.

  • art. 360 bis n.1 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità formulata sulla base di tale norma è stata ritenuta infondata.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul trattamento economico della dirigenza pubblica, l'omesso completamento della graduazione e pesatura degli incarichi può fondare una domanda risarcitoria per perdita di chance di percepire la componente variabile della retribuzione di posizione, purché il dirigente alleghi la fonte del diritto e l'inadempimento datoriale; spetta poi all'amministrazione provare fatti estintivi, impeditivi o la non imputabilità dell'inadempimento.
  • La mancata osservanza dei termini endoprocedimentali o la mancata conclusione delle trattative non escludono di per sé l'obbligo della P.A. di attivare e completare il procedimento di graduazione e pesatura degli incarichi.
  • Un contratto individuale non può validamente privare il lavoratore di diritti economici derivanti dalla contrattazione collettiva, né può introdurre un trattamento peggiorativo rispetto a quello previsto dalle fonti collettive.
  • Ai fini della compensatio lucri cum damno, occorre verificare se il vantaggio allegato costituisca effetto immediato e diretto del medesimo inadempimento che ha prodotto il danno; quando le somme non erogate confluiscono in altro fondo e accrescono una diversa voce retributiva, il giudice deve accertare in fatto se vi sia stata effettiva duplicazione o, al contrario, un vantaggio compensabile.
  • In cassazione è censurabile la sola mancanza di decisione su una questione rilevante che abbia impedito la soluzione corretta; se il giudice di merito ha raggiunto un esito giuridicamente esatto, la motivazione può essere corretta dalla Corte senza rinvio, quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRetribuzione e TFRImpugnazioniProveInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoBuona fede e correttezza

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