Cassazione Civile, Ordinanza n. 12705/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IVA e sanzioni relative all'anno d'imposta 2008, fondata sul disconoscimento parziale di un credito IVA del 2007 e su ritardi nei versamenti periodici. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; l'Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello. La CTR del Lazio dichiarava però inammissibile l'appello, ritenendo che l'Ufficio avesse introdotto per la prima volta in secondo grado fatti, circostanze, errori di calcolo e rideterminazioni dell'effettivamente dovuto, con un tema decidendum nuovo rispetto al primo grado. In cassazione l'Agenzia deduceva la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente reputato inammissibile un appello con cui l'Amministrazione aveva soltanto ridotto la pretesa originaria, senza introdurre nuovi fatti costitutivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che nel processo tributario è consentita all'ente impositore la rettifica della pretesa che comporti una riduzione dell'onere richiesto al contribuente, anche in appello, senza necessità di un nuovo avviso di accertamento, mentre il divieto riguarda le modifiche che aggravano la pretesa o introducono una domanda nuova fondata su fatti costitutivi diversi. Poiché nel caso concreto l'Agenzia aveva solo contestato la decisione di primo grado e ridotto la pretesa originaria, senza dedurre nuovi fatti, la CTR ha errato nel dichiarare l'appello inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il divieto di domande nuove in appello non impedisce la mera riduzione della pretesa tributaria, se non vengono introdotti nuovi fatti costitutivi o un diverso tema di indagine.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello non può fondarsi su una qualificazione errata dell'atto come domanda nuova quando esso si limiti a ridurre la pretesa originaria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La violazione delle norme processuali dedotta come nullità della sentenza e del procedimento è stata fatta valere come motivo di cassazione.
art. 54 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La cartella di pagamento era stata emessa ai sensi di questa disposizione per il controllo automatizzato dell'IVA, in relazione al disconoscimento parziale del credito e ai ritardi di versamento.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'ente impositore può, anche in appello, ridurre la pretesa originaria senza che ciò integri domanda nuova, purché non vengano introdotti nuovi fatti costitutivi o un diverso titolo della pretesa.
- La domanda nuova in appello sussiste solo quando la modificazione della causa petendi introduce presupposti di fatto o situazioni giuridiche non prospettati in primo grado, alterando l'oggetto sostanziale della controversia.
- La mera contestazione dell'an e del quantum della pretesa, con riconoscimento implicito o esplicito della parziale infondatezza dell'importo originario, non richiede l'emissione di un nuovo atto impositivo se comporta una riduzione del carico fiscale richiesto.
- L'inammissibilità dell'appello non può essere dichiarata quando l'appellante si limita a riformulare in senso riduttivo la pretesa già azionata, senza ampliarla o modificarne il fondamento fattuale.
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