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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21460/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'ufficio recuperava a tassazione, per l'anno d'imposta 2008, maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, contestando alla società l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e la deduzione di costi ritenuti non inerenti. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte. In appello, mentre l'Ufficio impugnava la decisione, la società proponeva appello incidentale e, nel frattempo, chiedeva la definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 119/2018; l'Agenzia negava la definizione ritenendo errato il valore/base di calcolo indicato dalla contribuente. La CTR rigettava l'opposizione al diniego e accoglieva l'appello principale dell'Ufficio, riformando integralmente la sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi: motivazione apparente o contraddittoria della CTR sul diniego della definizione agevolata e sull'asserita errata base imponibile; violazione delle norme sulla definizione delle liti pendenti; violazione di principi costituzionali e dello Statuto del contribuente; motivazione apparente sulla qualificazione della controparte fornitrice come 'cartiera' e sulla conseguente ripresa a tassazione dei costi; omessa pronuncia sui motivi dell'appello incidentale, incluso il tema del raddoppio dei termini per l'accertamento IRAP e della legittimità della ripresa.

La decisione

La Corte ha accolto il quinto e l'ottavo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il sesto e il settimo, e ha rigettato i primi quattro motivi. Ha ritenuto infondate le censure relative alla definizione agevolata, osservando che la CTR aveva dato una motivazione sufficiente e che la contribuente non poteva autonomamente rettificare la base imponibile indicata in una sentenza, ancorché errata, non trattandosi di mero errore materiale ma di vizio motivazionale della decisione di primo grado. Ha invece ritenuto la motivazione della CTR del tutto apparente quanto alla qualificazione della società fornitrice come 'cartiera' e alla natura oggettivamente inesistente delle operazioni fatturate, per difetto di specifica e concreta argomentazione a fronte delle difese della contribuente; inoltre ha ravvisato omessa pronuncia sui motivi dell'appello incidentale, non sanabile come rigetto implicito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione apparente della sentenza di merito; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Norma invocata per la struttura della motivazione; la Corte la collega al requisito del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Utilizzato come parametro delle censure di violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    Norma sulla definizione agevolata delle liti pendenti; la Corte ne ammette l'applicabilità solo secondo il corretto valore della controversia risultante dalla decisione, non sulla base di una rettifica unilaterale del contribuente.

  • art. 7 d.l. n. 119/2018

    Norma sulla definizione agevolata delle liti pendenti; l'errore nella base di calcolo indicata in sentenza impedisce al contribuente di rideterminare da sé l'imponibile ai fini della definizione.

  • art. 3 Cost.

    La censura è dichiarata manifestamente infondata perché non vi è violazione di uguaglianza nel diniego della definizione agevolata fondato su una pronuncia giudiziale.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente ma ritenuto non leso dal provvedimento di diniego.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente ma ritenuto non violato nella fattispecie.

  • art. 10 l. n. 212/2000

    La tutela dell'affidamento opera in presenza di un comportamento dell'Amministrazione con apparenza di legittimità e coerenza, buona fede del contribuente e circostanze specifiche; non è configurabile quando la pretesa discende da una pronuncia giurisdizionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutti i motivi devoluti; l'omessa pronuncia sui motivi dell'appello incidentale integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel motivo assorbito relativo al raddoppio dei termini dell'azione impositiva.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito è limitato al rispetto del minimo costituzionale: il vizio è ravvisabile solo se la motivazione è mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
  • In tema di definizione agevolata delle liti pendenti, il contribuente non può modificare unilateralmente la base imponibile o il valore della controversia quando questi risultino dalla decisione giudiziale: se la sentenza di merito contiene un errore sui dati contabili, la questione attiene al contenuto della pronuncia e non può essere corretta dal contribuente ai fini della definizione.
  • La tutela del legittimo affidamento del contribuente presuppone una condotta dell'Amministrazione caratterizzata da apparenza di legittimità e coerenza, dalla buona fede del contribuente e da circostanze specifiche idonee a fondare tale affidamento; non opera, in linea di principio, contro gli effetti di una pronuncia giurisdizionale.
  • La qualificazione di operazioni fatturate come oggettivamente inesistenti richiede una motivazione concreta e specifica, non essendo sufficiente il mero richiamo generico all'attività istruttoria svolta nei confronti del terzo fornitore o l'uso di formule stereotipate come quella di 'cartiera'.
  • L'omessa pronuncia su uno o più motivi di appello incidentale integra un vizio della sentenza denunciabile in cassazione; non è sufficiente qualificare tali doglianze come assorbite o respinte implicitamente senza una effettiva decisione sulle questioni devolute.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

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