Cassazione Penale, Sentenza n. 41648/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo delle quote societarie e del complesso aziendale di Rotfer Ecologia s.r.l., disposto dal G.I.P. in relazione a presunte violazioni della normativa ambientale ricollegabili a Gianni Altobelli, ritenuto dominus di fatto dell'impresa. La ricorrente lamentava l'erronea applicazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 53 del d.lgs. n. 231/2001, contestando la legittimità della misura cautelare reale
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia rituale della Rotfer Ecologia s.r.l. (dichiarata il 24 luglio 2025) e della revoca del sequestro preventivo disposta dal P.M. il 9 luglio 2025. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle sole spese processuali, escludendo l'applicazione dell'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende, richiamando l'orientamento della Corte (Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882) e precisando che la sopravvenuta carenza di interesse non è causa di condanna alla Cassa per le ammende quando la perdita di interesse non sia imputabile alla parte
Norme richiamate
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
La norma è stata contestata dalla difesa in relazione alla legittimità del sequestro preventivo sulle quote e sul complesso aziendale; la Corte non ha deciso nel merito per sopravvenuta carenza di interesse, ma la questione inerente l'applicazione della norma è stata formulata come motivo di ricorso
art. 53, d.lgs. n. 231 del 2001
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per censurare l'applicabilità delle misure reali nell'ambito della responsabilità amministrativa delle società; anch'essa non è stata esaminata nel merito a causa della rinuncia e della revoca del provvedimento impugnato
La Corte richiama la modifica normativa in relazione agli effetti sanzionatori connessi all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, precisando che, secondo la giurisprudenza citata, la parte può essere condannata solo alle spese processuali e non al versamento in favore della Cassa per le ammende quando la perdita di interesse non sia imputabile alla parte stessa
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882
Principio richiamato dalla Corte secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso determinata da sopravvenuta carenza di interesse per cause non imputabili alla parte (es. revoca del provvedimento impugnato), la condanna può essere limitata al pagamento delle spese processuali, escludendo l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende
Massime di principio
- Se il procedimento impugnato viene revocato o il ricorrente rinuncia formalmente al ricorso, si configura una sopravvenuta carenza di interesse che rende il ricorso inammissibile
- In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non necessariamente si applica la sanzione aggiuntiva della Cassa per le ammende: la giurisprudenza consente di limitare la condanna al solo pagamento delle spese processuali quando la perdita di interesse non sia imputabile alla parte
- La rinuncia al ricorso deve essere rituale e tempestiva; la revoca del provvedimento impugnato da parte dell'autorità procedente (es. P.M.) prima dell'esame della cassazione rende logicamente privo di oggetto il gravame
- Quando si agisce contro misure reali (sequestro di quote o complesso aziendale) in contesti di responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, è utile valutare la possibilità di ottenere la revoca del provvedimento o il suo superamento durante il processo per evitare spese e rischi connessi a lungo contenzioso
- Anche se il merito della legittimità del sequestro non viene esaminato per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni di diritto sollevate (es. interpretazione di artt. 321 c.1 c.p.p. e 53 d.lgs. 231/2001) restano rilevanti per future controversie analoghe e vanno attentamente documentate per un'eventuale futura riproposizione
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