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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28547/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società locatrice nei confronti del fideiussore del conduttore per canoni e/o somme dovute in base a un contratto di locazione. Il fideiussore propose opposizione e, nel corso del giudizio, eccepì l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., sostenendo che il creditore non aveva agito tempestivamente contro il debitore principale entro sei mesi. Riferì inoltre di avere tentato, senza esito, di far valere tale eccezione in un autonomo giudizio di accertamento negativo del credito, poi riunito al primo. Il Tribunale ritenne tardiva l'eccezione ex art. 1957 c.c. se proposta solo in corso di causa e considerò inammissibile l'elusione delle preclusioni mediante un secondo giudizio identico. La Corte d'appello confermò. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione delle norme processuali e omessa pronuncia, sostenendo che l'eccezione era conseguenza delle difese avversarie e poteva essere proposta fino alle memorie ex art. 183 c.p.c.; 2) violazione del principio di domanda e del diritto di agire separatamente per accertamento negativo, negando che si trattasse di tema coperto da preclusioni; 3) contraddittorietà della motivazione, poiché l'eccezione sarebbe stata o modificazione ammissibile o domanda autonoma proponibile separatamente; 4) violazione dell'art. 1957 c.c., assumendo che il creditore era rimasto inattivo oltre il termine semestrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi perché l'eccezione di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., non essendo rilevabile d'ufficio e non costituendo conseguenza diretta e necessaria delle difese avversarie, doveva essere proposta tempestivamente nell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo. La sua introduzione nella prima udienza o mediante un successivo giudizio autonomo, poi riunito al primo, non consente di superare le preclusioni processuali già maturate. La Corte ha richiamato il principio secondo cui le preclusioni del primo giudizio non possono essere eluse con un secondo giudizio identico riunito al primo, perché la riunione non elimina l'autonomia delle cause. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimata; è stato altresì disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    L'eccezione di decadenza del fideiussore per mancata tempestiva azione del creditore contro il debitore principale è un'eccezione non rilevabile d'ufficio e deve essere proposta tempestivamente; non può essere introdotta oltre le preclusioni processuali.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al potere di azione, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso ogni omissione avendo i giudici di merito deciso sulla questione nei limiti delle preclusioni.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la tempestività delle eccezioni e delle domande nell'atto introduttivo.

  • art. 167 c.p.c.

    La parte non può essere assimilata al convenuto ordinario per sottrarsi alle preclusioni del giudizio di opposizione; le allegazioni devono rispettare il regime processuale applicabile.

  • art. 183 c.p.c.

    quarto comma e quinto comma

    La prima udienza e le memorie possono servire a precisare o modificare domande ed eccezioni già formulate, non a introdurre temi nuovi non conseguenza diretta delle difese avversarie.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla riunione dei procedimenti, che non elimina l'autonomia delle cause riunite.

  • art. 645 c.p.c.

    Norma del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiamata nel motivo processuale.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione al giusto processo e all'obbligo di motivazione, ma senza accoglimento delle doglianze.

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza d'appello, censura respinta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la sufficienza della motivazione, ma la Corte non ha ravvisato vizi decisivi.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro per i motivi di nullità processuale e di sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Disposto l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale fonte dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di decadenza del fideiussore ex art. 1957 c.c. deve essere proposta tempestivamente nell'atto introduttivo se non costituisce conseguenza diretta delle difese avversarie; non può essere introdotta per la prima volta in udienza o nelle memorie ex art. 183 c.p.c. per superare le preclusioni.
  • Le memorie e la prima udienza di trattazione consentono soltanto precisazioni o modifiche di domande ed eccezioni già formulate, non l'introduzione di un nuovo tema di indagine o di una pretesa fondata su presupposti diversi da quelli originariamente dedotti.
  • Le preclusioni processuali maturate in un primo giudizio non possono essere eluse mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico, poi riunito al primo: la riunione non determina la fusione delle cause né fa venir meno l'autonomia di ciascun procedimento.
  • L'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio; la sua mancata tempestiva proposizione determina la sua inammissibilità nel processo.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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