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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15297/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte contrattuale)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto il fratello dinanzi al Tribunale chiedendo l'accertamento del grave inadempimento di una scrittura privata di protocollo d'intesa e di un successivo accordo integrativo, con condanna alla consegna di tutte le autovetture indicate negli allegati e alla firma dei relativi passaggi di proprietà, oltre al risarcimento dei danni. Il convenuto aveva contestato le domande e proposto riconvenzionali. Il Tribunale aveva rigettato sia le domande attoree sia quelle riconvenzionali perché l'oggetto dell'accordo risultava indeterminato, rendendo impossibile stabilire inadempimento o adempimento. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando la inintellegibilità, genericità, incoerenza e confusione dell'allegato A, ritenuto parte sostanziale dell'accordo, e l'insufficienza delle risultanze istruttorie a individuare i beni. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per mancata ricerca della comune intenzione delle parti; vizio di valutazione delle prove, motivazione apparente e illogica, sostenendo che la volontà di contrarre era chiara e che altri elementi istruttori avrebbero integrato l'elenco dei veicoli; infine violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. per il mancato riconoscimento del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente fondato il rigetto sulla mancata determinazione dell'oggetto della prestazione, per effetto dell'inidoneità dell'allegato A a individuare i beni oggetto dell'accordo. Il primo motivo è stato ritenuto non pertinente alla ratio decidendi, poiché richiamava la volontà delle parti di stipulare un accordo senza confrontarsi con il decisivo accertamento sull'indeterminatezza dell'oggetto. Il secondo motivo è stato considerato inammissibile perché sollecitava una diversa valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato giudicato eccentrico, perché il risarcimento non poteva essere riconosciuto in assenza dell'individuazione dell'obbligazione asseritamente inadempiuta. La sentenza d'appello è stata quindi confermata e il ricorrente condannato alle spese, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il contratto dovesse essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti, ma il motivo è stato ritenuto non decisivo rispetto all'accertata indeterminatezza dell'oggetto.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la lettura sistematica del contratto; la Corte ha rilevato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi sull'oggetto indeterminato.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Cassazione ha ribadito l'inammissibilità di una diversa valutazione del materiale istruttorio in sede di legittimità.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per denunciare motivazione apparente o incomprensibile; la Corte non ha ravvisato un vizio tale da incidere sulla decisione, poiché la motivazione era ancorata all'indeterminatezza dell'oggetto.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la censura è stata respinta perché non incideva sulla ratio della pronuncia.

  • art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norma di ricorso per cassazione richiamata per i vizi di violazione di legge e motivazione; i motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per il danno risarcibile; la Corte ha escluso il risarcimento poiché mancava l'individuazione dell'obbligazione inadempiuta.

  • art. 1226 c.c.

    Invocato per la liquidazione equitativa del danno; la Corte ha ritenuto non applicabile la liquidazione equitativa in assenza del presupposto costitutivo del danno da inadempimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per l'importo del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di interpretazione del contratto, la censura che invochi la comune intenzione delle parti è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi fondata sull'indeterminatezza dell'oggetto della prestazione.
  • Quando l'accordo, o i suoi allegati sostanziali, non consentono di individuare con sufficiente determinatezza i beni o le prestazioni dovute, non è possibile accertare l'inadempimento né ottenere la condanna all'adempimento.
  • In sede di legittimità non è consentito richiedere una nuova valutazione delle prove testimoniali, documentali o tecniche, se il giudice di merito ha motivato in modo logicamente coerente sull'esito istruttorio.
  • Il risarcimento del danno da inadempimento presuppone l'esatta individuazione dell'obbligazione rimasta ineseguita; in difetto di tale individuazione, viene meno il presupposto per la liquidazione del danno, anche in via equitativa.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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