Cassazione Penale, Sentenza n. 23159/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Procaccini impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 186 cod. strada (comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies) relativo alla guida in stato di alterazione per uso di sostanze, commesso il 13/08/2016 a Corridonia. Il ricorso deduceva: (I) violazione/erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione per aver fondato la condanna su indici sintomatici dopo che era stato accolto il vizio di utilizzabilità dei risultati del prelievo ematico; (II) erronea applicazione dell'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada in quanto il ricorrente era stato rinvenuto accanto alla moto in area privata, senza creare rischio per la circolazione; altresì eccepiva la perenzione del sequestro amministrativo disposto in sentenza (180 giorni già decorso).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo di 5 anni decorrente dalla data di consumazione, 13/08/2016) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Per effetto della declaratoria di estinzione, il giudice di legittimità non ha ritenuto necessario esaminare nel merito le doglianze sulla utilizzabilità delle prove o sull'aggravante. Ha escluso altresì la possibilità di pronunciare un'assoluzione di merito in quanto non poteva affermarsi, in modo da consentire l'assoluzione, l'insussistenza del fatto. Ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Macerata a cura dell'ufficio di provenienza.
Norme richiamate
comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies
Norma contestata per la guida in stato di alterazione per uso di sostanze; nel provvedimento la materia è stata richiamata come titolo di imputazione ma la sentenza è stata annullata per prescrizione senza valutare nel merito l'applicazione delle aggravanti
Richiamato dal ricorrente come parametro di doglianza (violazione/erronea applicazione), ma la Corte non ha ritenuto necessario approfondirne l'applicazione in presenza della causa estintiva
art. 29 (testo citato come "ad, 'i 29, somma 2') Codice di Procedura Penale
come nel testo di sentenza
Richiamato in relazione alla valutazione sulla impossibilità di pronunciare l'assoluzione di merito; la Corte ritiene che non possano applicarsi meccanismi di assoluzione quando non sia pacificabile l'insussistenza del fatto
Giurisprudenza di legittimità
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009
Principio consolidato: se risulta una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), le eventuali nullità o vizi non devono essere esaminati in Cassazione e non ostano all'immediata declaratoria dell'estinzione; analogamente, in presenza di causa estintiva non sono sindacabili in sede di legittimità vizi di motivazione che il giudice del rinvio avrebbe dovuto colmare
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è ormai maturata, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, e i profili di merito o di nullità procedurali diventano ininfluenti in sede di legittimità
- La declaratoria di estinzione per prescrizione comporta l'immediata conclusione del giudizio di legittimità sul punto estintivo: non è obbligatorio rinviare al merito per trattare questioni che risultano subordinate alla sopravvenuta causa estintiva
- Non sempre è possibile ottenere un'assoluzione di merito in sede di cassazione: per pronunciare l'assoluzione occorre poter accertare in modo evidente l'insussistenza del fatto; se ciò non è possibile, il rimedio è l'annullamento per prescrizione quando la causa estintiva sia intervenuta
- Le doglianze relative all'utilizzabilità di specifiche prove (es. esiti ematici) restano rilevanti solo se la causa estintiva non è intervenuta; in presenza di prescrizione tali questioni possono rimanere non esaminate
- L'accessorietà di misure amministrative (es. sequestro amministrativo) può essere irrilevante se il relativo termine è già decorso o se il reato è estinto; tuttavia la trasmissione degli atti agli organi competenti (Prefetto) può comunque essere disposta
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