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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09739/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione/coltivazione di stupefacenti e reati in materia di armi. Con il primo motivo ha dedotto vizi di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo che l'affermazione di colpevolezza fosse fondata solo sul possesso delle chiavi del magazzino in cui era stata rinvenuta la droga e sulla presenza di denaro contante, senza prova della provenienza illecita del denaro; ha inoltre richiamato la circostanza che le chiavi erano nella disponibilità anche del figlio, il quale si sarebbe assunto nell'immediatezza la responsabilità della coltivazione e detenzione, scagionando il padre, e ha valorizzato la propria collaborazione con gli operanti. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche, lamentando che non fosse stato considerato il comportamento collaborativo dell'imputato, che aveva consentito l'accesso ai locali senza ostacoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi non specifici, sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, e comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio e del trattamento sanzionatorio. Quanto al merito delle doglianze, ha richiamato plurimi elementi già valorizzati dalla sentenza impugnata a sostegno della responsabilità: il possesso delle chiavi dei luoghi ove erano stati rinvenuti armi, munizioni, hashish e la piantagione di marijuana; l'agitazione e il crollo dell'imputato; l'inverosimiglianza e le contraddizioni delle versioni fornite da figlio, moglie e imputato; il denaro rinvenuto addosso all'imputato, incompatibile con redditi leciti; l'irrilevanza della restituzione della somma per un difetto formale del sequestro. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto sufficiente la motivazione che valorizzava negativamente l'assenza di elementi positivi di giudizio, non adeguatamente allegati dalla difesa. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per il reato in materia di stupefacenti, nella forma ritenuta dalla sentenza di merito

  • art. 81 c.p.

    richiamato per il concorso formale/prosecuzione della condotta nell'imputazione confermata

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere negate quando la motivazione valorizza la mancanza di elementi positivi di giudizio e la difesa non li prospetta in modo specifico

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione ex art. 616 c.p.p. è dovuta salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in sede di legittimità chiedere una mera rivalutazione del quadro istruttorio o proporre una lettura alternativa dei fatti, se la motivazione di merito è congrua e sorretta da elementi plurimi e univoci.
  • La responsabilità per detenzione di stupefacenti e reati connessi può essere desunta da un insieme di indizi convergenti, quali il possesso delle chiavi dei luoghi di rinvenimento, il comportamento dell'indagato, le contraddizioni delle versioni difensive e la disponibilità di somme incoerenti con i redditi leciti.
  • La restituzione di somme sequestrate per ragioni meramente formali non elimina il valore indiziario del rinvenimento originario ai fini della valutazione della responsabilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione dia conto della mancanza di elementi positivi di giudizio e la difesa non ne alleghi di specifici e concreti.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioDetenzione di armiImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiArmiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di personeOnere della provaNullità processuale

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