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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17082/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria proposta da una creditrice nei confronti di una compravendita immobiliare intervenuta tra due coniugi, quali alienanti, e una terza acquirente. La creditrice sosteneva di essere titolare di un credito per canoni di locazione e indennità di occupazione relativi a un immobile utilizzato dalla società dei debitori, credito che i debitori avevano riconosciuto e rispetto al quale avevano promesso il pagamento con i proventi della futura vendita dell'unico immobile di proprietà, poi effettivamente alienato. L'immobile era inoltre vincolato in fondo patrimoniale. Il tribunale aveva accolto la revocatoria e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il credito fosse collegato ai bisogni familiari e che sussistessero eventus damni e consapevolezza del pregiudizio anche in capo all'acquirente. Con il ricorso per cassazione l'acquirente deduceva, in sintesi: omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1363, 2901 e 170 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che l'istanza di autorizzazione alla vendita era stata male interpretata; violazione dell'art. 2901 c.c., assumendo che la creditrice avesse consentito alla vendita e quindi non potesse poi agire in revocatoria; erronea valutazione dell'eventus damni, perché il bene era già gravato da ipoteca e la situazione patrimoniale dei debitori sarebbe stata comunque incapiente; violazione degli artt. 170, 2247 e 2462 c.c. e mancato esame di fatti decisivi, contestando la qualificazione del debito come debito familiare e la rilevanza della disciplina del fondo patrimoniale; infine violazione degli artt. 102 e 354, comma 2, c.p.c., sostenendo la necessità della partecipazione di altri soggetti al giudizio e la non estensibilità della tutela oltre la posizione della creditrice. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure, ritenendole inammissibili perché orientate a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, inoltre rilevando l'inammissibilità delle doglianze ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero sostanzialmente diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa lettura dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre evidenziato che il motivo formalmente prospettato come vizio di nullità o violazione di legge non rispettava l'onere di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e di indicare specificamente le affermazioni della decisione asseritamente contrastanti con le norme invocate. È stata pure richiamata l'inammissibilità delle censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme. Quanto alle spese, non è stata adottata statuizione nei confronti della resistente per la tardività del controricorso. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli ulteriori adempimenti contributivi indicati in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria presuppone la sussistenza del credito, dell'eventus damni e, nei casi richiesti, della consapevolezza del pregiudizio; in cassazione non può essere rimessa in discussione mediante una diversa lettura delle prove.

  • art. 170 c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione del debito come estraneo o meno ai bisogni della famiglia e quindi l'operatività del fondo patrimoniale.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere un'erronea interpretazione dell'istanza di autorizzazione alla vendita, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a riesaminare il merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove e dei documenti, censura ritenuta sostanzialmente diretta al merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto confrontandosi con la ratio decidendi e indicando specificamente le affermazioni della sentenza incompatibili con la norma invocata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Le censure per omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili quando il ricorso mira in realtà a una nuova valutazione del merito; inoltre è richiamata l'inammissibilità in presenza di doppia conforme.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale base dell'onere di specificità del motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità delle censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende per la sussistenza dei presupposti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per gli effetti sul contributo unificato conseguenti alla decisione di inammissibilità.

  • art. 102 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità del litisconsorzio, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 354, comma 2, c.p.c.

    Invocato in relazione alla dedotta nullità per mancata integrazione del contraddittorio, ma senza accoglimento.

  • art. 2247 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'autonomia patrimoniale della società rispetto ai soci.

  • art. 2462 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per affermare che i debiti della società di capitali gravano esclusivamente sulla società.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove, senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve indicare specificamente quali affermazioni della decisione sarebbero in contrasto con la norma invocata e con l'interpretazione consolidata, non essendo sufficiente la mera riproposizione della diversa tesi di parte.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere in cassazione un terzo grado di merito; è inammissibile quando le doglianze riguardano soltanto la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.
  • In presenza di doppia conforme, le censure fondate sull'omesso esame di fatti decisivi sono ulteriormente precluse nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • L'azione revocatoria presuppone una verifica dell'eventus damni e della conoscenza del pregiudizio, ma tale verifica resta riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se logicamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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