Parere n. 1041/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Teresa Maria Borzi' per l’annullamento del DM 8 aprile 2009 n. 42 nella parte in cui dispone il collocamento “in coda” e non “a pettine” dei docenti che abbiano chiesto l’inserimento in graduatoria in altre tre province.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, nella parte relativa all’inserimento "in coda" anziché "a pettine" nelle graduatorie ad esaurimento di altre province.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha chiesto l’annullamento del D.M. n. 42 del 2009, recante l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011, contestando la disciplina che consentiva ai docenti già inseriti in graduatoria di chiedere l’inserimento in altre province soltanto dopo l’ultima posizione della III fascia, senza riconoscimento immediato del punteggio maturato e quindi mediante il cosiddetto inserimento "in coda". La questione esaminata dalla Sezione riguarda, in via principale, la sussistenza dell’interesse concreto e attuale a impugnare direttamente l’atto generale, in assenza della prova della presentazione della domanda di inserimento o conferma e dell’adozione di un successivo provvedimento di collocamento deteriore in graduatoria. La Sezione ha inoltre rilevato che la disciplina regolamentare era già stata annullata in parte qua in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2011.
Il parere
La Sezione ha espresso parere definitivo nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Il D.M. n. 42 del 2009 è un atto generale disciplinante una procedura di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie. Le previsioni contestate non impedivano l’inserimento, né avevano carattere espulsivo, ma potevano incidere sul posizionamento degli aspiranti; la concreta lesione sarebbe stata misurabile soltanto dopo la valutazione dei titoli dell’interessata e degli altri candidati. In applicazione dei principi sull’impugnazione degli atti generali e delle lex specialis, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere partecipato alla procedura e impugnare l’eventuale successivo provvedimento di collocamento deteriore. Poiché dagli atti non risultava né la partecipazione alla procedura né l’adozione di un atto concretamente lesivo, mancava l’interesse a ricorrere. La Sezione ha aggiunto che il decreto ministeriale risultava comunque già annullato in parte qua a seguito del precedente parere dell’11 maggio 2011, fondato sulla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2011, che aveva dichiarato illegittima la disciplina derogatoria dell’inserimento "in coda" e riaffermato la regola dell’inserimento "a pettine".
Osservazioni
Interesse a ricorrere e impugnazione dell’atto generale
Le disposizioni contestate incidevano solo potenzialmente sul posizionamento in graduatoria e non impedivano l’inserimento dell’aspirante. La lesione concreta avrebbe potuto essere accertata soltanto all’esito della valutazione dei titoli dell’interessata e degli altri aspiranti.
Partecipazione alla procedura e impugnazione dell’atto applicativo
In presenza di un atto generale che disciplina una procedura concorsuale o selettiva, il ricorrente deve dimostrare di avere presentato domanda di partecipazione, così da differenziare la propria posizione, e deve impugnare l’eventuale successivo atto applicativo che concretizza la lesione.
Sopravvenuto annullamento della disciplina dell’inserimento "in coda"
La Sezione ha rilevato, per completezza, che il D.M. n. 42 del 2009 era già stato annullato in parte qua in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 e del precedente parere della Sezione dell’11 maggio 2011.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario è il rimedio nell’ambito del quale la Sezione esprime il parere definitivo sulla controversia.
art. 1, comma 605, lett. c), l. n. 296/2006
Ha previsto un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente e la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.
art. 2, comma 416, l. 24 dicembre 2007, n. 244
Costituisce la base legislativa richiamata per la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti.
D.M. 8 aprile 2009, n. 42
Atto generale recante norme per l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011; la sua impugnazione diretta richiede una lesione immediata o, in caso contrario, la successiva impugnazione dell’atto applicativo lesivo.
art. 1, comma 4-ter, d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla l. 24 novembre 2009, n. 167
La disposizione, qualificata formalmente come interpretativa, introduceva una disciplina innovativa e retroattiva, derogatoria rispetto alla regola dell’inserimento "a pettine".
art. 3 Cost.
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 per violazione del principio di eguaglianza, in ragione della portata innovativa e retroattiva della disciplina.
art. 120, primo comma, Cost.
La Corte costituzionale ha richiamato la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale quale ulteriore prospettiva coerente con la regola dell’inserimento "a pettine".
Corte costituzionale, sentenza 9 febbraio 2011, n. 41
Ha eliminato dall’ordinamento la disciplina legislativa dell’inserimento "in coda" e riaffermato la validità della regola dell’inserimento "a pettine".
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 26 aprile 2018, n. 4
Ha affermato che, anche quando l’atto generale costituisce la lex specialis della procedura e presenta profili di lesività immediata, il ricorrente deve partecipare alla procedura e impugnare l’atto applicativo che concretizza la lesione.
Massime di principio
- Gli atti generali sono direttamente impugnabili soltanto quando producono una lesione immediata e attuale; se la lesione è meramente potenziale, l’interesse a ricorrere sorge con l’adozione dell’atto applicativo che incide concretamente sulla posizione del destinatario.
- Quando un atto generale disciplina le regole di una procedura selettiva, il soggetto che intende contestarlo deve dimostrare la partecipazione alla procedura e impugnare l’atto applicativo che concretizza il pregiudizio, anche mediante motivi aggiunti ove necessario.
- Una clausola che non impedisce l’accesso a una graduatoria ma può incidere soltanto sul posizionamento dell’aspirante produce una lesione verificabile solo dopo la valutazione comparativa dei titoli e l’adozione della graduatoria concreta.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma primaria posta a fondamento di una disciplina regolamentare comporta l’illegittimità delle disposizioni regolamentari che ne costituiscono attuazione.
- La regola dell’inserimento "a pettine" nelle graduatorie, contrapposta all’inserimento "in coda", è stata qualificata come regola ordinamentale coerente con l’eguaglianza tra aspiranti e con la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale.
Impugnazione del D.M. n. 42 del 2009 sulle graduatorie a esaurimento
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una docente contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’annullamento del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, nella parte in cui prevedeva l’inserimento "in coda", anziché "a pettine", dei docenti che chiedevano l’inserimento nelle graduatorie di altre province.
Oggetto della controversia
Il decreto ministeriale disciplinava l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011. La ricorrente contestava la regola secondo cui l’inserimento in graduatorie di altre province avveniva dopo l’ultima posizione della III fascia, senza immediato riconoscimento del punteggio già maturato e senza collocazione secondo il punteggio complessivo.
Quadro normativo
La disciplina delle graduatorie ad esaurimento si inseriva nel piano triennale previsto dall’art. 1, comma 605, lett. c), della l. n. 296 del 2006, volto alla stabilizzazione del precariato storico e alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.
Il D.M. n. 42 del 2009 aveva dato attuazione alla disciplina dell’aggiornamento delle graduatorie. La regola dell’inserimento "in coda" era inoltre collegata all’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, convertito dalla l. n. 167 del 2009.
Interesse a ricorrere e impugnazione degli atti generali
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili quando le loro disposizioni ledono immediatamente le posizioni soggettive dei destinatari. Negli altri casi l’interesse a ricorrere sorge soltanto con l’adozione dell’atto applicativo che rende attuale la lesione.
Il decreto impugnato aveva natura di atto generale e disciplinava una procedura di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie. Le clausole contestate non impedivano l’inserimento e non avevano carattere espulsivo; potevano incidere soltanto sul posizionamento dell’aspirante. La concreta entità del pregiudizio dipendeva dalla valutazione dei titoli della ricorrente e degli altri aspiranti.
Secondo la Sezione, la ricorrente avrebbe dovuto:
- dimostrare di avere presentato domanda di inserimento o di conferma in graduatoria;
- attendere l’adozione della graduatoria o dell’atto applicativo concretamente lesivo;
- impugnare il deteriore collocamento derivante dall’applicazione della regola contestata.
Dagli atti non risultava né la partecipazione alla procedura né l’adozione di un provvedimento pregiudizievole. Il ricorso era quindi privo dell’interesse concreto e attuale necessario per la sua proposizione.
Precedente annullamento della disciplina
La Sezione ha inoltre rilevato che il D.M. n. 42 del 2009 era già stato annullato in parte qua in seguito al precedente parere dell’11 maggio 2011, reso sul ricorso n. 426/2010.
Tale precedente si fondava sulla sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 per violazione dell’art. 3 Cost. La Corte aveva ritenuto che la disposizione, pur presentandosi come norma di interpretazione autentica, avesse natura innovativa e retroattiva e introducesse una disciplina eccentrica e temporaneamente derogatoria rispetto alla regola dell’inserimento "a pettine".
La Corte costituzionale aveva inoltre collegato la regola dell’inserimento "a pettine" alla disciplina ordinamentale generale e alla necessità di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, tutelata dall’art. 120, primo comma, Cost.
Conclusione
La Sezione ha ritenuto non necessaria ulteriore istruttoria e ha espresso parere definitivo nel senso che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato inammissibile, per mancanza di un interesse concreto e attuale derivante dall’assenza di prova della partecipazione alla procedura e dell’adozione di un atto applicativo lesivo.
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