Cassazione Civile, Ordinanza n. 07383/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente)
La controversia
Il caso trae origine dal rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in ambito tributario, motivato dalla Commissione competente con l'asserita mancanza della documentazione attestante le condizioni di reddito secondo le modalità richieste dall'art. 76 d.P.R. n. 115/2002. L'interessato propose opposizione, ma la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma confermò il diniego ritenendo che non fosse stato allegato il documento comprovante il reddito, essendosi il richiedente limitato a dichiarare di rientrare nel limite reddituale. In cassazione il ricorrente deduce un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che i giudici di merito avevano erroneamente preteso la produzione di un documento attestante il reddito, non richiesto in quella forma. I Ministeri resistenti, oltre a contestare nel merito, hanno proposto ricorso incidentale condizionato su legittimazione passiva, legittimazione ad agire e spese.
La decisione
La Corte non esamina il merito della pretesa al gratuito patrocinio e decide in via preliminare sulla giurisdizione. Richiamando il quadro normativo sul patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario e soprattutto l'intervento delle Sezioni Unite, afferma che l'impugnazione del provvedimento di rigetto o revoca dell'ammissione emesso dalla Commissione ex art. 138 d.P.R. n. 115/2002 deve essere proposta con opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice ordinario, e non con il rimedio previsto dall'art. 99, norma riferita al processo penale e non estensibile al rito tributario. Conseguentemente cassa l'ordinanza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti davanti a quel giudice anche per la regolazione delle spese di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
indica le condizioni reddituali richieste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
definisce l'interessato come colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 76 e può chiedere l'ammissione al patrocinio.
art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
è la norma invocata dal ricorrente per contestare la necessità della documentazione reddituale richiesta dai giudici di merito.
disciplina la presentazione della domanda all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.
richiamato come disciplina civile della presentazione della domanda al Consiglio dell'ordine degli avvocati.
richiamato per la disciplina generale dell'ammissione anticipata e provvisoria e, in materia civile, per l'opposizione al magistrato competente.
art. 137, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
precisa che al processo tributario si applicano solo le disposizioni della parte III dei titoli I e IV, non quelle del titolo II.
individua la Commissione del patrocinio a spese dello Stato competente in materia tributaria.
stabilisce che la Commissione assorbe le funzioni del Consiglio dell'ordine e del magistrato, ma non consente l'opposizione al magistrato davanti al quale pende il processo o competente nel merito.
è il rimedio corretto per impugnare il rigetto o la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato davanti al giudice ordinario.
è richiamato per escluderne l'applicabilità al processo tributario, essendo norma del capo IV del titolo II riferita al processo penale.
richiamato in giurisprudenza per l'impugnazione del provvedimento del giudice amministrativo sul patrocinio a spese dello Stato davanti al giudice ordinario.
invocato nel ricorso incidentale per il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
invocato nel ricorso incidentale in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato nel secondo motivo incidentale come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato nel terzo motivo incidentale sulle spese di lite.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge nei motivi dedotti.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
parametro invocato nel secondo motivo incidentale per violazione di legge ed errori processuali.
richiamato per affermare che la sezione semplice può decidere sulla giurisdizione quando le Sezioni Unite si siano già espresse con principi guida.
art. 59, comma 1, legge n. 69/2009
consente al giudice che declina la giurisdizione di indicare il giudice munito di giurisdizione; la pronuncia delle Sezioni Unite è vincolante.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il provvedimento di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dalla Commissione competente ex art. 138 d.P.R. n. 115/2002 si impugna con l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice ordinario, non con il ricorso ex art. 99, norma riferita al processo penale e non estensibile al rito tributario.
- La disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario va letta in combinazione con le disposizioni generali del testo unico e con quelle speciali dedicate alla materia tributaria; ove il regime speciale non preveda un diverso rimedio, resta applicabile la disciplina generale compatibile.
- Quando una questione di giurisdizione è stata già risolta dalle Sezioni Unite con principi chiari e pertinenti, la sezione semplice può farvi applicazione senza ulteriore rimessione, dichiarando la giurisdizione del giudice individuato da tali principi.
- La giurisdizione sulle controversie relative al diniego del patrocinio a spese dello Stato appartiene al giudice ordinario perché si controverte di un diritto soggettivo perfetto di rilievo costituzionale, non degradabile a interesse legittimo.
- In presenza di un errore sul rimedio impugnatorio utilizzato, il giudice di legittimità può cassare il provvedimento impugnato e rimettere le parti davanti al giudice munito di giurisdizione, compensando le spese quando la questione sia nuova o di recente definizione giurisprudenziale.
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