Cassazione Civile, Ordinanza n. 35041/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista ha agito per ottenere la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite da un istituto di credito in relazione a tre rapporti di conto corrente, deducendo l'applicazione di interessi ultralegali non dovuti, anatocismo trimestrale e commissione di massimo scoperto priva di valida pattuizione. In appello la banca ha eccepito che uno dei rapporti (c/c n. 4835907) fosse stato definito con transazione; la corte territoriale ha accolto tale eccezione, ha ricalcolato i residui rapporti su base documentale e ha riconosciuto solo gli interessi legali, escludendo il maggior danno. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) tardività e inammissibilità dell'eccezione di transazione; 2) violazione delle regole ermeneutiche nel ritenere la transazione riferita anche al c/c n. 4835907; 3) nullità della transazione per mancanza di res dubia e reciproche concessioni; 4) non debenza di interessi per nullità dei contratti di conto corrente per difetto di forma scritta; 5) errata ricostruzione dei saldi per mancata considerazione di tutta la documentazione contabile prodotta; 6) omesso riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. per asserita mala fede della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'eccezione di intervenuta transazione è eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello se il fatto estintivo risulta documentalmente dagli atti. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti a ottenere una diversa interpretazione del negozio transattivo e perché formulati senza indicare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici, oltre che per novità della censura in appello. Ha respinto il quarto motivo, precisando che per i contratti di conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore della disciplina sulla forma scritta bancaria non poteva parlarsi di nullità per difetto di forma; tuttavia, in mancanza di prova di una convenzione valida sugli interessi, sono dovuti solo gli interessi legali ex art. 1282 c.c. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, osservando che grava sul correntista l'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto e che, in difetto, il ricalcolo può partire dal primo saldo documentato, mentre la valutazione sulla attendibilità di mastrini e scritture contabili è riservata al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché mirava a una rivalutazione del giudizio di fatto sulla mala fede della banca, non provata dalla ricorrente, necessaria per ottenere il maggior danno oltre gli interessi legali. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per contestare la tardività dell'eccezione della banca, ma la Corte esclude che la transazione sia eccezione in senso stretto soggetta alle sole preclusioni di comparsa di risposta.
Non è richiesta, per l'eccezione di transazione, la sola tempestiva allegazione nella comparsa di risposta, trattandosi di eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio se documentata.
La documentazione della transazione depositata con la seconda memoria è ritenuta tempestiva rispetto al thema probandum.
La transazione è valida se ricorrono res dubia e reciproche concessioni; la Corte d'appello, confermata sul punto, ha ritenuto integrati tali presupposti.
Richiamato come norma sui requisiti del contratto nella censura di nullità della transazione.
Richiamato per la dedotta nullità della transazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché volta a una diversa lettura del contenuto negoziale.
Le regole ermeneutiche sono richiamate dal ricorrente, ma la Corte afferma che la loro violazione deve essere specificamente indicata, non essendo sufficiente proporre una lettura alternativa del contratto.
Come sopra: serve specificazione del canone violato e del modo dello scostamento del giudice di merito.
Come sopra, richiamato tra i canoni interpretativi invocati dalla ricorrente.
Come sopra, richiamato tra i canoni interpretativi invocati dalla ricorrente.
Come sopra, richiamato tra i canoni interpretativi invocati dalla ricorrente.
Come sopra, richiamato tra i canoni interpretativi invocati dalla ricorrente.
Come sopra, richiamato tra i canoni interpretativi invocati dalla ricorrente.
Per i contratti bancari è richiesta la forma scritta, ma la Corte precisa che la relativa disciplina non è retroattiva e non travolge contratti conclusi prima della sua entrata in vigore.
L'obbligo di forma scritta per i contratti bancari è stato introdotto da questa norma, efficace solo dopo il decorso del termine previsto dalla legge stessa.
La Corte lo cita per individuare il momento di efficacia della disciplina sulla forma scritta bancaria.
Richiamato come testo unico bancario che ha recepito la disciplina di trasparenza bancaria.
I crediti liquidi ed esigibili di somma di denaro producono interessi di pieno diritto; se manca una valida pattuizione di interessi ultralegali, spettano gli interessi legali.
La convenzione sugli interessi ultralegali deve essere puntuale, univoca e sufficientemente determinabile; in mancanza, non può applicarsi il tasso convenzionale.
La determinabilità dell'oggetto consente, per relationem, la pattuizione del tasso di interesse se il rinvio è obiettivamente individuabile.
Richiamato per il principio di determinabilità dell'oggetto del contratto e del tasso di interesse per relationem.
Grava sul correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito l'onere di provare il fatto costitutivo della domanda e di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto.
Le scritture contabili dell'imprenditore possono essere valutate ai fini della ricostruzione dei rapporti di dare/avere, ma la loro attendibilità è apprezzata dal giudice di merito.
Richiamato nel motivo sulla ricostruzione dei saldi, ma la Corte qualifica la censura come sostanziale richiesta di rivalutazione del fatto.
Il suo malgoverno è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disattende prove legali; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
La valutazione delle prove è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo prova legale.
Il maggior danno oltre gli interessi legali deve essere allegato e provato; la mala fede dell'accipiens è rilevante ai fini della decorrenza di interessi/maggior danno e va dimostrata dal solvens.
L'obbligazione restitutoria da indebito oggettivo è presupposto della domanda della correntista, ma la Corte respinge la censura sul maggior danno.
Cita l'ordinanza del tribunale che aveva condannato la banca in primo grado.
Richiamato in relazione alla memoria, che non può introdurre nuove censure ma solo illustrare quelle già proposte.
In appello sono rilevabili eccezioni in senso lato e nullità sostanziali se i fatti risultano ritualmente introdotti o acquisiti.
La Corte d'appello ha applicato il criterio della ragione più liquida, decidendo la questione di merito senza seguire rigidamente l'ordine logico delle questioni.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Per effetto del rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'eccezione di intervenuta transazione, quando il fatto estintivo risulti dagli atti, non è eccezione in senso stretto e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, pure in appello, senza necessità di una tempestiva allegazione nella prima difesa utile.
- Nel sindacato di legittimità sull'interpretazione di un contratto o di una transazione non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa: occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati, in quale punto e in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato, oltre a riportare il testo rilevante del negozio.
- La nullità per difetto di forma di contratti bancari non può essere affermata per rapporti conclusi prima dell'entrata in vigore della disciplina che ha introdotto la forma scritta; per quei rapporti, in difetto di prova della pattuizione del tasso ultralegale, sono dovuti solo gli interessi legali ex art. 1282 c.c.
- Chi agisce per la ripetizione di addebiti bancari indebiti sopporta l'onere di produrre la completa documentazione del rapporto; se gli estratti conto sono incompleti, il ricalcolo può legittimamente partire dal primo saldo documentalmente riscontrato.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi l'uso di prove non dedotte, la disapplicazione di prove legali o l'attribuzione a prove legali di un diverso regime valutativo, non quando si mira soltanto a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. richiede specifica allegazione e prova; la mera contestazione della liquidazione degli interessi legali non basta, e la mala fede dell'accipiens deve essere dimostrata da chi pretende un ristoro ulteriore.
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