Cassazione Civile, Ordinanza n. 05707/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di intermediazione finanziaria tra una banca e un investitore poi deceduto, nel quale il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità del contratto quadro e disposto la restituzione delle somme versate. La Corte d’appello, esaminando le ulteriori domande rimaste assorbite, ha ritenuto che la banca avesse violato gli obblighi informativi e non avesse provato una condotta conforme a diligenza, trasparenza e correttezza, confermando la restituzione delle somme. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 132 e 352 c.p.c. per asserita mancanza di un titolo giustificativo della restituzione, poiché la Corte d’appello avrebbe confermato la restituzione senza pronunciare nullità, annullamento o risoluzione; 2) violazione degli artt. 2934, 2935 e 2943 c.c. in relazione all’art. 1435 c.c., oltre a omessa pronuncia e vizi motivazionali, assumendo che la pretesa restitutoria fosse prescritta; 3) analoghe censure in relazione agli artt. 2934, 2935 e 2943 c.c., agli artt. 1218 e 2043 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente applicato un giudicato sulla prescrizione dell’azione risarcitoria; 4) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 119 TUB e 2220 c.c., deducendo che l’investitore fosse esperto e che la banca avesse invece assolto gli obblighi informativi; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese, contestando la condanna alle spese malgrado l’accoglimento di un motivo in appello. I controricorrenti hanno resistito con ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto che la sentenza impugnata, pur non chiarissima nella motivazione, fosse comunque interpretabile nel senso dell’accoglimento di una domanda tipica rimasta assorbita dopo la dichiarazione di nullità del contratto quadro, ossia della risoluzione per inadempimento oppure del risarcimento del danno, entrambe idonee a giustificare la restituzione delle somme investite. Ha poi escluso che vi fosse prova della prescrizione nei termini prospettati dalla banca, osservando che la Corte territoriale aveva affrontato la prescrizione solo con riferimento alla domanda risarcitoria e che, in ogni caso, l’azione risarcitoria è autonoma rispetto alla risoluzione. Il motivo sulla violazione degli obblighi informativi è stato dichiarato inammissibile perché volto a sollecitare un riesame del merito e delle prove. Inammissibile anche la censura sulle spese, perché il sindacato di legittimità non consente di rimettere in discussione la valutazione discrezionale del giudice di merito salvo violazione del principio di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È stata ritenuta infondata la censura di difetto motivazionale, perché la decisione d’appello, letta nel suo complesso, consentiva di individuare il titolo della restituzione.
La doglianza di insufficienza/contraddittorietà motivazionale è stata respinta in quanto la motivazione, pur non lineare, non era tale da integrare il vizio denunciato.
La Corte ha richiamato gli effetti restitutori tipici della risoluzione del contratto per inadempimento, come possibile base della restituzione delle somme investite.
È stato affermato che, in caso di inadempimento contrattuale, l’azione risarcitoria resta sempre salva ed è autonomamente esercitabile anche senza domanda di risoluzione.
La censura di prescrizione è stata respinta perché basata su un presupposto processuale non dimostrato.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione, senza accoglimento della censura.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione, senza accoglimento della censura.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della prescrizione; la censura non è stata accolta.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la responsabilità contrattuale, ma il motivo è stato respinto.
Richiamato in alternativa alla responsabilità contrattuale; la Corte ha considerato possibile il ristoro del danno anche su base aquiliana/risarcitoria, ma ha comunque respinto il ricorso.
Richiamato nel motivo sulla supposta qualità di investitore esperto e sugli obblighi documentali/informativi della banca; la censura è stata dichiarata inammissibile perché attinente al fatto.
Richiamato nel motivo sulla documentazione contabile; la censura è stata dichiarata inammissibile.
La censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile; la condanna segue il principio di soccombenza.
Richiamato per contestare la mancata compensazione; la Corte ha ribadito che la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- In materia di intermediazione finanziaria, la violazione degli obblighi informativi può fondare rimedi diversi e autonomi: risoluzione per inadempimento con effetti restitutori ex art. 1458 c.c. oppure risarcimento del danno.
- La mancanza di una motivazione cristallina non comporta cassazione se, dal complesso della decisione, sia comunque ricostruibile il titolo giustificativo della statuizione contestata.
- La prescrizione va censurata solo su un effettivo e dimostrato assetto processuale della domanda; non è sufficiente prospettare in cassazione un diverso inquadramento della pretesa rispetto a quello desumibile dalla sentenza impugnata.
- Il giudizio sull’adempimento degli obblighi informativi e sulla qualità di investitore esperto appartiene al merito e non è rivedibile in cassazione se non nei limiti del controllo di legittimità.
- In tema di spese processuali, il sindacato della Cassazione è limitato al rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, restando la compensazione nella discrezionalità del giudice di merito.
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