Cassazione Civile, Ordinanza n. 27226/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia trae origine dall'esclusione di una socia da una società in nome collettivo che gestiva un'attività teatrale. La socia aveva impugnato sia la delibera di esclusione sia un lodo arbitrale irrituale che aveva liquidato la sua quota; in precedente giudizio di legittimità la Corte di cassazione aveva annullato la decisione di merito limitatamente alla nullità del lodo e aveva rinviato al giudice di appello per esaminare la domanda di impugnazione dell'esclusione. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha respinto la domanda ritenendo carente l'interesse ad agire, perché la socia, dopo l'arbitrato, aveva attivato un procedimento monitorio per ottenere la liquidazione della quota e aveva accettato un pagamento provvisorio, comportamento ritenuto incompatibile con la volontà di contestare l'esclusione; inoltre la cancellazione della società dal registro delle imprese avrebbe reso impossibile la reintegra e improbabile un valore della quota superiore a quello già corrisposto. La ricorrente ha censurato tale decisione deducendo: violazione del giudicato e dei limiti del rinvio, perché il giudice avrebbe dovuto esaminare la domanda di invalidità dell'esclusione; violazione delle norme sull'esclusione del socio e sull'interesse ad agire, sostenendo che il ricorso per la liquidazione della quota e l'accettazione di somme non implicavano rinuncia all'impugnazione e che la cancellazione della società non escludeva le domande di accertamento e risarcitorie; violazione delle regole sulle spese, lamentando che il giudice di rinvio avesse compensato le spese nonostante il precedente giudizio di cassazione avesse già attribuito loro la soccombenza; infine omessa pronuncia sulle domande proposte. Le controparti hanno proposto ricorso incidentale condizionato sostenendo la decadenza dall'impugnazione della delibera di esclusione per decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2287 c.c., eccezione che assumevano tempestivamente sollevata nel rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, ritenendo erronea la declaratoria di carenza di interesse ad agire: l'accettazione di un pagamento parziale e l'azione monitoria per la liquidazione della quota non costituiscono rinuncia tacita all'impugnazione dell'esclusione, mancando condotte univoche incompatibili con la volontà di contestare l'atto; la cancellazione della società non rende improcedibile la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'esclusione né quella risarcitoria, che dopo l'estinzione della società può essere proposta nei confronti dei soci; infine, non è logicamente sostenibile che l'eventuale coincidenza del valore della quota già liquidata escluda l'interesse alle domande, poiché i criteri di liquidazione della quota e di riparto dell'attivo residuo sono diversi. Il terzo motivo, relativo alle spese, è rimasto assorbito. È stato rigettato il ricorso incidentale condizionato, poiché l'eccezione di decadenza dall'impugnazione era tardiva e comunque spettava solo alla società, che però era estinta e quindi priva della relativa capacità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, affinché decida sulla legittimità dell'esclusione e sulle domande accessorie, oltre a liquidare le spese di legittimità.
Norme richiamate
prevede il termine per impugnare l'esclusione del socio; l'eccezione di decadenza è eccezione in senso stretto e va proposta tempestivamente dalla società legittimata.
la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento
distingue la liquidazione della quota dal riparto dell'attivo residuo nella fase di scioglimento della società; i criteri non coincidono.
nell'ipotesi di scioglimento della società, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti e l'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci.
dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci sono legittimati passivi rispetto alle pretese che residuano in relazione all'estinzione dell'ente.
l'interesse ad agire non può essere escluso sulla base di comportamenti non univoci o di mere supposizioni circa l'inutilità pratica della domanda.
il giudice deve pronunciarsi sulle domande proposte; l'omissione di pronuncia è censurabile in cassazione.
invocato per denunciare il rispetto del giudicato formatosi nel precedente giudizio di cassazione e nel giudizio di merito.
richiamato in relazione al giudicato interno e ai limiti della devoluzione al giudice di rinvio.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'intangibilità di capi non impugnati.
richiamato in tema di domande ed eccezioni non riproposte.
richiamato tra le norme sui limiti del giudizio di rinvio e della cassazione.
disciplina il giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio dovesse esaminare la domanda di invalidità dell'esclusione e le pretese accessorie.
richiamato in tema di regolamentazione delle spese di lite secondo soccombenza.
richiamato quanto alla compensazione delle spese, contestata perché in contrasto con il precedente giudicato sul criterio di attribuzione.
le eccezioni in senso stretto devono essere sollevate a pena di inammissibilità nella comparsa di risposta.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione al giudizio di rinvio dopo cassazione con rinvio.
art. 24 Cost.
invocato nel ricorso incidentale come parametro generale di tutela del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
invocato nel ricorso incidentale come parametro del giusto processo e del contraddittorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- L'accettazione di un pagamento parziale o la richiesta giudiziale di una somma dovuta non integrano, di per sé, rinuncia tacita all'azione di impugnazione o ai diritti residui, salvo che emergano comportamenti univoci e incompatibili con la volontà di avvalersene.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue la possibilità di far valere l'illegittimità dell'esclusione del socio né impedisce, in linea generale, la proposizione di domande risarcitorie nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.
- L'interesse ad agire non può essere negato sulla base di mere valutazioni di probabilità circa l'utilità economica finale della domanda, quando i rimedi richiesti perseguano effetti giuridici autonomi e non sovrapponibili.
- La liquidazione della quota del socio escluso e il riparto dell'attivo residuo in sede di scioglimento sociale rispondono a criteri diversi; pertanto la coincidenza o vicinanza degli importi non esclude di per sé l'interesse all'impugnazione dell'esclusione e alle domande accessorie.
- Le eccezioni in senso stretto, come quella di decadenza dall'impugnazione della deliberazione di esclusione, devono essere sollevate tempestivamente dalla parte legittimata, pena inammissibilità.
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