Sentenza del 08/06/2018 n. 14951 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M.M. ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IRPEG, IRES, IRAP e IVA per gli anni 2002-2004, sostenendo di non essere mai stato legale rappresentante della società e contestando quindi la propria responsabilità per tributi e sanzioni. Ha inoltre dedotto l'applicabilità del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, l'errata rilevanza attribuita alla qualifica di amministratore di fatto, l'equiparazione del patteggiamento a una condanna penale e la mancata o irregolare notifica degli avvisi di accertamento presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Gli avvisi di accertamento erano stati notificati a M.M. e non erano stati tempestivamente impugnati, divenendo definitivi. Per effetto della cosiddetta cristallizzazione della pretesa tributaria, nella fase di impugnazione della cartella il contribuente poteva contestare soltanto vizi propri della cartella, non le questioni relative alla debenza dei tributi, alla qualifica di amministratore di fatto o alla validità degli avvisi presupposti. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Il ricorrente sosteneva che la norma impedisse di considerare l'amministratore di fatto coobbligato per le sanzioni riferibili alla società. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito tale censura perché gli avvisi di accertamento erano ormai definitivi per mancata impugnazione.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2 e 11
Le disposizioni erano state richiamate nei precedenti gradi di giudizio in relazione alla responsabilità per le sanzioni tributarie dell'autore della violazione e del soggetto eventualmente obbligato in solido.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36
La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione alla responsabilità e alla notificazione degli atti prodromici, ma la relativa censura è risultata preclusa dalla definitività degli avvisi di accertamento.
Art. 24 Cost.
Il ricorrente ha richiamato il diritto di difesa, lamentando il difetto di notifica degli avvisi. La Corte ha ritenuto decisivo che gli avvisi risultassero notificati e non fossero stati impugnati.
Art. 53 Cost.
Il ricorrente ha sostenuto che il tributo fosse stato utilizzato con finalità sanzionatoria. La questione non è stata esaminata nel merito, poiché riguardava la pretesa contenuta negli avvisi ormai definitivi.
D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 10 e 11
Le norme penali tributarie erano richiamate in relazione al patteggiamento intervenuto in sede penale. Anche questa censura è stata ritenuta inammissibile o comunque assorbita dalla definitività degli avvisi fiscali.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e ai vizi di motivazione, utilizzati da M.M. per censurare la sentenza della CTR.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e non viene impugnato nei termini, la pretesa tributaria si consolida e diventa definitiva, anche se il contribuente ritiene che l'atto sia illegittimo o viziato.
- La successiva cartella di pagamento, se si limita a riscuotere somme derivanti da un avviso definitivo, può essere contestata soltanto per vizi propri, come errori di calcolo, difetti formali della cartella o irregolarità della notifica della cartella stessa.
- Non è normalmente possibile utilizzare l'impugnazione della cartella per contestare tardivamente la responsabilità personale, la qualifica di amministratore di fatto, la debenza dei tributi o la validità dell'avviso di accertamento presupposto.
- Chi riceve un avviso di accertamento in una determinata qualità, anche diversa da quella di legale rappresentante, deve contestare tempestivamente quella qualifica e ogni altro profilo dell'atto, senza attendere la successiva cartella.
- L'eventuale irregolarità della notifica dell'avviso presupposto può essere fatta valere contro la cartella solo se la notifica è realmente inesistente o se il contribuente dimostra di non aver avuto conoscenza dell'atto; la semplice contestazione tardiva del contenuto dell'avviso non è sufficiente.
- La definitività dell'avviso può rendere irrilevanti, nel giudizio sulla cartella, anche argomenti sostanziali fondati su norme sulla responsabilità per sanzioni o su vicende penali collegate.
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