Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38282/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguardava due fondi siti in agro di Carbone, contrada Sughero, identificati con le particelle catastali 32, 33 e 34 e il confinante fondo identificato con la particella 89. Una parte agiva per l’accertamento della proprietà sui mappali 32, 33 e 34, per la condanna al rilascio dei beni e dei frutti, nonché per la regolazione del confine con la particella 89. In appello e poi in cassazione la parte soccombente sosteneva che un precedente atto di citazione, contenente affermazioni compatibili con il riconoscimento della proprietà altrui, dovesse valere come confessione, con conseguente preclusione della domanda avversaria; deduceva inoltre violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita mancata considerazione di tale atto e per un riferimento a un atto diverso. Con i motivi di ricorso denunciava anche la violazione degli artt. 2700, 2730, 2733, 2735 c.c. e 229 c.p.c., assumendo che le ammissioni contenute in un atto di citazione potessero valere come confessione stragiudiziale o giudiziale e travolgere le altre prove documentali, in particolare gli atti di compravendita prodotti dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul vizio di ultrapetizione/omessa considerazione, rilevando che il richiamo della Corte d’appello a un diverso atto era un mero errore materiale e che la censura era comunque non decisiva. Ha inoltre escluso che l’atto di citazione invocato dal ricorrente potesse valere come confessione, poiché non era stato sottoscritto personalmente dalla parte ma solo dal difensore: in tal caso le ammissioni contenute nell’atto hanno, al più, valore indiziario liberamente valutabile, non confessionale. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la proprietà in base ai titoli di acquisto e, per il regolamento di confini, aveva fatto riferimento alle mappe catastali in assenza di ulteriori elementi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata respinta perché il richiamo a un atto diverso nella motivazione d’appello era solo un errore materiale e, dalla lettura complessiva della decisione, risultava comunque chiaro il riferimento corretto al documento rilevante.

  • art. 228 c.p.c.

    Le dichiarazioni ammissive contenute in atti processuali possono assumere rilievo confessionale solo se l’atto è sottoscritto personalmente dalla parte in modo inequivoco.

  • art. 229 c.p.c.

    La confessione giudiziale spontanea richiede una sottoscrizione personale della parte; la sola firma del difensore non basta a trasformare le ammissioni difensive in confessione.

  • art. 2700 c.c.

    La sentenza esclude che il richiamo al valore dell’atto pubblico possa sovvertire la valutazione di altri documenti, poiché nel caso concreto la prova del titolo di proprietà derivava dagli atti di acquisto prodotti.

  • art. 2730 c.c.

    La confessione ha ad oggetto fatti sfavorevoli, non la mera affermazione di un diritto; inoltre, nel caso concreto mancava una dichiarazione proveniente personalmente dalla parte.

  • art. 2733 c.c.

    Perché una dichiarazione possa valere come confessione giudiziale è necessaria la provenienza personale dalla parte e la riferibilità a fatti sfavorevoli.

  • art. 2735 c.c.

    La confessione stragiudiziale non richiede formalità particolari, ma deve comunque provenire personalmente dal suo autore; una dichiarazione inserita in atto difensivo firmato solo dal procuratore non integra confessione stragiudiziale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le ammissioni contenute in un atto di citazione o in altri scritti difensivi sottoscritti soltanto dal difensore non hanno valore di confessione, ma costituiscono elementi indiziari liberamente apprezzabili dal giudice.
  • Le dichiarazioni contenute in un atto processuale possono assumere efficacia di confessione giudiziale spontanea solo se l’atto è sottoscritto personalmente dalla parte e rivela in modo inequivoco la consapevolezza delle specifiche circostanze sfavorevoli ammesse.
  • La confessione, sia giudiziale sia stragiudiziale, deve avere a oggetto fatti e deve provenire personalmente dall’autore; non è sufficiente una mera affermazione difensiva del procuratore ad litem.
  • Nel giudizio di regolamento di confini, in mancanza di ulteriori elementi probatori, il giudice può fare riferimento alle risultanze catastali.
  • In sede di legittimità, il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. non sussiste quando il supposto errore del giudice di merito si risolve in un mero lapsus materiale non idoneo a incidere sull’effettiva decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.