Cassazione Civile, Ordinanza n. 25521/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
Una società aveva acquistato, con atto di cessione del 26 luglio 2011, un credito IVA sorto in capo a una società poi fallita, credito che era stato rimborsato ma successivamente recuperato dall’Amministrazione finanziaria con avvisi di accertamento induttivo notificati al curatore fallimentare per asserita non spettanza del credito. A garanzia del rimborso era stata prestata una polizza fideiussoria tra curatela e assicuratore; l’Ufficio aveva poi notificato anche il provvedimento di escussione della garanzia al fideiussore, per conoscenza alla curatela e alla cessionaria. La cessionaria aveva impugnato sia gli avvisi di accertamento sia l’atto di escussione, chiedendone l’annullamento e il rimborso di quanto pagato in esecuzione della garanzia. Il ricorso principale lamentava la violazione degli artt. 24 Cost., 111 c.p.c. e 19-20 d.lgs. 546/1992, contestando l’esclusione della legittimazione attiva del cessionario a impugnare atti rivolti formalmente ad altri ma lesivi della sua posizione sostanziale. Il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia denunciava, invece, il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulla domanda relativa all’annullamento dell’escussione della polizza fideiussoria, sostenendo che la controversia appartenesse al giudice ordinario.
La decisione
La Corte ha accolto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata. Ha affermato che il cessionario del credito IVA è legittimato a impugnare gli atti che incidono sul credito ceduto, poiché la cessione comporta il suo subingresso nella posizione del contribuente e il rapporto tributario può essere definito anche nei suoi confronti. Tuttavia, ha anche dichiarato che la controversia sull’escussione della polizza fideiussoria ex art. 38-bis d.P.R. 633/1972 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’escussione della garanzia non costituisce esercizio di potere impositivo e attiene a un autonomo rapporto di garanzia tra garante e debitore. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per la parte residua, con compensazione delle spese relative alla questione di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato come parametro di tutela della possibilità di agire in giudizio avverso atti lesivi della propria posizione sostanziale
richiamato in relazione alla legittimazione processuale e alla corretta partecipazione al giudizio
artt. 19 e 20 d.lgs. n. 546/1992
richiamati per individuare gli atti impugnabili nel processo tributario e la relativa legittimazione
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
la garanzia fideiussoria prestata per il rimborso IVA, una volta escussa, dà luogo a una controversia devoluta al giudice ordinario
art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
norma posta a base del recupero del credito IVA ritenuto non spettante
art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione all’intervento adesivo autonomo del cessionario nel giudizio sul credito ceduto
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
rubrica dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali
richiamato nel motivo incidentale per contestare la giurisdizione tributaria
richiamato per sostenere l’estraneità dell’atto di escussione all’elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario
Massime di principio
- La cessione di un credito tributario determina il subingresso del cessionario nella posizione sostanziale del cedente, con conseguente legittimazione del cessionario a far valere e a impugnare gli atti che incidono sul credito ceduto.
- In controversie relative al rimborso di un credito d’imposta, la posizione del cessionario può essere autonoma rispetto a quella del cedente, ma ciò non esclude la sua partecipazione al giudizio e la sua legittimazione a impugnare la decisione che vanifichi il rimborso.
- L’escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia del rimborso IVA non integra esercizio del potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguarda un autonomo rapporto di garanzia distinto dal debito tributario principale.
- La giurisdizione si determina in base alla natura della domanda e del rapporto dedotto, non solo in base al soggetto che agisce o al soggetto destinatario formale dell’atto.
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