Cassazione Civile, Sentenza n. 20969/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR Campania che, in appello, aveva riformato la decisione di primo grado riducendo del 30% i ricavi accertati in capo alla Bakxos s.a.s. e, avendo la CTR annullato l'avviso emesso nei confronti della società per difetto di notifica, aveva ritenuto dovesse annullarsi automaticamente anche l'avviso nei confronti del socio (La Marca) in virtù del principio di unitarietà dell'accertamento. L'Agenzia deduce la violazione del principio del contraddittorio e la mancata integrazione del contraddittorio/riunione delle controversie tra società e soci, con riferimento all'art.101 c.p.c. e alla normativa tributaria procedurale.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso (assorbendo il secondo) e dichiara la nullità dell'intero giudizio per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari (società e altri soci). Sul rilievo che l'unitarietà dell'accertamento implica che le controversie riguardano inscindibilmente società e soci salvo questioni personali, la Corte rileva la nullità assoluta del giudizio celebrato senza integrazione del contraddittorio e dispone il rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Napoli anche per le spese processuali.
Norme richiamate
Il principio del contraddittorio richiede l'integrazione delle parti interessate; l'omessa integrazione tra società e soci, nei casi di accertamento unitario, determina nullità del giudizio
d.lgs. n.546/1992, art.14, comma 1
d.lgs. n.546/1992, art.14, comma 1
Richiamato in relazione alle regole processuali tributarie sul contraddittorio; la CTR avrebbe dovuto integrare il contraddittorio o riunire le controversie
Attribuzione unitaria dei redditi delle società di persone ai soci in proporzione alle quote; tale principio fonda la configurabilità di litisconsorzio necessario tra società e soci
art.360, primo comma, n.4 c.p.c.
art.360, primo comma, n.4 c.p.c.
Motivo di cassazione usato per censurare la violazione del principio del contraddittorio e l'erronea applicazione delle norme processuali
Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n.14815 (giurisprudenza)
Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n.14815
Giurisprudenza che afferma l'unitarietà dell'accertamento e che il ricorso contro un avviso di rettifica riguarda inscindibilmente società e soci, salvo questioni personali
art.23, comma 8-bis, d.l. n.137/2020 conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020 n.176
art.23, comma 8-bis, d.l. n.137/2020 conv. con legge 18 dicembre 2020 n.176
Norma citata solo in relazione alla fissazione dell'udienza pubblica; non incide sul merito della decisione sulla nullità del giudizio
Massime di principio
- Nei casi di accertamento tributario fondato sul principio di unitarietà (società di persone e soci), la controversia riguarda inscindibilmente società e soci: occorre integrare il contraddittorio o riunire le cause, altrimenti si configura litisconsorzio necessario originario.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (es. la società e tutti i soci interessati) determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado e comporta l'annullamento delle decisioni di merito.
- L'annullamento dell'avviso emesso nei confronti della società per difetto di notifica non determina automaticamente la validità o invalidità degli avvisi nei confronti dei singoli soci se non è stato rispettato il principio del contraddittorio e non sono state chiarite eventuali questioni strettamente personali.
- In presenza di questioni personali (non comuni alla società e agli altri soci) tali questioni possono essere trattate separatamente; diversamente, va assicurata la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
- In caso di nullità per difetto di litisconsorzio necessario la Corte può disporre il rinvio al giudice di merito per nuovo processo e decidere anche sulle spese processuali.
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