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Sentenza

Sentenza del 19/08/2015 n. 16980 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno 1998, la mancata contabilizzazione di maggiori ricavi derivanti dalla vendita di immobili, confrontando i corrispettivi indicati negli atti di compravendita con i valori medi risultanti dall'Osservatorio dei Valori Immobiliari. Dopo che i giudici tributari di primo e secondo grado avevano annullato l'accertamento, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, l'omessa motivazione sull'utilizzabilità delle scritture contabili prodotte dalla contribuente e l'erronea esclusione dell'idoneità dei valori dell'Osservatorio a fondare l'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato, in sostanza, l'annullamento dell'accertamento. Ha chiarito che l'Ufficio aveva concretamente effettuato un accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, basato sulle scritture contabili della società e sulla rettifica della sola componente dei corrispettivi immobiliari. In tale tipo di accertamento, l'Amministrazione deve dimostrare maggiori ricavi mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. La mera stima dell'Osservatorio dei Valori Immobiliari non era sufficiente, secondo la valutazione di merito della CTR, a provare i maggiori corrispettivi. La questione relativa all'eventuale inutilizzabilità dei documenti prodotti tardivamente dalla contribuente è stata ritenuta non decisiva, perché l'Ufficio non aveva prima assolto al proprio onere probatorio. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 7.000 euro oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Accertamento analitico-induttivo

    Consente all'Amministrazione di rettificare specifiche componenti del reddito risultanti dalla contabilità, ma soltanto sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)

    Accertamento induttivo puro

    Consente, nei presupposti previsti dalla legge, di ricostruire il reddito anche mediante elementi meramente indiziari, senza che questi debbano necessariamente possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'accertamento analitico-induttivo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, n. 1

    Richiamato in relazione all'accertamento induttivo ai fini IVA; non era però il metodo concretamente seguito dall'Ufficio nel caso esaminato.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4

    Disciplina la possibile inutilizzabilità in giudizio di libri, registri, scritture e documenti non esibiti o trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio, salvo prova della causa non imputabile. La Corte ha ritenuto la questione irrilevante perché l'accertamento era comunque privo di una sufficiente prova presuntiva.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti

    Nel metodo analitico-induttivo, gli elementi presuntivi utilizzati dall'Amministrazione devono presentare tali caratteristiche; solo dopo tale dimostrazione l'onere della prova si trasferisce al contribuente.

  • Codice civile, art. 2697

    Stabilisce la regola generale dell'onere della prova: chi intende far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In materia tributaria, l'Amministrazione deve provare preventivamente i fatti costitutivi della pretesa impositiva.

Massime di principio

  • La qualificazione concreta del metodo di accertamento dipende dalle modalità effettivamente utilizzate nell'atto impositivo, non soltanto dalle norme astrattamente richiamate dall'Ufficio.
  • Se l'Amministrazione sceglie e applica un accertamento analitico-induttivo, deve rispettare il relativo regime probatorio e non può successivamente invocare le regole più elastiche dell'accertamento induttivo puro.
  • I valori medi dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare o di analoghi strumenti statistici costituiscono, di regola, soltanto elementi indiziari e non provano da soli che il corrispettivo dichiarato sia inferiore a quello effettivamente pattuito.
  • Nell'accertamento analitico-induttivo, l'Amministrazione deve fornire una pluralità di elementi concordanti e concretamente riferibili alla specifica operazione; la mera distanza dai valori medi di mercato non è normalmente sufficiente.
  • La prova contraria del contribuente diventa rilevante dopo che l'Ufficio abbia dimostrato, con presunzioni gravi, precise e concordanti, l'esistenza dei maggiori ricavi.
  • Le contestazioni sulla tardiva produzione dei documenti difensivi possono risultare non decisive se l'accertamento è già carente nella prova principale richiesta all'Amministrazione.
  • Il giudice tributario deve valutare la controversia entro i limiti dei fatti e delle ragioni indicati nell'atto impositivo e dei motivi dedotti dal contribuente; l'Ufficio non può mutare in giudizio il metodo o la base sostanziale dell'accertamento.

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