Cassazione Civile, Ordinanza n. 11956/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in favore di una dipendente ministeriale, del diritto all'inquadramento nel profilo di Direttore amministrativo contabile C, area funzionale C, con decorrenza dal 16 giugno 2001, e delle conseguenti differenze retributive. La lavoratrice aveva superato l'apposito corso professionale previsto per la riallocazione dei consiglieri di ragioneria ad esaurimento e dei funzionari amministrativo-contabili. Il giudice di appello aveva ritenuto che l'art. 10 del CCNI del 28 giugno 2000 avesse previsto una vera e propria riallocazione in un profilo diverso, valorizzando il superamento del corso e interpretando l'espressione "in via prioritaria" come riferimento a una precedenza nell'ordine delle progressioni professionali. Il Ministero ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 3, del contratto collettivo integrativo, sostenendo che la norma non disciplina la decorrenza temporale dell'inquadramento, ma solo la riserva di posti e le modalità di attribuzione, e che la formula "in via prioritaria" non implica alcuna decorrenza anticipata; inoltre contesta che la dichiarazione congiunta del 13 febbraio 2001 possa essere letta nel senso accolto dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina il merito dell'interpretazione contrattuale, ma dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene consolidato il principio secondo cui la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo con riguardo ai contratti collettivi nazionali; invece i contratti collettivi integrativi hanno dimensione decentrata e la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio di motivazione nei limiti del previgente art. 360, n. 5, c.p.c. Poiché tali profili non sono stati dedotti, il ricorso è dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; esclusa anche l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi integrativi non è denunciabile ai sensi di questa norma, essendo censurabile solo l'interpretazione che violi i canoni legali di ermeneutica o, nei limiti vigenti, presenti vizi motivazionali
art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato come base del regime delle controversie in materia di pubblico impiego contrattualizzato e del diverso rilievo tra contratti nazionali e integrativi
art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato per evidenziare il particolare regime di pubblicità dei contratti collettivi nazionali, che giustifica la loro denunciabilità in cassazione per violazione di legge
l'eventuale censura sull'interpretazione del contratto integrativo sarebbe ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale previsti dal testo applicabile ratione temporis
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica alle amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento per il meccanismo della prenotazione a debito
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la violazione o falsa applicazione denunciabile in cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda i contratti collettivi nazionali, non i contratti collettivi integrativi.
- L'interpretazione dei contratti collettivi integrativi, per la loro dimensione decentrata, è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizio motivazionale, nei limiti del testo applicabile dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Se il ricorso per cassazione contesta esclusivamente il significato attribuito dal giudice di merito a un contratto integrativo senza dedurre specifiche violazioni delle regole ermeneutiche o vizi di motivazione ammissibili, il ricorso è inammissibile.
- Le amministrazioni dello Stato, quando esonerate dal materiale versamento del contributo unificato per il meccanismo della prenotazione a debito, non sono soggette all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11827/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11870/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11890/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11898/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11899/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11905/2023 del 05/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →