Cassazione Civile, Ordinanza n. 22626/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di un soggetto che aveva intrattenuto con un Comune rapporti formalmente qualificati come prestazioni professionali e che sosteneva, invece, che tali rapporti si fossero svolti in concreto con caratteristiche di subordinazione. Su tale presupposto egli rivendicava il diritto a partecipare alla procedura di stabilizzazione prevista per il personale in servizio a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, deducendo la violazione della disciplina di cui all'art. 1, comma 558, L. n. 296/2006 e dell'art. 36, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, nonché dei criteri civilistici e giuslavoristici di qualificazione del rapporto subordinato. Il Comune si opponeva sostenendo che la stabilizzazione presupponesse rapporti formalmente riconducibili al lavoro subordinato e che, comunque, l'interessato non fosse più in servizio alla data rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in materia di stabilizzazione del personale a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di fatto di prestazioni subordinate, se il rapporto è formalmente diverso, non consente di accedere alla procedura di stabilizzazione. Le norme sulla stabilizzazione sono speciali, tassative e derogano al principio del pubblico concorso, sicché non sono estensibili oltre i casi espressamente previsti. Poiché i rapporti invocati dal ricorrente erano contratti di lavoro autonomo e non rapporti formalmente subordinati, la domanda di stabilizzazione era comunque inidonea. La Corte ha quindi ritenuto assorbiti gli ulteriori rilievi relativi alla possibilità di escludere dalla procedura chi non fosse più in servizio e alla dedotta subordinazione in fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 558, L. n. 296/2006
La previsione di stabilizzazione è norma speciale e tassativa; opera nei limiti dei casi espressamente regolati e non impone alla P.A. di estendere la procedura oltre i destinatari previsti.
art. 36, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente come base della domanda, ma non idoneo a fondare la stabilizzazione di rapporti formalmente qualificati in modo diverso.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della censura sulla qualificazione del rapporto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura subordinata in concreto dei rapporti intercorsi.
art. 97 Cost.
Il principio del pubblico concorso costituisce il fondamento del carattere eccezionale e non estensibile delle procedure di stabilizzazione.
art. 14 preleggi
Le norme eccezionali sulla stabilizzazione non possono essere applicate oltre i casi da esse considerati.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Le procedure di stabilizzazione nel pubblico impiego privatizzato hanno natura eccezionale e tassativa: non possono essere estese per analogia a soggetti o rapporti non espressamente contemplati.
- Ai fini dell'accesso alla stabilizzazione rileva la formale riconducibilità del rapporto alla tipologia prevista dalla legge; la subordinazione di fatto di un rapporto formalmente diverso non è di per sé sufficiente.
- Quando la censura principale sul presupposto costitutivo della domanda è infondata, restano assorbite le questioni ulteriori sulla concreta gestione della procedura o sui requisiti soggettivi ulteriori richiesti dall'amministrazione.
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